CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURALEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 2015, N. 24
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni
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Art. 1
Vigilanza e sanzioni1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39 (Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna), č aggiunto il seguente:
"Art. 7 bis (Vigilanza e sanzioni)
1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa statale, chiunque peschi in acque concesse per l'esercizio della pesca riservata senza il consenso del concessionario č soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 100 a euro 300 fino a 5 kg di pescato;
b) da euro 500 a euro 800 qualora il pescato sia superiore ai 5 kg e fino a 50 kg di pescato;
c) da euro 1.000 a euro 3.000 qualora il pescato sia superiore ai 50 kg.
2. Alla violazione di cui al comma 1 consegue l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) confisca dei mezzi e delle attrezzature utilizzate per l'attivitą di pesca;
b) confisca del pescato, salvo che sia richiesto dal legittimo titolare della concessione di pesca.
3. Il pescato sequestrato e ancora vitale al momento dell'accertamento della violazione di cui al comma 1 č prontamente reimmesso in acqua.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
5. La competenza all'espletamento delle funzioni di vigilanza, prevenzione e accertamento della violazione di cui al comma 1 č attribuita al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, ai corpi di polizia delle province e dei comuni competenti per territorio, alle guardie giurate nominate ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca) e agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
6. Alla violazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).