CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 65/A
INTERPELLANZA ZEDDA Alessandra - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - TEDDE - LOCCI - FASOLINO - PERU - RANDAZZO - TUNIS - TOCCO sull'attivitą di vigilanza venatoria.
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I sottoscritti,
premesso che:
- la legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, al capo II, articolo 72,
dispone che la vigilanza sull'applicazione della legge venga
affidata oltre che al Corpo forestale e di vigilanza ambientale
della Regione, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria,
alle guardie comunali, urbane e campestri, ai barracelli ed alle
guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e
agri-turistico-venatorie, anche alle guardie volontarie delle
associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale
nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio
nazionale, alle associazioni regionali presenti nel Comitato
regionale faunistico o nei comitati provinciali faunistici e alle
associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero
dell'ambiente alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia
giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- la suddetta legge regionale dispone inoltre che l'attestato di
idoneitą per l'ottenimento della qualifica di guardia volontaria
previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge n. 157 del 1992,
venga rilasciato da una commissione nominata dall'Assessore
regionale della difesa dell'ambiente e composto da cinque membri,
esperti di legislazione venatoria e legislazione sulle armi da
caccia;
- l'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n.
112 del 1998, in attuazione dell'articolo 128 della Costituzione,
trasferisce alle province le funzioni e i compiti amministrativi in
materia di "riconoscimento della nomina a guardia giurata degli
agenti venatori dipendenti dagli entri delegati dalle regioni e
delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e
protezionistiche nazionali riconosciute di cui all'articolo 27 della
su citata legge 11 febbraio 1992, n. 157";
- l'articolo 133 e seguenti del TULPS consente agli enti pubblici,
agli altri enti collettivi e ai privati di nominare guardie
particolari giurate da destinare a specifici compiti di vigilanza o
custodia delle loro proprietą mobiliari od immobiliari,
limitatamente alle competenze e al territorio nel quale l'ente
richiedente intende espletare tale particolare funzione; possono
anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina
di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune
delle proprietą stesse;
considerato che:
- č di fondamentale importanza l'attivitą di vigilanza svolta dalle
guardie venatorie volontarie con particolare riferimento al fenomeno
degli incendi e al controllo della riproduzione degli animali;
- l'attivitą di vigilanza delle guardie venatorie volontarie č un
risorsa che non comporta alcun costo all'amministrazione pubblica,
trattandosi appunto di attivitą di volontariato;
dato atto che:
- ad oggi non č ancora in ruolo la commissione regionale prevista
dalla legge regionale n. 23 del 1998;
- non č pertanto possibile ottenere il rilascio di nuovi attestati
di idoneitą di guardia volontaria, ma solo il rinnovo dei
riconoscimenti precedentemente concessi,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore
regionale della difesa dell'ambiente per sapere quali siano:
1) gli intendimenti per procedere all'attuazione di quanto disposto
dall'articolo 27, comma 4, della legge n. 157 del 1992 ai fini del
rilascio di nuovi attestati di idoneitą per l'ottenimento della
qualifica di guardia volontaria;
2) i tempi per provvedere alla costituzione della commissione in
ottemperanza a quanto disposto della legge regionale n. 23 del 1998.
Cagliari, 30 settembre 2014