CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURALEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2014, N. 33
Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo
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Art. 1
Attribuzione di funzioni1. È attribuita alla competenza dei comuni l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali. Qualora tali interventi interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, la competenza all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici).
2. Le norme tecniche di attuazione del PAI sono conseguentemente modificate in conformità al comma 1.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono così determinati:
a) euro 300.000 per l'anno 2014 da destinare prioritariamente alle unioni dei comuni per l'anno 2014; i criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della presidenza e degli Assessori) (UPB S01.06.001);
b) euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2015.
Art. 2
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in euro 300.000 per l'anno 2014 e in euro 600.000 per gli anni successivi.
2. Agli stessi si fa fronte rispettivamente:
a) per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2014, iscritta in conto dell'UPB S01.06.001 del bilancio regionale per lo stesso anno, che si intende conseguentemente abrogata;
b) per gli anni successivi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), iscritta in conto dell'UPB S01.06.001 (cap. SC01.1059) per i medesimi anni.3. I succitati oneri gravano sull'UPB S01.06.001 del bilancio regionale per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).