CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 50/A

INTERPELLANZA TEDDE - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandra, sulla deliberazione della Giunta regionale n. 28/17 del 17 luglio 2014, in tema di sospensione dell'efficacia degli atti aziendali, nonché di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, e sulle ingerenze indebite del governo regionale e dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale nell'attività di gestione delle aziende sanitarie e ospedaliere di competenza dei direttori generali.

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I sottoscritti,

premesso che:
- le aziende sanitarie e le aziende ospedaliero-universitarie hanno rispettivamente il compito di garantire e tutelare la salute della popolazione e di erogare e sviluppare assistenza polispecialistica, ricerca e formazione, nel rispetto di alcuni basilari principi, non ultimo quello della economicità nell'impiego delle risorse;
- i direttori generali delle due aziende sono i responsabili della loro gestione complessiva, sia sotto il profilo dell'ordinaria, che sotto quello della straordinaria amministrazione, governano il livello gestionale-operativo e ne assicurano l'unitarietà in coerenza agli obbiettivi, indirizzi e direttive di programmazione dell'organo politico;

acclarato che:
- il programma di governo del Presidente Pigliaru, nel capo che tratta del sistema sanitario, prevede espressamente "L'indipendenza della gestione della sanità dalla politica" e la necessità di "adottare gli strumenti ed interventi necessari per proteggere il servizio sanitario regionale (SSR) dalle indebite pressioni ed ingerenze politiche nelle scelte gestionali ed operative";
- tali condivisibili principi sono stati riproposti nelle Dichiarazioni programmatiche del Presidente Pigliaru, ove sono stati corroborati da propositi di interventi per evitare "frequenti sovrapposizioni di competenze" che generano inefficienza, moltiplicazioni dei costi, sfiducia da parte dei cittadini e mortificano la dedizione di chi lavora onestamente e con grande senso di responsabilità" e per rinforzare il ruolo di programmazione e di indirizzo della Regione riducendo, invece, "...quello della gestione diretta dei processi";

evidenziato che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli n. 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, n. 9, commi 1 e 3, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, n. 13, comma 3, della legge regionale 7 novembre 2012, n. 21:
1. l'organizzazione e il funzionamento delle ASL, dell'azienda ospedaliera Brotzu e delle aziende ospedaliero-universitarie sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato adottato o modificato dal Direttore generale, sentita la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, entro sessanta giorni dall'emanazione dei relativi indirizzi della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente;
2. il direttore generale è tenuto a trasmettere l'atto aziendale alla Giunta regionale per la verifica di conformità ai suddetti indirizzi e, decorsi trenta giorni, la verifica si intende positiva;
3. gli atti aziendali si applicano fino all'approvazione dei nuovi atti aziendali elaborati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2009;

appreso che disattendendo detti fondamentali impegni politici e principi normativi la Giunta regionale, con deliberazione n. 28/17 del 17 luglio 2014, ha imposto ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere di deliberare la sospensione dell'efficacia, con effetto immediato, degli atti aziendali e di non adottare atti eccedenti l'ordinaria amministrazione in difetto di preventiva "valutazione ad opera dell'Assessorato", mortificando le loro competenze istituzionali e precludendo loro la possibilità di gestire efficacemente le aziende e garantire la tempestiva tutela della salute pubblica;

sottolineato che l'atto adottato è illegittimo perché affetto da palese violazione di legge, nonché da eccesso di potere per contraddittoria e insufficiente motivazione, atteso che violenta l'iter procedimentale consacrato dalle precise norme statali e regionali sopra menzionate;

osservato che l'improbabile intervento, oltre che schiaffeggiare violentemente gli ineccepibili propositi elettorali e di governo del Presidente Pigliaru, rappresenta un'inammissibile e illegittimo tentativo di ingerenza della politica nei compiti e obbiettivi istituzionali dei direttori generali facendo indebite commistioni fra poteri di indirizzo e programmatori e compiti di gestione;

chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di ritirare l'atto illegittimo, ristabilendo il diritto violato e attuando i propositi manifestati in campagna elettorale di evitare indebite ingerenze e pressioni nelle scelte gestionali e operative.

Cagliari, 31 luglio 2014