CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURALEGGE REGIONALE STATUTARIA 28 MAGGIO 2014
Ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di consigliere regionale: interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013
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Art. 1
Interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità1. Nell'articolo 22, comma 2, della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), la dizione "oltre a quanto previsto dallo stesso Statuto" si interpreta nel senso che per le categorie previste dall'articolo 17 dello Statuto è escluso ogni riferimento alla legislazione statale ed i casi di incompatibilità sono solo quelli previsti dal medesimo articolo 17.