CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 275/C-1

INTERPELLANZA ZEDDA Paolo Flavio - USULA sulla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti presso l'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ASPAL) mediante assegnazione temporanea di dirigenti delle amministrazioni che fanno parte del sistema Regione, tramite l'acquisizione in posizione di comando di dirigenti della pubblica amministrazione non appartenenti al sistema Regione o attraverso il conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali in attuazione dell'articolo 19, commi 6 e 6 ter del decreto legislativo n. 165 del 2001.

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I sottoscritti,

premesso che:
- con deliberazione n. 64/10 del 2 dicembre 2016, la Giunta regionale ha inopinatamente recepito e dato attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 19, commi 6 e 6 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), le quali disciplinano il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni;
- con tale provvedimento, la Giunta regionale afferma esplicitamente di voler rimediare, con l'attuazione della norma statale succitata, alla fisiologica scopertura delle posizioni dirigenziali nel sistema Regione, conseguente da un lato al contenimento della spesa pubblica che impedirebbe l'ordinario turnover del personale e, dall'altro, al fatto che " (...) le scoperture permangono anche nelle more dell'attivazione e della conclusione delle procedure concorsuali di reclutamento";

premesso altresì che:
- con successiva determinazione n. 1358 del 12 dicembre 2016, inerente "Approvazione avviso per la manifestazione d'interesse per la copertura degli incarichi dirigenziali in assegnazione temporanea, in posizione di comando o attraverso il conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali in attuazione dell'art. 19, commi 6 e 6 ter del d.lgs. n. 165/2001 (d.g.r. 64/10 del 02.12.2016)", l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), istituita dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), ha prontamente dato seguito alla deliberazione della Giunta regionale prevedendo il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato così come disciplinati dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- con determinazione del Direttore generale n. 8 del 5 gennaio 2017, inoltre, l'ASPAL ha disposto i relativi conferimenti degli incarichi relativi a sei delle sette posizioni scoperte, con riferimento agli "esiti dell'istruttoria", con evidente ricorso all'istituto succitato almeno per quel che concerne i il conferimento degli incarichi a funzionari di categorie D;

considerato che:
- per quanto riguarda le ipotesi di conferimento previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli orientamenti giurisdizionali affermano da un lato che il conferimento di un incarico dirigenziale non è incompatibile con la preventiva attivazione di una procedura selettiva e, dall'altro, pur ribadendo la natura privatistica degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali, che tali norme obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede (articoli 1175 e 1375 del Codice civile), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione;
- conseguentemente, per quanto riguarda la fattispecie in esame, l'Amministrazione e gli enti ed agenzie del sistema Regione non sembrerebbero esonerati dallo svolgere selezioni ad evidenza pubblica, o comunque di "valenza para-concorsuale", per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, per i quali tuttavia la norma richiede adeguata motivazione, in assenze della quale potrebbe aversi una aperta deroga al principio costituzionale dell'accesso tramite pubblico concorso - valevole anche per le assunzioni a tempo determinato - non sorretta da esigenze di buon andamento e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla;
- pur non avendo natura concorsuale, dunque, la fattispecie in esame è da ritenersi sottoposta ai principi di imparzialità e buon andamento, principi da ritenere inderogabili anche nella fattispecie in esame, in quanto derivanti dall'articolo 97 della Costituzione e dai principi generali dell'ordinamento (articolo 1, comma 1, legge n. 241 del 1990);
- anche tutti gli enti del sistema Regione, dunque, sono da ritenersi obbligati, in materia, a valutazioni anche comparative e a motivare nei relativi atti le ragioni giustificatrici delle scelte effettuate;
- d'altronde, la necessità di provvedimenti adeguatamente motivati costituisce un limite alla tradizionale discrezionalità amministrativa, insita nelle procedure di conferimento degli incarichi in parola e nelle norme organizzative vigenti per l'Amministrazione, gli enti ed agenzie del sistema Regione, e costituisce una garanzia per una scelta comunque rispettosa dei canoni della correttezza (anche per mezzo di iniziative volte ad una approfondita stima della professionalità e dell'esperienza degli interessati) ed un argine alla possibilità che tale discrezionalità possa sfociare in scelte manifestamente arbitrarie o irragionevoli;
- il riferimento all'istituto di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non potrebbe, in definitiva, costituire una procedura derogatoria rispetto alle normali forme di reclutamento, tanto più, ove si consideri che mediante l'istituto in questione è possibile attribuire incarichi dirigenziali a funzionari di categoria D e quindi a personale privo di tale status;

dato atto che:
- la selezione per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti presso l'ASPAL, disposta con determinazione n.1358 del 12 dicembre 2016, sembrerebbe porsi in contrasto con le considerazioni sin qui svolte, in quanto, a fronte di 97 manifestazioni di interesse, pare sia stato considerato rilevante un numero molto limitato di istanze, senza dare sufficientemente conto - anche in termini di rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza - dei criteri attraverso i quali l'ASPAL (mediante un organismo di valutazione di cui è del tutta sconosciuta la composizione) sia pervenuta a concludere le procedure selettive;
- non sembrerebbero essere pubblicati nel sito istituzionale dell'ASPAL ulteriori elementi informativi idonei a consentire una pur minima valutazione dell'operato della medesima Agenzia nella vicenda suesposta;

dato atto altresì che:
- il reclutamento di personale nel sistema Regione, a qualunque titolo, non sia comunque ammissibile senza previa pubblicità ed in assenza di un adeguato accertamento, valutazione e comparazione delle capacità e professionalità possedute da tutti gli interessati;
- la procedura relativa alle selezioni per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti presso l'Aspal non pare sorretta da sufficienti canoni di pubblicità e trasparenza e che tale procedura rappresenta una delle prime concrete applicazioni della deliberazione della Giunta regionale n. 64/10 del 2 dicembre 2016;
- appare necessario, per il futuro, l'emanazione di appositi indirizzi anche al fine di garantire la necessaria osservanza dei principi di efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza da parte della del sistema Regione in materia di reclutamento del personale;

richiamata la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione autonoma della Sardegna), emanata in forza della competenza legislativa regionale primaria prevista dall'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, che contiene una disciplina organica inerente l'accesso alla dirigenza nel sistema Regione e le modalità mediante le quali è possibile attivare i processi di mobilità per la stessa dirigenza, norme che sembrano essere in contrasto con la relativa disciplina generale dettata dalla legge n. 165 del 2001,

chiedono di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per sapere:
1) quali motivazioni abbiano indotto la Giunta regionale a emanare la deliberazione n. 64/10 del 2 dicembre 2016 con la quale, sostanzialmente, viene almeno in parte disapplicata con atto normativo secondario la disciplina prevista dalla legge regionale quadro n. 31 del 1998 in materia di accesso alla dirigenza regionale e relativa mobilità;
2) quali iniziative intendano intraprendere affinché l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 6 e 6 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, richiamate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 64/10 del 2 dicembre 2016, avvenga in coerenza con i richiamati principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza;
3) quali iniziative intendano adottare al fine di verificare se le procedure selettive dall'ASPAL relative alla copertura degli incarichi dirigenziali in assegnazione temporanea, in posizione di comando o attraverso il conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali in attuazione dell'articolo 19, commi 6 e 6 ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 (deliberazione della Giunta regionale n. 64/10del 2 dicembre 2016) siano state poste in essere e definite garantendo l'imparzialità delle attività e un adeguato accertamento, valutazione e comparazione delle capacità e professionalità possedute da tutti gli interessati;
4) se e quali provvedimenti intendano assumere in sede di controllo degli atti adottati dall'Agenzia regionale ove si confermi il mancato rispetto dei principi richiamati;
5) quali condizioni impediscano all'Amministrazione, enti e agenzie del sistema Regione di indire le procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti così come previsto dalla legge regionale n. 31 del 1998.

Cagliari, 25 gennaio 2017