CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURALEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 2015, N. 25
Proroga dell'applicazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 (Aiuti alle associazioni degli allevatori)
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Art. 1
Proroga dell'applicazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 (Aiuti alle associazioni degli allevatori)1. L'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), continua ad applicarsi sino alla data del 31 gennaio 2021. Alla gestione e all'erogazione degli aiuti previsti in tale articolo provvede l'Agenzia LAORE Sardegna sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce le direttive di attuazione, i criteri e le modalitą di erogazione degli aiuti.
Art. 2
Norma finanziaria1. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, mediante l'impiego delle risorse gią destinate agli interventi di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni, iscritte nel bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.