CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2015, N. 30

Disposizioni in tema di anticipazioni finanziarie a favore dei Gruppi di azione locale

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Art. 1
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2015 (Concessione di anticipazioni ai Gruppi di azione locale)

1. All'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 č abrogato;
b) il comma 3 č sostituito dal seguente:
"3. Le anticipazioni sono effettuate dalla SFIRS per conto della Regione. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono disciplinate le modalitą di concessione e di restituzione delle somme anticipate.".

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).