CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 43/C-6
INTERPELLANZA TRUZZU sulla qualità e copertura del servizio di elisoccorso.
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Il sottoscritto,
premesso che:
- il servizio di elisoccorso in Sardegna ha mostrato nel corso degli
anni una sua utilità (considerata la riduzione dei tempi di
trasporto che tale soluzione garantisce e lo stato della viabilità
fortemente arretrato e penalizzante in alcune aree dell'Isola), non
solo per quanto riguarda gli interventi di soccorso primario, ma si
è rivelato essenziale anche per la centralizzazione in strutture ad
alta specializzazione dagli ospedali periferici, garantendo i
cosiddetti trasporti secondari urgenti;
- con deliberazione n. 16/31 del 16 marzo 1999 la Giunta regionale
della Sardegna aveva previsto l'istituzione del servizio di
elisoccorso, ribadito la necessità di avviare "in tempi rapidi" il
servizio e approvato le linee guida per l'organizzazione del
medesimo elaborate dai responsabili dei servizi di elisoccorso;
- nel corso degli anni, nonostante diversi tentativi ed impegni per
attivare un servizio di elisoccorso regionale, con le necessarie
basi operative, attive tutto l'anno, non si è mai riusciti a portare
a regime il servizio, soprattutto a causa degli alti costi dello
stesso, utilizzando periodicamente soluzioni tampone, caratterizzate
da convenzioni ad hoc, per il solo periodo estivo con privati o
annualmente con i vigili del fuoco (VVF), ma solo con una sola base
operativa, notevolmente decentrata sul territorio regionale;
considerato che:
- dal 2006 a oggi il servizio di elisoccorso viene coordinato
direttamente dalla direzione generale dell'Assessorato regionale
dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, mediante la stipula
di una convenzione annuale con i VVF, che prevedeva inizialmente la
disponibilità di due elicotteri più uno di riserva per le basi di
Alghero-Fertilia e Elmas, e che l'Assessorato provvedeva alle spese,
pari a 50.000 euro/mese, oltre a 3.200 euro per ogni intervento
secondario urgente oltre i quattro/mese per base operativa, mentre
il personale sanitario, le attrezzature e le assicurazioni
necessarie restavano a carico rispettivamente delle ASL di Cagliari
e Sassari;
- dal 2009, per carenza di mezzi e personale, i VVF segnalavano
all'Assessorato l'impossibilità di garantire due basi operative,
dando pertanto l'operatività su un'unica base, situata dapprima nel
centro Sardegna, ad Abbasanta, poi presso l'aeroporto di
Alghero/Fertilia, scelto dagli stessi VVF per motivi di formazione
del proprio personale;
- l'aeroporto di Alghero/Fertilia non costituisce dal punto di vista
logistico una scelta ottimale, in quanto non garantisce un'adeguata
copertura territoriale e non consente di rispettare quanto previsto
dal decreto legislativo n. 281 del 1997, il quale all'articolo 4
dispone che "per quanto attiene al soccorso sanitario primario,
dovrà essere garantito, di norma, un intervento nell'ambito di un
tempo non superiore a 20 minuti di volo";
- il servizio attuale con base presso l'aeroporto di
Alghero/Fertilia consente pertanto di coprire, con un tempo di volo
non superiore a 20 minuti, esclusivamente poco meno del 30 per cento
del territorio regionale e sviluppa il 70 per cento del proprio
raggio d'azione in mare;
valutato che:
- secondo la normativa attuale gli elicotteri da utilizzare nel
servizio devono essere idonei a svolgere missioni Helicopter
emergency medical services (HEMS) e Search and rescue (SAR), capaci
di alloggiare comodamente in cabina l'equipaggio di missione ed
almeno una barella e devono essere certificati in categoria A classe
1, con decollo verticale che richiede, rispetto al decollo normale,
più potenza e quindi consente un carico pagante inferiore, nonché di
poter operare in sicurezza in ogni fase del volo;
- i VVF utilizzano elicotteri AB 412, che rientrano nella categoria
A, ma non tutti nella classe 1, e in tutte le fasi di atterraggio e
decollo necessitano di ampi spazi per poter effettuare un
atterraggio di emergenza in sicurezza, ovvero se si verifica
un'avaria ad una delle turbine e inoltre, fatto non trascurabile,
sono senza pianale sanitario così come richiesto dalla normativa
attuale;
- il servizio attualmente in atto esclude la partecipazione del
personale del Soccorso alpino (tecnici di elisoccorso), previsto
dalla normativa ENAC e dalla legge n. 74 del 2001 che sancisce
l'esclusività del rapporto tra sanità e soccorso alpino per i
soccorsi in ambiente montano ed impervio, dando al passeggero
infortunato ed al personale specialistico trasportato la garanzia
del rispetto dei livelli minimi di sicurezza previsti a livello
internazionale;
appurato che:
- l'ENAC con nota n. 87990 del 30 luglio 2010 e n. 146147 dell'11
novembre 2011, comunicava a tutte le regioni italiane che, a seguito
della sentenza del Consiglio di Stato n. 4539/2010 del 13 aprile
2010, per svolgere il servizio di elisoccorso sanitario (HEMS) è
necessario il possesso delle caratteristiche, attinenti i mezzi, il
personale e le condizioni operative, imposte dal regolamento CEE n.
3992/1991;
- tali requisiti sono certificati dall'ENAC col rilascio di apposito
attestato di operatore aereo di elisoccorso ai sensi della normativa
JAR-OPS3, che i VVF non possiedono, stante anche il differente
compito istituzionale loro conferito;
- l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con nota n.
23721 del 18 aprile 2014, inviata alla Direzione generale
dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza
sociale, precisa che la convenzione stipulata in data 10 gennaio
2014 con la Direzione regionale del Corpo dei vigili del fuoco si
pone in contrasto con i principi comunitari ed, in particolare, con
le direttive sugli appalti che, come noto, impongono la procedura
competitiva ad evidenza pubblica quale forma ordinaria di
aggiudicazione di servizi, lavori o forniture dell'Amministrazione
pubblica;
- la Direzione generale dell'Assessorato regionale dell'igiene e
sanità e dell'assistenza sociale ha rappresentato l'intenzione di
affidare il servizio di elisoccorso solo in via transitoria e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2014, cioè fino all'operatività
del nuovo e diverso servizio che sarà affidato ad esito del "bando
di gara internazionale";
constatato che:
- nonostante gli evidenti limiti del servizio svolto dai VVF, a
partire dal 2012, in virtù della convenzione annuale stipulata tra
Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
e vigili del fuoco, il servizio di elisoccorso ha oggi un costo pari
a 115.000 euro al mese per gli interventi primari di soccorso ed
ulteriori 4.000 euro per i trasferimenti secondari urgenti, oltre
gli otto al mese, da ospedale ad ospedale;
- a tali spese vanno inoltre aggiunte le spese, poste a carico,
attualmente, della ASL di Sassari, per il personale medico ed
infermieristico, attivo 12 ore (ore 8-20), per un costo complessivo
mensile di circa 35.000 euro, a cui si aggiungono i costi per la
reperibilità, per circa 6.500 euro sempre su base mensile;
- infine tutto il personale medico ed infermieristico ha una
specifica copertura assicurativa, che grava, attualmente, sulla ASL
di Sassari per ulteriori 50.000 euro annui;
- i costi operativi del servizio oggi in atto consentirebbero un
affidamento dello stesso ai privati, mediante gara ad evidenza
pubblica, come del resto avviene nella maggior parte delle regioni
italiane, con gestione diretta dei mezzi da parte delle centrali
operative del 118, così come indicato dalla normativa attualmente in
vigore e con posizionamento delle basi che consenta la massima
copertura possibile del territorio regionale, rispondendo alle
esigenze del servizio sanitario e della salute dei cittadini,
chiede di interpellare l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e
dell'assistenza sociale per conoscere:
1) quali azioni intenda intraprendere per tutelare i cittadini sardi
ed il servizio sanitario regionale alla luce delle note ENAC che
impongono l'osservanza di una serie di specifiche tecniche e di
sicurezza che non sarebbero rispettate dai velivoli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
2) quali azioni intenda intraprendere affinché si provveda nel più
breve tempo possibile all'indizione della procedura competitiva ad
evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di elisoccorso;
3) quali azioni intenda intraprendere affinché il servizio
attualmente in atto, nelle more dell'affidamento tramite procedura
ad evidenza pubblica, garantisca la partecipazione del personale del
soccorso alpino (tecnici di elisoccorso), previsto dalla normativa
ENAC e dalla legge n. 74 del 2001, che sancisce l'esclusività del
rapporto tra sanità e soccorso alpino per i soccorsi in ambiente
montano ed impervio;
4) quali azioni intenda intraprendere affinché gli elicotteri
attualmente in uso dai VVF, AB 412, siano sprovvisti di pianale
sanitario, così come richiesto dalla normativa vigente;
5) quali azioni intenda intraprendere affinché sia rispettato quanto
previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il quale stabilisce che "per quanto attiene al soccorso
sanitario primario, dovrà essere garantito, di norma, un intervento
nell'ambito di un tempo non superiore a 20 minuti di volo" e
pertanto siano individuate delle basi per il servizio di elisoccorso
capaci di garantire da subito una completa e adeguata copertura del
territorio regionale.
Cagliari, 16 luglio 2014