CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 271/C-6

INTERPELLANZA USULA sulla deliberazione dell'Azienda per la tutela della salute della Sardegna n. 2 del 3 gennaio 2017 inerente "Individuazione delle aree tematiche di coordinamento".

 ***************

Il sottoscritto,

premesso che:
- con deliberazione n. 2 del 3 gennaio 2017 inerente "Individuazione delle aree tematiche di coordinamento", l'Azienda per la tutela della salute della Sardegna (ATS) ha individuato, in via eccezionale e provvisoria, n. 14 aree tematiche per le quali "riveste particolare urgenza, al fine di garantire omogeneità ai relativi processi decisionali, l'attivazione di un apposito coordinamento regionale";
- con la medesima deliberazione, inoltre, l'ATS dispone che "ai coordinatori (...) sarà corrisposto, per l'espletamento delle funzioni e commisurato al raggiungimento degli obiettivi, un trattamento economico, pari a euro 6.000,00 lordi";
- con successivo atto, l'ATS ha reso noto, informandone le organizzazione sindacali, che i compensi destinati ai coordinatori delle aree tematiche saranno coperti mediante utilizzo di una quota parte dei fondi per la retribuzione di risultato esistenti presso le aziende sanitarie che sono oggetto di incorporazione nella nuova azienda unica ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale));

considerato che:
- le soluzioni organizzative individuate dagli atti aziendali succitati paiono porsi in aperto contrasto con la normativa vigente inerente la dirigenza sanitaria e, in particolare, con quanto previsto dalle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e con le relative disposizioni contrattuali;
- tale normativa non pare contemplare incarichi gestionali in qualche modo assimilabili alla figura del "coordinatore", così come individuato dalla deliberazione ATS n. 2 del 3 gennaio 2017;
- altresì appare ancora più problematica la scelta inopinata di far fronte, per quanto riguarda i compensi dei coordinatori, ai fondi per le retribuzioni di risultato e a tal fine non appare convincente il richiamo operato dall'Azienda all'articolo 16, comma 13, della legge regionale n. 17 del 2016;
- tale scelta parrebbe altresì contraria alla normativa vigente in materia di retribuzione accessoria della dirigenza pubblica, nonché costituire un presupposto pericoloso in termini di pari opportunità e disparità di trattamento tra tutti i dirigenti medici dell'ATS, per lo più in assenza di strumenti informativi utili a stabilire entità, criteri e modalità di ripartizione delle risorse a valere sui fondi succitati;

dato atto che la vicenda in oggetto è stata duramente contestata dalle organizzazioni sindacali di categoria, le quali hanno denunciato la violazione, da parte dell'Azienda "della normativa legale e contrattuale in materia di incarichi dirigenziali, nonché dei diritti e delle prerogative in materia di contrattazione sindacale stabiliti dalla vigente disciplina collettiva",

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere:
1) se siano a conoscenza delle scelte operate dall'Azienda per la tutela della salute della Sardegna (ATS) contenute nella deliberazione aziendale n. 2 del 3 gennaio 2017 avente ad oggetto "Individuazione delle aree tematiche di coordinamento";
2) se siano a conoscenza della scelta operata dall'ATS in merito alla remunerazione delle funzioni di coordinamento delle aree succitata mediante prelievo di quota parte dai fondi per la retribuzione di risultato;
3) se siano a conoscenza dei rischi di violazione della normativa legislativa e contrattuale in materia di dirigenza potenzialmente insiti nelle scelte operate dall'Azienda e richiamate in premessa, e a tal fine duramente contestate dalle organizzazioni sindacali;
4) quali iniziative intendano intraprendere al fíne di evitare alla Regione gli eventuali danni, anche di natura economica, potenzialmente conseguenti alla violazione della normativa richiamata da parte dell'ATS e per garantire parità di trattamento e trasparenza a tutta la dirigenza medica, nonché al fine di garantire la normalizzazione delle relazioni sindacali.

Cagliari, 20 gennaio 2017