CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 117/A
INTERPELLANZA DEDONI - COSSA - CRISPONI sul piano di dimensionamento scolastico 2015-2016.
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I sottoscritti,
premesso che:
- con deliberazione n. 5/26 del 6 febbraio 2015, la Giunta regionale
ha approvato il Piano di dimensionamento scolastico regionale per
l'anno scolastico 2015-2016;
- la Giunta regionale ha inviato la deliberazione n. 5/26 alla
Commissione consiliare competente per l'espressione del parere, ai
sensi dell'articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31;
- nel piano di cui sopra si contano circa ottanta tra accorpamenti
di istituti siti in comuni diversi e all'interno degli stessi
comuni, con particolare riferimento in quest'ultimo caso ai centri
più popolosi e ai comuni capoluogo, e soppressioni di sedi
scolastiche;
- gli accorpamenti e le soppressioni si concentrano principalmente
nei comuni più piccoli in cui il calo demografico sta determinando
lo spopolamento di intere zone della Sardegna, portando alla
diminuzione del numero degli alunni iscritti negli istituti;
- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2009, ha
stabilito quali sono le norme generali sull'istruzione che, ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, modificato nel 2001 con la
"riforma del titolo V", sono di competenza dello Stato;
- la Corte costituzionale ha stabilito che non si può considerare
norma generale dell'istruzione la definizione di criteri, tempi e
modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di
dimensionamento della rete scolastica, cioè l'accorpamento, la
fusione e/o la riduzione degli istituti scolastici;
- la Corte costituzionale ha, inoltre, chiarito che il compito della
distribuzione del personale docente tra le istituzioni scolastiche
autonome spetta alle Regioni (sentenza n. 13 del 2004), ribadendo
più volte la necessità dell'intervento del legislatore regionale per
la disciplina di "situazioni legate a valutazioni coinvolgenti
specifiche realtà territoriali delle Regioni, anche sotto il profilo
socio-economico", riconoscendo all'ambito di pertinenza regionale
sia il settore della programmazione scolastica regionale, sia quello
relativo al dimensionamento della rete delle istituzioni
scolastiche, al quale è intimamente collegata la ripartizione delle
correlative risorse di personale (sentenza n. 200 del 2009);
- la Giunta regionale ha tranquillizzato i sindaci e le comunità
mobilitate contro il Piano di dimensionamento, rinviando le
decisioni a un'attenta ponderazione delle proposte e al parere della
Commissione consiliare;
- la Commissione consiliare competente, nel parere già espresso, ha
evidenziato che l'attuazione delle linee guida non dovrebbe
limitarsi alla semplice applicazione di parametri numerici, ma
dovrebbe essere accompagnata da un'attenta analisi delle specifiche
situazioni territoriali;
- l'Ufficio regionale scolastico, incurante del fatto che la
deliberazione della Giunta non sia ancora definitiva, ha già inviato
ai dirigenti scolastici disposizioni organizzative della rete
scolastica, al fine di avviare le procedure per la soppressione e
l'accorpamento degli istituti,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore
regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport per sapere:
1) per quali motivazioni, in sede di elaborazione delle linee guida,
non siano state effettuate valutazioni sulle varie specificità delle
realtà territoriali della Sardegna, anche sotto il profilo
socio-economico, pur nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dal legislatore;
2) se siano a conoscenza delle iniziative del MIUR - Ufficio
regionale scolastico per la Sardegna che ha provveduto, nonostante
l'iter procedurale di cui alla deliberazione n. 5/26 non sia ancora
giunto a conclusione, a sollecitare i dirigenti scolastici per
l'adozione dei provvedimenti di competenza relativi agli eventuali
futuri accorpamenti e soppressioni delle istituzioni scolastiche;
3) se non ritengano di dover intervenire presso l'Ufficio regionale
scolastico per manifestare il disappunto derivante dall'inusuale
procedura adottata in palese violazione dell'autonomia decisionale
della competenza regionale in materia di programmazione dell'offerta
formativa integrata;
4)\ se non ritengano, infine, di dovere rivalutare i criteri
indicati nelle linee guida, esercitando la prevista competenza
regionale, ribadita anche dalla sentenza n. 200/2009 della Corte
costituzionale, senza limitarsi a adottare i criteri nazionali che
non tengono conto delle specifiche situazioni locali.
Cagliari, 7 aprile 2015