CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 298/C-1

INTERPELLANZA ZEDDA Paolo Flavio, sulle criticità relative alla deliberazione della Giunta regionale n. 64/10 del 2 dicembre 2016, e relativo avviso sull'annullamento dei stessi atti a seguito di decisione del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna e sulle selezioni per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti presso l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) disposte in attuazione della medesima deliberazione n. 64/10.

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Il sottoscritto,

premesso che:
- con deliberazione n. 64/10 del 2 dicembre 2016, la Giunta ha recepito e dato attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 19, commi 6 e 6 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), le quali disciplinano il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni, con la motivazione dichiarata di voler rimediare, con l'attuazione di tale norma statale, alla fisiologica scopertura delle posizioni dirigenziali nel sistema Regione, conseguente da un lato al contenimento della spesa pubblica che impedirebbe l'ordinario turnover del personale e, dall'altro, al fatto che " (...) le scoperture permangono anche nelle more dell'attivazione e della conclusione delle procedure concorsuali di reclutamento";
- per tali motivi, si individua nelle disposizioni previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 lo strumento idoneo a consentire "(...) di assicurare, a regime, e nel più breve tempo possibile, la continuità dell'azione amministrativa delle strutture prive di dirigenti garantendo, al contempo, il massimo contenimento della spesa";
- l'articolo 6 del decreto legislativo succitato dispone che gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti a tempo determinato a soggetti esterni all'amministrazione; l'articolo 6 ter ne estende l'applicazione "(...) alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2" e dunque anche alle Regioni;
- la Giunta regionale, inoltre, ritiene applicabile tale normativa anche alle regioni a statuto speciale, stante la sentenza della Corte costituzionale n. 324 del 2010 che aveva ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale promosse da alcune regioni di diritto comune relative all'articolo 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2009, che aveva introdotto l'articolo 6 ter nel decreto legislativo n. 165 del 2001, riconducendone la materia all'ambito previsto dall'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, relativamente all'ordinamento civile;
- successivamente, in attuazione di tale deliberazione, l'Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione ha pubblicato la nota protocollo n. 1065 del 17 gennaio 2017, concernente "Avviso per la manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi dirigenziali";
- il suddetto avviso è stato preceduto un mese prima da quello dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal) che, con determinazione n. 1358 del 12 dicembre 2016 inerente "Approvazione avviso per la manifestazione d'interesse per la copertura degli incarichi dirigenziali in assegnazione temporanea, in posizione di comando o attraverso il conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali in attuazione dell'art. 19, commi 6 e 6 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 (d.g.r. 64/10 del 02.12.2016)", aveva fatto ricorso agli istituti "recepiti" da tale deliberazione della Giunta regionale e disposto i relativi conferimenti degli incarichi (determinazione del direttore generale n. 8 del 5 gennaio 2017;

premesso, altresì, che quanto previsto dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 64/10 del 2 dicembre 2016 appare non privo di sostanziali contraddizioni di fondo, peraltro già richiamate nell'interpellanza n. 275/C-1 proposta dai sottoscrittori; in particolare:
- la materia è senz'altro riconducibile alla competenza esclusiva della Regione in virtù di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), dello Statuto speciale relativo all'"ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale";
- inoltre, anche assumendo che la sentenza n. 324 del 2010 estenda l'applicazione di norme di dettaglio anche alle regioni a statuto speciale in competenze esclusive statutariamente e costituzionalmente garantite, e difatti nessun riferimento in tale sede è stato svolto dalla Consulta relativamente alle regioni differenziate, tali norme andrebbero comunque incontro al principio di cedevolezza dinnanzi a un eventuale regolazione regionale mediante fonte ordinaria;
- non a caso, la materia è rigidamente disciplinata dall'articolo 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), da ultimo modificata proprio in questa legislatura con legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione) che, da un lato, prevede che gli incarichi di direzione di servizio siano conferiti esclusivamente ai dirigenti interni del sistema Regione e, dall'altro, circoscrive a pochi casi tassativamente elencati la possibilità di attribuzione temporanea di tali funzioni dirigenziali a dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale;
- infine, la volontà di attuare per mezzo di atti di natura amministrativa norme nazionali suscettibili di interferire con la potestà legislativa regionale statutariamente garantite e, ove fossero più favorevoli, previste dal Titolo V della Costituzione, pone evidenti e rilevanti criticità in ordine ai risvolti relativi all'indebita ingerenza dell'organo esecutivo nelle competenze proprie del Consiglio regionale;

rilevato che:
- il TAR Sardegna, con sentenza n. 138 del 2017, accogliendo integralmente il ricorso presentato da una organizzazione sindacale, ha annullato la deliberazione della Giunta regionale n. 64/10 e il relativo avviso; nelle motivazioni di accoglimento del ricorso, infatti, il giudice amministrativo lamenta la "(...) violazione del combinato disposto degli articoli 28, comma 4, e 29, comma 1, della legge regionale n. 31 del 98";
- a ciò deve aggiungersi il paradosso sul quale la Regione ha basato la propria difesa, incentrata sulla tesi, d'altra parte tutta da dimostrare, per cui le disposizioni previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sarebbero riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ignorando la disciplina già dettata dal Consiglio regionale, la quale è stata invece oggetto di tutt'altro apprezzamento da parte del giudice amministrativo, per il quale essa sancirebbe "(...) una precisa scelta in ordine al metodo di provvista dei direttori di servizio, che preclude la possibilità di coprire i posti vacanti mediante assunzione (anche se a tempo determinato) di soggetti esterni all'amministrazione regionale";
- la Giunta regionale ha adottato successivamente la deliberazione n. 16/18 del 28 marzo 2017, concernente "Disegno di legge concernente "Misure urgenti per il conferimento di incarichi dirigenziali", nonché criteri per l'attuazione dell'articolo 28, commi 4 bis e seguenti. L.R. n. 31/1998", con la quale si prende finalmente atto di un elemento di per sé ovvio, ossia che l'attuazione di una normativa nazionale in ambiti coperti da materie affidate alla competenza della Regione e regolati con legge ordinaria necessitano di un recepimento mediante medesima fonte; deliberazione che, tuttavia, si pone in netto contrasto con quanto già deciso nel corso della legislatura dal Consiglio regionale con l'approvazione della legge regionale n. 24 del 2014 che contiene nella medesima materia misure molto più restrittive di quelle previste dalla legislazione nazionale;

considerato che:
- con la richiamata interpellanza n. 275/C-1, il sottoscritto ha già avuto modo di evidenziare l'esigenza di ricondurre le selezioni per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti disposte dall'Aspal con i citati provvedimenti ai principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza;
- per quanto a conoscenza dei sottoscrittori, nonostante l'intervenuto annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 64/10 del 2 dicembre 2016, che costituisce il presupposto giuridico della procedura selettiva richiamata, i competenti organi di quest'ultima non hanno ancora provveduto al ritiro in autotutela dei relativi atti seppure gli stessi siano palesemente viziati da illegittimità derivata, oltre che caratterizzato, come ricordato, da altri aspetti di dubbia legittimità;

considerato, altresì, che in merito alla vicenda delle selezioni Aspal, inoltre, non solo non risultano adottati i necessari e opportuni provvedimenti di autotutela, ma la medesima agenzia ha recentemente disposto, con determinazione del direttore generale n. 256 del 3 marzo 2017, evidentemente a sanatoria, il conferimento dell'incarico a un professionista esterno per l'attività di consulenza e assistenza inerente le manifestazioni d'interesse per le selezioni in oggetto (importo complessivo di euro 11.672,96), contraddicendo in maniera eloquente quanto previsto dall'articolo 5 del relativo avviso pubblico secondo il quale il medesimo incarico sarebbe stato attribuito in via preferenziale ad "apposita commissione composta da dirigenti regionali", commissione che invece non risulta essere stata mai costituita e che ben avrebbe potuto avere al suo interno anche professionisti legali interni al sistema Regione,

chiede di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in relazione ai propri ambiti di competenza, per sapere:
1) quali provvedimenti intendano adottare per ripristinare il buon andamento di legittimità presso l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) e se non ritengano ingiustificato quanto deciso dalla medesima agenzia con determinazione del direttore generale n. 256 del 3 marzo 2017;
2) entro quale termine la Regione intenda porre fine alla scopertura delle posizioni dirigenziali nel sistema Regione mediante procedure concorsuali per esami aperte a tutti i laureati sardi in condizioni di uguaglianza;
3) se non ritengano, infine, opportuno riconsiderare la deliberazione n. 16/18 del 28 marzo 2017 relativa al disegno di legge concernente "Misure urgenti per il conferimento di incarichi dirigenziali", nonché criteri per l'attuazione dell'art. 28, commi 4-bis e seguenti. L.R. n. 31/1998" in quanto contrastante con le decisioni già assunte dal Consiglio regionale nella legislatura in corso con legge regionale n. 24 del 2014.

Cagliari, 27 aprile 2017