CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 50/A
INTERPELLANZA TEDDE - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandra, sulla deliberazione della Giunta regionale n. 28/17 del 17 luglio 2014, in tema di sospensione dell'efficacia degli atti aziendali, nonché di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, e sulle ingerenze indebite del governo regionale e dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale nell'attività di gestione delle aziende sanitarie e ospedaliere di competenza dei direttori generali.
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I sottoscritti,
premesso che:
- le aziende sanitarie e le aziende ospedaliero-universitarie hanno
rispettivamente il compito di garantire e tutelare la salute della
popolazione e di erogare e sviluppare assistenza polispecialistica,
ricerca e formazione, nel rispetto di alcuni basilari principi, non
ultimo quello della economicità nell'impiego delle risorse;
- i direttori generali delle due aziende sono i responsabili della
loro gestione complessiva, sia sotto il profilo dell'ordinaria, che
sotto quello della straordinaria amministrazione, governano il
livello gestionale-operativo e ne assicurano l'unitarietà in
coerenza agli obbiettivi, indirizzi e direttive di programmazione
dell'organo politico;
acclarato che:
- il programma di governo del Presidente Pigliaru, nel capo che
tratta del sistema sanitario, prevede espressamente "L'indipendenza
della gestione della sanità dalla politica" e la necessità di
"adottare gli strumenti ed interventi necessari per proteggere il
servizio sanitario regionale (SSR) dalle indebite pressioni ed
ingerenze politiche nelle scelte gestionali ed operative";
- tali condivisibili principi sono stati riproposti nelle
Dichiarazioni programmatiche del Presidente Pigliaru, ove sono stati
corroborati da propositi di interventi per evitare "frequenti
sovrapposizioni di competenze" che generano inefficienza,
moltiplicazioni dei costi, sfiducia da parte dei cittadini e
mortificano la dedizione di chi lavora onestamente e con grande
senso di responsabilità" e per rinforzare il ruolo di programmazione
e di indirizzo della Regione riducendo, invece, "...quello della
gestione diretta dei processi";
evidenziato che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli
n. 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
n. 9, commi 1 e 3, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, n.
13, comma 3, della legge regionale 7 novembre 2012, n. 21:
1. l'organizzazione e il funzionamento delle ASL, dell'azienda
ospedaliera Brotzu e delle aziende ospedaliero-universitarie sono
disciplinati con atto aziendale di diritto privato adottato o
modificato dal Direttore generale, sentita la Conferenza provinciale
sanitaria e socio-sanitaria, entro sessanta giorni dall'emanazione
dei relativi indirizzi della Giunta regionale, previo parere della
Commissione consiliare competente;
2. il direttore generale è tenuto a trasmettere l'atto aziendale
alla Giunta regionale per la verifica di conformità ai suddetti
indirizzi e, decorsi trenta giorni, la verifica si intende positiva;
3. gli atti aziendali si applicano fino all'approvazione dei nuovi
atti aziendali elaborati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della
legge regionale n. 3 del 2009;
appreso che disattendendo detti fondamentali impegni politici e
principi normativi la Giunta regionale, con deliberazione n. 28/17
del 17 luglio 2014, ha imposto ai direttori generali delle aziende
sanitarie e ospedaliere di deliberare la sospensione dell'efficacia,
con effetto immediato, degli atti aziendali e di non adottare atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione in difetto di preventiva
"valutazione ad opera dell'Assessorato", mortificando le loro
competenze istituzionali e precludendo loro la possibilità di
gestire efficacemente le aziende e garantire la tempestiva tutela
della salute pubblica;
sottolineato che l'atto adottato è illegittimo perché affetto da
palese violazione di legge, nonché da eccesso di potere per
contraddittoria e insufficiente motivazione, atteso che violenta
l'iter procedimentale consacrato dalle precise norme statali e
regionali sopra menzionate;
osservato che l'improbabile intervento, oltre che schiaffeggiare
violentemente gli ineccepibili propositi elettorali e di governo del
Presidente Pigliaru, rappresenta un'inammissibile e illegittimo
tentativo di ingerenza della politica nei compiti e obbiettivi
istituzionali dei direttori generali facendo indebite commistioni
fra poteri di indirizzo e programmatori e compiti di gestione;
chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore
regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere
quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di ritirare
l'atto illegittimo, ristabilendo il diritto violato e attuando i
propositi manifestati in campagna elettorale di evitare indebite
ingerenze e pressioni nelle scelte gestionali e operative.
Cagliari, 31 luglio 2014