CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 275/C-1
INTERPELLANZA ZEDDA Paolo Flavio - USULA sulla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti presso l'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ASPAL) mediante assegnazione temporanea di dirigenti delle amministrazioni che fanno parte del sistema Regione, tramite l'acquisizione in posizione di comando di dirigenti della pubblica amministrazione non appartenenti al sistema Regione o attraverso il conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali in attuazione dell'articolo 19, commi 6 e 6 ter del decreto legislativo n. 165 del 2001.
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I sottoscritti,
premesso che:
- con deliberazione n. 64/10 del 2 dicembre 2016, la Giunta
regionale ha inopinatamente recepito e dato attuazione alle
disposizioni contenute nell'articolo 19, commi 6 e 6 ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), le quali disciplinano il conferimento di incarichi
dirigenziali a tempo determinato presso le pubbliche
amministrazioni;
- con tale provvedimento, la Giunta regionale afferma esplicitamente
di voler rimediare, con l'attuazione della norma statale succitata,
alla fisiologica scopertura delle posizioni dirigenziali nel sistema
Regione, conseguente da un lato al contenimento della spesa pubblica
che impedirebbe l'ordinario turnover del personale e, dall'altro, al
fatto che " (...) le scoperture permangono anche nelle more
dell'attivazione e della conclusione delle procedure concorsuali di
reclutamento";
premesso altresì che:
- con successiva determinazione n. 1358 del 12 dicembre 2016,
inerente "Approvazione avviso per la manifestazione d'interesse per
la copertura degli incarichi dirigenziali in assegnazione
temporanea, in posizione di comando o attraverso il conferimento
temporaneo di funzioni dirigenziali in attuazione dell'art. 19,
commi 6 e 6 ter del d.lgs. n. 165/2001 (d.g.r. 64/10 del
02.12.2016)", l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL),
istituita dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei
servizi e delle politiche per il lavoro), ha prontamente dato
seguito alla deliberazione della Giunta regionale prevedendo il
conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato così
come disciplinati dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001;
- con determinazione del Direttore generale n. 8 del 5 gennaio 2017,
inoltre, l'ASPAL ha disposto i relativi conferimenti degli incarichi
relativi a sei delle sette posizioni scoperte, con riferimento agli
"esiti dell'istruttoria", con evidente ricorso all'istituto
succitato almeno per quel che concerne i il conferimento degli
incarichi a funzionari di categorie D;
considerato che:
- per quanto riguarda le ipotesi di conferimento previste
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
gli orientamenti giurisdizionali affermano da un lato che il
conferimento di un incarico dirigenziale non è incompatibile con la
preventiva attivazione di una procedura selettiva e, dall'altro, pur
ribadendo la natura privatistica degli atti di conferimento degli
incarichi dirigenziali, che tali norme obbligano l'Amministrazione
datrice di lavoro al rispetto delle clausole generali di correttezza
e buona fede (articoli 1175 e 1375 del Codice civile), applicabili
alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui
all'articolo 97 della Costituzione;
- conseguentemente, per quanto riguarda la fattispecie in esame,
l'Amministrazione e gli enti ed agenzie del sistema Regione non
sembrerebbero esonerati dallo svolgere selezioni ad evidenza
pubblica, o comunque di "valenza para-concorsuale", per il
conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, per i
quali tuttavia la norma richiede adeguata motivazione, in assenze
della quale potrebbe aversi una aperta deroga al principio
costituzionale dell'accesso tramite pubblico concorso - valevole
anche per le assunzioni a tempo determinato - non sorretta da
esigenze di buon andamento e straordinarie esigenze di interesse
pubblico idonee a giustificarla;
- pur non avendo natura concorsuale, dunque, la fattispecie in esame
è da ritenersi sottoposta ai principi di imparzialità e buon
andamento, principi da ritenere inderogabili anche nella fattispecie
in esame, in quanto derivanti dall'articolo 97 della Costituzione e
dai principi generali dell'ordinamento (articolo 1, comma 1, legge
n. 241 del 1990);
- anche tutti gli enti del sistema Regione, dunque, sono da
ritenersi obbligati, in materia, a valutazioni anche comparative e a
motivare nei relativi atti le ragioni giustificatrici delle scelte
effettuate;
- d'altronde, la necessità di provvedimenti adeguatamente motivati
costituisce un limite alla tradizionale discrezionalità
amministrativa, insita nelle procedure di conferimento degli
incarichi in parola e nelle norme organizzative vigenti per
l'Amministrazione, gli enti ed agenzie del sistema Regione, e
costituisce una garanzia per una scelta comunque rispettosa dei
canoni della correttezza (anche per mezzo di iniziative volte ad una
approfondita stima della professionalità e dell'esperienza degli
interessati) ed un argine alla possibilità che tale discrezionalità
possa sfociare in scelte manifestamente arbitrarie o irragionevoli;
- il riferimento all'istituto di cui all'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 non potrebbe, in definitiva,
costituire una procedura derogatoria rispetto alle normali forme di
reclutamento, tanto più, ove si consideri che mediante l'istituto in
questione è possibile attribuire incarichi dirigenziali a funzionari
di categoria D e quindi a personale privo di tale status;
dato atto che:
- la selezione per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti
presso l'ASPAL, disposta con determinazione n.1358 del 12 dicembre
2016, sembrerebbe porsi in contrasto con le considerazioni sin qui
svolte, in quanto, a fronte di 97 manifestazioni di interesse, pare
sia stato considerato rilevante un numero molto limitato di istanze,
senza dare sufficientemente conto - anche in termini di rispetto
degli obblighi di pubblicità e trasparenza - dei criteri attraverso
i quali l'ASPAL (mediante un organismo di valutazione di cui è del
tutta sconosciuta la composizione) sia pervenuta a concludere le
procedure selettive;
- non sembrerebbero essere pubblicati nel sito istituzionale dell'ASPAL
ulteriori elementi informativi idonei a consentire una pur minima
valutazione dell'operato della medesima Agenzia nella vicenda
suesposta;
dato atto altresì che:
- il reclutamento di personale nel sistema Regione, a qualunque
titolo, non sia comunque ammissibile senza previa pubblicità ed in
assenza di un adeguato accertamento, valutazione e comparazione
delle capacità e professionalità possedute da tutti gli interessati;
- la procedura relativa alle selezioni per la copertura di posizioni
dirigenziali vacanti presso l'Aspal non pare sorretta da sufficienti
canoni di pubblicità e trasparenza e che tale procedura rappresenta
una delle prime concrete applicazioni della deliberazione della
Giunta regionale n. 64/10 del 2 dicembre 2016;
- appare necessario, per il futuro, l'emanazione di appositi
indirizzi anche al fine di garantire la necessaria osservanza dei
principi di efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza da
parte della del sistema Regione in materia di reclutamento del
personale;
richiamata la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina
del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della
Regione autonoma della Sardegna), emanata in forza della competenza
legislativa regionale primaria prevista dall'articolo 3 dello
Statuto speciale per la Sardegna, che contiene una disciplina
organica inerente l'accesso alla dirigenza nel sistema Regione e le
modalità mediante le quali è possibile attivare i processi di
mobilità per la stessa dirigenza, norme che sembrano essere in
contrasto con la relativa disciplina generale dettata dalla legge n.
165 del 2001,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore
degli affari generali, personale e riforma della Regione e
l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale per sapere:
1) quali motivazioni abbiano indotto la Giunta regionale a emanare
la deliberazione n. 64/10 del 2 dicembre 2016 con la quale,
sostanzialmente, viene almeno in parte disapplicata con atto
normativo secondario la disciplina prevista dalla legge regionale
quadro n. 31 del 1998 in materia di accesso alla dirigenza regionale
e relativa mobilità;
2) quali iniziative intendano intraprendere affinché l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 6 e 6 ter, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, richiamate dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 64/10 del 2 dicembre 2016, avvenga in
coerenza con i richiamati principi di imparzialità, buon andamento e
trasparenza;
3) quali iniziative intendano adottare al fine di verificare se le
procedure selettive dall'ASPAL relative alla copertura degli
incarichi dirigenziali in assegnazione temporanea, in posizione di
comando o attraverso il conferimento temporaneo di funzioni
dirigenziali in attuazione dell'articolo 19, commi 6 e 6 ter del
decreto legislativo n. 165 del 2001 (deliberazione della Giunta
regionale n. 64/10del 2 dicembre 2016) siano state poste in essere e
definite garantendo l'imparzialità delle attività e un adeguato
accertamento, valutazione e comparazione delle capacità e
professionalità possedute da tutti gli interessati;
4) se e quali provvedimenti intendano assumere in sede di controllo
degli atti adottati dall'Agenzia regionale ove si confermi il
mancato rispetto dei principi richiamati;
5) quali condizioni impediscano all'Amministrazione, enti e agenzie
del sistema Regione di indire le procedure concorsuali per la
copertura delle posizioni dirigenziali vacanti così come previsto
dalla legge regionale n. 31 del 1998.
Cagliari, 25 gennaio 2017