CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURALEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2017, N. 1
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017
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Art. 1
Esercizio provvisorio1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), č autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 per il periodo di tre mesi dal 1° gennaio al 31 marzo 2017, secondo lo schema di bilancio approvato dalla Giunta regionale in data 29 dicembre 2016 e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione.
2. Gli impegni e i pagamenti sono assunti nel rispetto dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e dei correlati principi contabili, che trovano integrale applicazione. Essi non possono superare i tre dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascun programma dello stato di previsione della spesa, al netto delle quote reimputate a seguito di riaccertamento straordinario e ordinario e degli impegni gią assunti sul pluriennale da esercizi precedenti.
3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga č da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entitą e alla scadenza delle erogazioni.
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), con effetti giuridici dal 1° gennaio 2017.