CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 298/C-1
INTERPELLANZA ZEDDA Paolo Flavio, sulle criticità relative alla deliberazione della Giunta regionale n. 64/10 del 2 dicembre 2016, e relativo avviso sull'annullamento dei stessi atti a seguito di decisione del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna e sulle selezioni per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti presso l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) disposte in attuazione della medesima deliberazione n. 64/10.
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Il sottoscritto,
premesso che:
- con deliberazione n. 64/10 del 2 dicembre 2016, la Giunta ha
recepito e dato attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo
19, commi 6 e 6 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), le quali disciplinano il conferimento di
incarichi dirigenziali a tempo determinato presso le pubbliche
amministrazioni, con la motivazione dichiarata di voler rimediare,
con l'attuazione di tale norma statale, alla fisiologica scopertura
delle posizioni dirigenziali nel sistema Regione, conseguente da un
lato al contenimento della spesa pubblica che impedirebbe
l'ordinario turnover del personale e, dall'altro, al fatto che "
(...) le scoperture permangono anche nelle more dell'attivazione e
della conclusione delle procedure concorsuali di reclutamento";
- per tali motivi, si individua nelle disposizioni previste
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001
lo strumento idoneo a consentire "(...) di assicurare, a regime, e
nel più breve tempo possibile, la continuità dell'azione
amministrativa delle strutture prive di dirigenti garantendo, al
contempo, il massimo contenimento della spesa";
- l'articolo 6 del decreto legislativo succitato dispone che gli
incarichi dirigenziali possano essere conferiti a tempo determinato
a soggetti esterni all'amministrazione; l'articolo 6 ter ne estende
l'applicazione "(...) alle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2" e dunque anche alle Regioni;
- la Giunta regionale, inoltre, ritiene applicabile tale normativa
anche alle regioni a statuto speciale, stante la sentenza della
Corte costituzionale n. 324 del 2010 che aveva ritenuto infondate le
questioni di legittimità costituzionale promosse da alcune regioni
di diritto comune relative all'articolo 40, comma 1, lettera f), del
decreto legislativo n. 150 del 2009, che aveva introdotto l'articolo
6 ter nel decreto legislativo n. 165 del 2001, riconducendone la
materia all'ambito previsto dall'articolo 117, comma 2, lettera l)
della Costituzione, relativamente all'ordinamento civile;
- successivamente, in attuazione di tale deliberazione, l'Assessore
agli affari generali, personale e riforma della Regione ha
pubblicato la nota protocollo n. 1065 del 17 gennaio 2017,
concernente "Avviso per la manifestazione di interesse per il
conferimento di incarichi dirigenziali";
- il suddetto avviso è stato preceduto un mese prima da quello
dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal) che,
con determinazione n. 1358 del 12 dicembre 2016 inerente
"Approvazione avviso per la manifestazione d'interesse per la
copertura degli incarichi dirigenziali in assegnazione temporanea,
in posizione di comando o attraverso il conferimento temporaneo di
funzioni dirigenziali in attuazione dell'art. 19, commi 6 e 6 ter
del d.lgs. n. 165 del 2001 (d.g.r. 64/10 del 02.12.2016)", aveva
fatto ricorso agli istituti "recepiti" da tale deliberazione della
Giunta regionale e disposto i relativi conferimenti degli incarichi
(determinazione del direttore generale n. 8 del 5 gennaio 2017;
premesso, altresì, che quanto previsto dalla Giunta regionale nella
deliberazione n. 64/10 del 2 dicembre 2016 appare non privo di
sostanziali contraddizioni di fondo, peraltro già richiamate
nell'interpellanza n. 275/C-1 proposta dai sottoscrittori; in
particolare:
- la materia è senz'altro riconducibile alla competenza esclusiva
della Regione in virtù di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1,
lettera a), dello Statuto speciale relativo all'"ordinamento degli
uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico
ed economico del personale";
- inoltre, anche assumendo che la sentenza n. 324 del 2010 estenda
l'applicazione di norme di dettaglio anche alle regioni a statuto
speciale in competenze esclusive statutariamente e
costituzionalmente garantite, e difatti nessun riferimento in tale
sede è stato svolto dalla Consulta relativamente alle regioni
differenziate, tali norme andrebbero comunque incontro al principio
di cedevolezza dinnanzi a un eventuale regolazione regionale
mediante fonte ordinaria;
- non a caso, la materia è rigidamente disciplinata dall'articolo 28
della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del
personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della
Regione), da ultimo modificata proprio in questa legislatura con
legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in
materia di organizzazione della Regione) che, da un lato, prevede
che gli incarichi di direzione di servizio siano conferiti
esclusivamente ai dirigenti interni del sistema Regione e,
dall'altro, circoscrive a pochi casi tassativamente elencati la
possibilità di attribuzione temporanea di tali funzioni dirigenziali
a dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica
dirigenziale;
- infine, la volontà di attuare per mezzo di atti di natura
amministrativa norme nazionali suscettibili di interferire con la
potestà legislativa regionale statutariamente garantite e, ove
fossero più favorevoli, previste dal Titolo V della Costituzione,
pone evidenti e rilevanti criticità in ordine ai risvolti relativi
all'indebita ingerenza dell'organo esecutivo nelle competenze
proprie del Consiglio regionale;
rilevato che:
- il TAR Sardegna, con sentenza n. 138 del 2017, accogliendo
integralmente il ricorso presentato da una organizzazione sindacale,
ha annullato la deliberazione della Giunta regionale n. 64/10 e il
relativo avviso; nelle motivazioni di accoglimento del ricorso,
infatti, il giudice amministrativo lamenta la "(...) violazione del
combinato disposto degli articoli 28, comma 4, e 29, comma 1, della
legge regionale n. 31 del 98";
- a ciò deve aggiungersi il paradosso sul quale la Regione ha basato
la propria difesa, incentrata sulla tesi, d'altra parte tutta da
dimostrare, per cui le disposizioni previste dall'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sarebbero riconducibili
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di
ordinamento civile, ignorando la disciplina già dettata dal
Consiglio regionale, la quale è stata invece oggetto di tutt'altro
apprezzamento da parte del giudice amministrativo, per il quale essa
sancirebbe "(...) una precisa scelta in ordine al metodo di
provvista dei direttori di servizio, che preclude la possibilità di
coprire i posti vacanti mediante assunzione (anche se a tempo
determinato) di soggetti esterni all'amministrazione regionale";
- la Giunta regionale ha adottato successivamente la deliberazione
n. 16/18 del 28 marzo 2017, concernente "Disegno di legge
concernente "Misure urgenti per il conferimento di incarichi
dirigenziali", nonché criteri per l'attuazione dell'articolo 28,
commi 4 bis e seguenti. L.R. n. 31/1998", con la quale si prende
finalmente atto di un elemento di per sé ovvio, ossia che
l'attuazione di una normativa nazionale in ambiti coperti da materie
affidate alla competenza della Regione e regolati con legge
ordinaria necessitano di un recepimento mediante medesima fonte;
deliberazione che, tuttavia, si pone in netto contrasto con quanto
già deciso nel corso della legislatura dal Consiglio regionale con
l'approvazione della legge regionale n. 24 del 2014 che contiene
nella medesima materia misure molto più restrittive di quelle
previste dalla legislazione nazionale;
considerato che:
- con la richiamata interpellanza n. 275/C-1, il sottoscritto ha già
avuto modo di evidenziare l'esigenza di ricondurre le selezioni per
la copertura di posizioni dirigenziali vacanti disposte dall'Aspal
con i citati provvedimenti ai principi di imparzialità, buon
andamento e trasparenza;
- per quanto a conoscenza dei sottoscrittori, nonostante
l'intervenuto annullamento della deliberazione della Giunta
regionale n. 64/10 del 2 dicembre 2016, che costituisce il
presupposto giuridico della procedura selettiva richiamata, i
competenti organi di quest'ultima non hanno ancora provveduto al
ritiro in autotutela dei relativi atti seppure gli stessi siano
palesemente viziati da illegittimità derivata, oltre che
caratterizzato, come ricordato, da altri aspetti di dubbia
legittimità;
considerato, altresì, che in merito alla vicenda delle selezioni
Aspal, inoltre, non solo non risultano adottati i necessari e
opportuni provvedimenti di autotutela, ma la medesima agenzia ha
recentemente disposto, con determinazione del direttore generale n.
256 del 3 marzo 2017, evidentemente a sanatoria, il conferimento
dell'incarico a un professionista esterno per l'attività di
consulenza e assistenza inerente le manifestazioni d'interesse per
le selezioni in oggetto (importo complessivo di euro 11.672,96),
contraddicendo in maniera eloquente quanto previsto dall'articolo 5
del relativo avviso pubblico secondo il quale il medesimo incarico
sarebbe stato attribuito in via preferenziale ad "apposita
commissione composta da dirigenti regionali", commissione che invece
non risulta essere stata mai costituita e che ben avrebbe potuto
avere al suo interno anche professionisti legali interni al sistema
Regione,
chiede di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore
degli affari generali, personale e riforma della Regione e
l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale, in relazione ai propri ambiti di competenza, per
sapere:
1) quali provvedimenti intendano adottare per ripristinare il buon
andamento di legittimità presso l'Agenzia sarda per le politiche
attive del lavoro (ASPAL) e se non ritengano ingiustificato quanto
deciso dalla medesima agenzia con determinazione del direttore
generale n. 256 del 3 marzo 2017;
2) entro quale termine la Regione intenda porre fine alla scopertura
delle posizioni dirigenziali nel sistema Regione mediante procedure
concorsuali per esami aperte a tutti i laureati sardi in condizioni
di uguaglianza;
3) se non ritengano, infine, opportuno riconsiderare la
deliberazione n. 16/18 del 28 marzo 2017 relativa al disegno di
legge concernente "Misure urgenti per il conferimento di incarichi
dirigenziali", nonché criteri per l'attuazione dell'art. 28, commi
4-bis e seguenti. L.R. n. 31/1998" in quanto contrastante con le
decisioni già assunte dal Consiglio regionale nella legislatura in
corso con legge regionale n. 24 del 2014.
Cagliari, 27 aprile 2017