CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 580
presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - COSSA - CRISPONI - MARRASil 9 febbraio 2019
Modifiche alla legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019). Variazione al bilancio 2019-2021 per disposizioni in materia di accise spettanti alla Regione autonoma della Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Il 13 dicembre 2018, a conclusione della discussione sulla manovra finanziaria 2019-2021, il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno, firmato da tutti i capigruppo, che impegna la Giunta regionale ad intervenire presso il Governo al fine:
- di procedere celermente ad un immediato confronto perché venga corrisposta alla Regione la corretta misura della compartecipazione alle accise gravanti sui prodotti petroliferi fabbricati in Sardegna;
- di procedere alla modifica delle norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna;
- di prevedere nei futuri bilanci della Regione la relativa voce di entrata.L"interpretazione di quanto indicato nella lettera d) del primo comma dell'articolo 8 è già di per sé formulato in modo tale da non lasciare adito a dubbi, in quanto correttamente definisce "le accise" come imposte di fabbricazione e non di consumo, con la conseguenza che l'applicazione dell'imposta è unicamente riferita al momento nel quale i prodotti su cui grava varcano la soglia dello stabilimento al cui interno sono stati fabbricati, lettura ulteriormente rafforzata da quanto stabilito nel secondo comma dello stesso articolo 8, così come modificato e integrato dal comma 834 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), approvato in seguito alla mobilitazione generale del popolo sardo del dicembre del 2005 a sostegno della "vertenza Sulle entrate della Sardegna" e che rappresenta una grande conquista unitaria della Regione.
L'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), inoltre, stabilisce al comma 1 che "per i prodotti sottoposti ad accisa, l'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o della importazione" e al comma 2 che l'esigibilità coincide con "la immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato", nonché la direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 che all'articolo 2 sancisce che i prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all'atto della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l'estrazione, nel territorio della Comunità europea, così come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 115/2010.
A supporto di tale interpretazione va anche ricordata la nota n. 14413-2008, adottata in data 13 agosto 2008 dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze - Direzione federalismo fiscale, in cui si afferma che essendo unica la nozione di accisa, la distinzione tra imposte di fabbricazione e imposte di consumo è di natura "puramente concettuale" e/o teorica e, conseguentemente, essendo chiaro il dettato dell'articolo 8 dello Statuto, la Regione ha con evidenza diritto alla compartecipazione sulle accise gravanti su tutti i prodotti petroliferi fabbricati in Sardegna.
Per questi motivi il Gruppo dei Riformatori sardi ritiene che sia necessario ed improcrastinabile che il Consiglio regionale dia attuazione alla propria unanime volontà, espressa lo scorso 13 dicembre 2018, con una modifica alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) finalizzata all'inserimento nelle entrate spettanti alla Regione anche delle imposte di fabbricazione, su tutti i prodotti che ne siano gravati, generate nel territorio regionale, anche se riscosse nel restante territorio dello Stato.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 48 del 2018
(Disposizioni in materia di accantonamenti)1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) è aggiunto il seguente:
"Art. 3 bis (Disposizioni in materia di accise spettanti alla Regione autonoma della Sardegna)
1. Ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera d), e secondo comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche le imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati generate nel territorio regionale, anche se riscosse nel restante territorio dello Stato, misurate in euro 3.000.000.000 annui (titolo 1, tipologia 10103) e destinate all'istituzione di un Fondo unico per la realizzazione delle iniziative e delle politiche economiche e sociali di contrasto allo svantaggio derivante dall'insularità che grava sul popolo sardo (cap. NI).
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il programma pluriennale di attuazione delle iniziative a valere sul Fondo di cui al comma 1 che prevede anche le seguenti spese:
a) la quota di 500.000.000 è destinata al totale rimborso delle accise gravanti sui costi dei prodotti petroliferi a favore dei consumi registrati nel territorio della Sardegna;
b) la quota di euro 500.000.000 è destinata all'attuazione di un programma di interventi di risanamento ambientale della vasta area industriale di Sarroch e zone limitrofe, sulle quali insiste la raffineria petrolifera della SARAS Chimica.".
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.