CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 23 SETTEMBRE 2016, N. 23

Trattamento del personale comandato presso i gruppi consiliari

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Art. 1
Indennità personale comandato presso i gruppi consiliari

1. L'indennità spettante al personale comandato presso i gruppi consiliari, di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), è confermata nella misura di 54 ore mensili di lavoro straordinario.

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).