CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 271/C-6
INTERPELLANZA USULA sulla deliberazione dell'Azienda per la tutela della salute della Sardegna n. 2 del 3 gennaio 2017 inerente "Individuazione delle aree tematiche di coordinamento".
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Il sottoscritto,
premesso che:
- con deliberazione n. 2 del 3 gennaio 2017 inerente "Individuazione
delle aree tematiche di coordinamento", l'Azienda per la tutela
della salute della Sardegna (ATS) ha individuato, in via eccezionale
e provvisoria, n. 14 aree tematiche per le quali "riveste
particolare urgenza, al fine di garantire omogeneità ai relativi
processi decisionali, l'attivazione di un apposito coordinamento
regionale";
- con la medesima deliberazione, inoltre, l'ATS dispone che "ai
coordinatori (...) sarà corrisposto, per l'espletamento delle
funzioni e commisurato al raggiungimento degli obiettivi, un
trattamento economico, pari a euro 6.000,00 lordi";
- con successivo atto, l'ATS ha reso noto, informandone le
organizzazione sindacali, che i compensi destinati ai coordinatori
delle aree tematiche saranno coperti mediante utilizzo di una quota
parte dei fondi per la retribuzione di risultato esistenti presso le
aziende sanitarie che sono oggetto di incorporazione nella nuova
azienda unica ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27
luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale.
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della
salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione
della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale
17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema
sanitario regionale));
considerato che:
- le soluzioni organizzative individuate dagli atti aziendali
succitati paiono porsi in aperto contrasto con la normativa vigente
inerente la dirigenza sanitaria e, in particolare, con quanto
previsto dalle disposizioni in materia contenute nel decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421) e con le relative disposizioni contrattuali;
- tale normativa non pare contemplare incarichi gestionali in
qualche modo assimilabili alla figura del "coordinatore", così come
individuato dalla deliberazione ATS n. 2 del 3 gennaio 2017;
- altresì appare ancora più problematica la scelta inopinata di far
fronte, per quanto riguarda i compensi dei coordinatori, ai fondi
per le retribuzioni di risultato e a tal fine non appare convincente
il richiamo operato dall'Azienda all'articolo 16, comma 13, della
legge regionale n. 17 del 2016;
- tale scelta parrebbe altresì contraria alla normativa vigente in
materia di retribuzione accessoria della dirigenza pubblica, nonché
costituire un presupposto pericoloso in termini di pari opportunità
e disparità di trattamento tra tutti i dirigenti medici dell'ATS,
per lo più in assenza di strumenti informativi utili a stabilire
entità, criteri e modalità di ripartizione delle risorse a valere
sui fondi succitati;
dato atto che la vicenda in oggetto è stata duramente contestata
dalle organizzazioni sindacali di categoria, le quali hanno
denunciato la violazione, da parte dell'Azienda "della normativa
legale e contrattuale in materia di incarichi dirigenziali, nonché
dei diritti e delle prerogative in materia di contrattazione
sindacale stabiliti dalla vigente disciplina collettiva",
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore
regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere:
1) se siano a conoscenza delle scelte operate dall'Azienda per la
tutela della salute della Sardegna (ATS) contenute nella
deliberazione aziendale n. 2 del 3 gennaio 2017 avente ad oggetto
"Individuazione delle aree tematiche di coordinamento";
2) se siano a conoscenza della scelta operata dall'ATS in merito
alla remunerazione delle funzioni di coordinamento delle aree
succitata mediante prelievo di quota parte dai fondi per la
retribuzione di risultato;
3) se siano a conoscenza dei rischi di violazione della normativa
legislativa e contrattuale in materia di dirigenza potenzialmente
insiti nelle scelte operate dall'Azienda e richiamate in premessa, e
a tal fine duramente contestate dalle organizzazioni sindacali;
4) quali iniziative intendano intraprendere al fíne di evitare alla
Regione gli eventuali danni, anche di natura economica,
potenzialmente conseguenti alla violazione della normativa
richiamata da parte dell'ATS e per garantire parità di trattamento e
trasparenza a tutta la dirigenza medica, nonché al fine di garantire
la normalizzazione delle relazioni sindacali.
Cagliari, 20 gennaio 2017