CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURALEGGE REGIONALE 20 APRILE 2016, N. 7
Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)
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Art. 1
Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016 (Unione di comuni)1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), è aggiunto il seguente periodo: "In ragione delle particolari condizioni geografiche di isolamento, il Comune di Burcei non è obbligato ad associarsi in unione di comuni. L'assolvimento degli obblighi di gestione associata di cui all'articolo 15 è conseguito attraverso la stipula di convenzioni con altri comuni o con la città metropolitana di Cagliari.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 2 del 2016 (Dirigenti apicali)1. Ai commi 5 e 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 2 del 2016, dopo le parole "dei segretari comunali e provinciali" sono inserite le parole "in servizio".
Art. 3
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio metropolitano)1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016, è sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da quattordici consiglieri.".2. La disposizione di cui al comma 2 della legge regionale n. 2 del 2016, come modificato dal presente articolo, si applica a decorrere dalle elezioni del consiglio metropolitano successive all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio provinciale)1. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.001 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.".
Art. 5
Modifica dell'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2016 (Voto ponderato)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2016 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Per il calcolo di cui al comma 1 il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell'ISTAT relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di indizione delle elezioni.".
Art. 6
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2016 (Mobilità del personale delle province)1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2016 le parole "della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), della legge 28 dicembre 2016, n. 208 (legge di stabilità 2016)" sono abrogate.
Art. 7
Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2016 (Energia)1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2016, è abrogata. È conseguentemente abrogata la lettera f bis) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).
Art. 8
Modifiche all'articolo 71 della legge regionale n. 2 del 2016 (Uffici stampa)1. Nel comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "fatte salve condizioni più favorevoli" sono soppresse;
b) dopo le parole "il contratto nazionale giornalistico nella sua interezza" sono aggiunte le seguenti: "tenendo conto, comunque, nella determinazione dei trattamenti economici e di missione, delle disposizioni di contenimento della spesa riguardanti il personale del pubblico impiego.".
Art. 9
Modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2005
(Conferenza permanente Regione-enti locali)1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), così come modificato dalla legge regionale n. 2 del 2016, è sostituito dal seguente:
"3. In rappresentanza degli enti locali partecipano alla Conferenza quattro rappresentanti del coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna, designati tra sindaci in carica, oltre il presidente dell'ANCI e il rappresentante dell'associazione degli enti di area vasta.".2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore del comma 3 della legge regionale n. 1 del 2005, come modificato dalla presente legge, la composizione della Conferenza è rideterminata in conformità a quanto stabilito dal comma 3 medesimo.
Art. 10
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).