CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2014, n. 14

Disposizioni in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19

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Art. 1
Disposizioni in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura

1. Al fine di armonizzare la disciplina regionale con le previsioni del legislatore statale in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura, in coerenza con l'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilitą 2014), al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19 (Norme per la continuitą delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura), come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie), le parole "al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020".

2. Tenuto conto del termine di durata delle concessioni stabilito al comma 1, l'Amministrazione regionale revoca in autotutela le procedure a evidenza pubblica gią avviate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2012, relative a concessioni ai fini di pesca e acquacoltura prorogate dalla presente legge.

3. La norma di cui al comma 1 non si applica per le concessioni di specchi acquei ai fini di pesca e acquacoltura nel mare territoriale del Golfo interno di Olbia

4. Le concessioni di cui al comma 3 sono assentite mediante procedura di evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2014.

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).