CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 2016, N. 28

Completamento delle procedure per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale

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Art. 1
Progressioni professionali

1. Nel fondo per la contrattazione collettiva di cui all'articolo 62, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, a valere sulle disponibilità di cui alla missione 01 - programma 10, è autorizzata la spesa di euro 660.000 per l'anno 2016 di cui euro 330.000 a regime finalizzate al completamento delle procedure per le progressioni professionali riferite all'anno 2013; per gli anni 2013 e 2014 le predette progressioni hanno effetti esclusivamente giuridici. L'Ente acque della Sardegna (ENAS) e l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) sono autorizzati a stanziare risorse per tale finalità nell'ambito della disponibilità dei rispettivi bilanci.

2. A decorrere dall'anno 2016, al fine di adeguare la dotazione dei fondi per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti, istituti, agenzie e aziende del comparto regionale di contrattazione a quella prevista nell'ambito delle amministrazioni del pubblico impiego, negli stessi confluiscono, a regime, le economie corrispondenti alla differenza tra il livello retributivo posseduto al momento della cessazione e quello iniziale della categoria o area di appartenenza dei dipendenti cessati dal servizio, a qualunque titolo, nell'anno precedente (missione 01 - programma 10). Le economie decorrenti nel 2016, concernenti il personale cessato nel 2015, valutate in euro 1.036.000 sono imputate sulle disponibilità sussistenti in conto della missione 01 - programma 10.

3. In sede di prima applicazione del comma 2, a compensazione delle economie per le cessazioni intervenute in annualità pregresse, sono altresì destinati alle progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale ulteriori risorse per complessivi euro 4.652.000, di cui euro 964.000 a decorrere dal 2016, euro 539.000 a decorrere dal 2017 e euro 682.000 a decorrere dal 2018, a valere sulle disponibilità sussistenti in conto della missione 01 - programma 10.

4. Gli enti e le agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale sono autorizzati a stanziare, nell'ambito della disponibilità dei rispettivi bilanci, risorse per le finalità di cui al comma 3 in misura proporzionale alla consistenza del proprio personale rispetto a quello dell'Amministrazione regionale sulla base del parametro stabilito dalla Giunta regionale.

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).