CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 117/A

INTERPELLANZA DEDONI - COSSA - CRISPONI sul piano di dimensionamento scolastico 2015-2016.

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I sottoscritti,

premesso che:
- con deliberazione n. 5/26 del 6 febbraio 2015, la Giunta regionale ha approvato il Piano di dimensionamento scolastico regionale per l'anno scolastico 2015-2016;
- la Giunta regionale ha inviato la deliberazione n. 5/26 alla Commissione consiliare competente per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31;
- nel piano di cui sopra si contano circa ottanta tra accorpamenti di istituti siti in comuni diversi e all'interno degli stessi comuni, con particolare riferimento in quest'ultimo caso ai centri più popolosi e ai comuni capoluogo, e soppressioni di sedi scolastiche;
- gli accorpamenti e le soppressioni si concentrano principalmente nei comuni più piccoli in cui il calo demografico sta determinando lo spopolamento di intere zone della Sardegna, portando alla diminuzione del numero degli alunni iscritti negli istituti;
- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2009, ha stabilito quali sono le norme generali sull'istruzione che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, modificato nel 2001 con la "riforma del titolo V", sono di competenza dello Stato;
- la Corte costituzionale ha stabilito che non si può considerare norma generale dell'istruzione la definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di dimensionamento della rete scolastica, cioè l'accorpamento, la fusione e/o la riduzione degli istituti scolastici;
- la Corte costituzionale ha, inoltre, chiarito che il compito della distribuzione del personale docente tra le istituzioni scolastiche autonome spetta alle Regioni (sentenza n. 13 del 2004), ribadendo più volte la necessità dell'intervento del legislatore regionale per la disciplina di "situazioni legate a valutazioni coinvolgenti specifiche realtà territoriali delle Regioni, anche sotto il profilo socio-economico", riconoscendo all'ambito di pertinenza regionale sia il settore della programmazione scolastica regionale, sia quello relativo al dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche, al quale è intimamente collegata la ripartizione delle correlative risorse di personale (sentenza n. 200 del 2009);
- la Giunta regionale ha tranquillizzato i sindaci e le comunità mobilitate contro il Piano di dimensionamento, rinviando le decisioni a un'attenta ponderazione delle proposte e al parere della Commissione consiliare;
- la Commissione consiliare competente, nel parere già espresso, ha evidenziato che l'attuazione delle linee guida non dovrebbe limitarsi alla semplice applicazione di parametri numerici, ma dovrebbe essere accompagnata da un'attenta analisi delle specifiche situazioni territoriali;
- l'Ufficio regionale scolastico, incurante del fatto che la deliberazione della Giunta non sia ancora definitiva, ha già inviato ai dirigenti scolastici disposizioni organizzative della rete scolastica, al fine di avviare le procedure per la soppressione e l'accorpamento degli istituti,

chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere:
1) per quali motivazioni, in sede di elaborazione delle linee guida, non siano state effettuate valutazioni sulle varie specificità delle realtà territoriali della Sardegna, anche sotto il profilo socio-economico, pur nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore;
2) se siano a conoscenza delle iniziative del MIUR - Ufficio regionale scolastico per la Sardegna che ha provveduto, nonostante l'iter procedurale di cui alla deliberazione n. 5/26 non sia ancora giunto a conclusione, a sollecitare i dirigenti scolastici per l'adozione dei provvedimenti di competenza relativi agli eventuali futuri accorpamenti e soppressioni delle istituzioni scolastiche;
3) se non ritengano di dover intervenire presso l'Ufficio regionale scolastico per manifestare il disappunto derivante dall'inusuale procedura adottata in palese violazione dell'autonomia decisionale della competenza regionale in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata;
4)\ se non ritengano, infine, di dovere rivalutare i criteri indicati nelle linee guida, esercitando la prevista competenza regionale, ribadita anche dalla sentenza n. 200/2009 della Corte costituzionale, senza limitarsi a adottare i criteri nazionali che non tengono conto delle specifiche situazioni locali.

Cagliari, 7 aprile 2015