CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 575
presentata dai Consiglieri regionali
GAIA - PERRA - ZANCHETTAil 28 gennaio 2019
Interventi per la valorizzazione del mandorlo sardo
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La mandorlicoltura ha costituito per secoli una componente fondamentale dell'economia agricola nazionale e, anche in Sardegna, ha rappresentato un'importante fonte di reddito per il mondo agro-pastorale. A partire dagli anni sessanta in Italia si è però avviata una progressiva decadenza della coltivazione del mandorlo, con percentuali di abbandono ancora più marcate nella nostra regione.
Per contro, mentre, la produzione nazionale scendeva dal 17 per cento al 4 per cento della produzione mondiale di prodotto sgusciato, si espandeva la mandorlicoltura "industriale" californiana, passata dal 20 per cento al 75 per cento, con una posizione di quasi monopolio del mercato nonostante qualità organolettiche tendenzialmente inferiori e processi produttivi affatto ecosostenibili.
Le politiche agricole comunitarie che pure hanno promosso la ripresa di diverse coltivazioni arboricole in Europa, non hanno mostrato attenzione per il mandorlo, col rischio che la mancanza di incentivi aggravino la decadenza della coltura in Italia e ancor più in Sardegna.
Una riconsiderazione non rinviabile sul ruolo che il mandorlo può svolgere nella nostra regione discende anche da un semplice sguardo rivolto alle campagne, dove, nonostante decenni di incuria e abbandono, i mandorli resistono in aree più o meno vaste, conservando e restituendo bellezza e fascino antico al paesaggio.
Oltre a valorizzare e impreziosire l'ambiente i mandorleti, anche in assenza di cure producono frutti unici per gusto e caratteristiche organolettiche che da sempre hanno dato carattere e unicità alle nostre tradizionali produzioni dolciarie in tutte le diverse manifestazioni che è andata assumendo nelle diverse aree della Sardegna.
Attualmente la quasi totalità delle mandorle utilizzate nella nostra regione per la realizzazione dei dolci e prodotti tipici o anche per il consumo alimentare diretto, in fortissima espansione, viene importato dalla California, nonostante la richiesta privilegiata di prodotto locale, che però è praticamente inesistente.
La presente proposta vuole restituire valore al mandorlo sardo prevedendo il ripristino e miglioramento delle vecchie coltivazioni e la diffusione della coltura in nuove aree ad essa vocate, con l'obiettivo di ottenere una produzione sufficiente a soddisfare le esigenze del mercato interno, in particolare il settore dolciario legato alle tradizioni locali, e di incrementare le esportazioni delle mandorle sarde e dei prodotti con esse realizzati.
All'articolo 1 sono stabilite le finalità della legge, con il rilancio della coltivazione delle specie di mandorlo tradizionalmente presenti nelle nostre campagne, più adatte al nostro clima, particolarmente resistenti alle annate siccitose e dai frutti ad alto valore nutrizionale e unici nel gusto.
A tal fine la Regione istituisce il marchio di qualità (art. 2) per la tutela e valorizzazione del "mandorlo sardo", individuato secondo i criteri previsti dalla Commissione regionale per l'agrobiodiversità.
Il ripristino delle coltivazioni esistenti e la diffusione delle aree dedicate a nuovi impianti delle specie di "mandorlo sardo" sono obiettivi che vanno visti in un'ottica ecosostenibile di miglioramento produttivo sia in termini qualitativi che quantitativi, per cui la Regione favorisce i processi volti alla creazione di filiere produttive complete e all'implementazione di reti tra i soggetti in grado di erogare servizi di supporto al settore. (art. 3).
Negli articoli 4 e 5 sono stabiliti gli interventi finanziabili e i soggetti beneficiari, con una percentuale pari al 70 per cento di contributo sulla spesa ritenuta ammissibile sia per azienda singola o associata.
Al fine di favorire la conoscenza e la valorizzazione del "mandorlo sardo" oltre i confini regionali, la Regione promuove strategie informative sulle sue proprietà nutrizionali e sui prodotti finiti e semilavorati che contengono i suoi frutti, in particolare i nostri dolci tradizionali, che con le mandorle "sarde" danno vita al più naturale e esaltante connubio di gusti, sapori e arte.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione, nel rispetto del diritto nazionale e comunitario e nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di agricoltura di cui all'articolo 3, lettera d), dello Statuto speciale per la Sardegna, promuove il rilancio della coltura del mandorlo.
2. La Regione riconosce e tutela la biodiversità e la specifica valenza economica e ambientale delle varietà di mandorlo tradizionalmente presenti nel territorio regionale.
Art. 2
Istituzione marchio di qualità1. La Regione istituisce apposito marchio di qualità per promuovere e incentivare le azioni dirette alla coltivazione delle varietà di mandorlo "tradizionali" presenti in Sardegna.
2. Le varietà di cui al comma 1 sono individuate tramite la Commissione regionale per l'agrobiodiversità istituita ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti).
Art. 3
Obiettivi1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione favorisce il recupero dei mandorleti preesistenti e l'estensione della coltura nelle aree naturalmente vocate.
2. La Regione sostiene lo sviluppo ecosostenibile della produzione e gestione della coltura del mandorlo e favorisce i processi volti alla creazione di filiere produttive complete e all'implementazione di reti tra i soggetti in grado di erogare servizi di supporto al settore.
3. La Regione promuove strategie informative sulle proprietà nutrizionali del mandorlo e sui prodotti finiti e semilavorati che lo contengono e che sono realizzati nel rispetto delle tradizioni e delle peculiari qualità naturali del prodotto.
Art. 4
Interventi1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 e la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico della Sardegna sono previsti i seguenti interventi in un'ottica ecosostenibile:
a) le opere relative al recupero e miglioramento dei mandorleti ancora parzialmente efficienti;
b) l'espansione della coltura nell'ambito delle aree vocate anche in sostituzione di altre specie agricole o arboree meno adeguate alle condizioni ambientali e climatiche;
c) la realizzazione di fabbricati rurali per assolvere le funzioni utili per lo svolgimento dell'attività, nei limiti previsti dalle leggi vigenti;
d) le opere aziendali ed infrastrutturali di piccole e medie entità, integrative e complementari agli altri interventi per migliorare i sistemi di produzione e la ripresa della coltura;
e) il miglioramento, adeguamento e/o completamento delle dotazioni aziendali: attrezzature funzionali all'esercizio della mandorlicoltura per la coltivazione e difesa delle colture, la raccolta, lo stoccaggio ed il primo condizionamento del prodotto in azienda e per il controllo dei processi produttivi.
Art. 5
Beneficiari1. I beneficiari degli interventi di cui all'articolo 4 sono:
a) imprese agricole, singole e associate;
b) associazioni di produttori agricoli costituite a norma di legge;
c) reti di impresa, partenariati costituiti da imprese agricole, enti di ricerca, imprese di trasformazione ed altri soggetti che hanno tra i propri scopi la lavorazione, commercializzazione e promozione del mandorlo e dei prodotti derivati.
Art. 6
Contributi1. Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.
2. La percentuale di contributo in conto capitale è pari al 70 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile sia per azienda singola o associata.
Art.7
Integrazione dei benefici,
divieto di cumulo, credito di esercizio1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche ad integrazione di incentivi concessi per la stessa finalità dalla Unione europea, dallo Stato o da altri enti pubblici.
2. In tali casi, la misura del contributo regionale è determinata in conformità con le normative nazionali o comunitarie relative alla materia.
3. Non è consentito il cumulo dei contributi regionali con altre provvidenze erogate per gli stessi scopi che comporti il superamento dei massimali di aiuto consentito dalla regolamentazione comunitaria, dalle leggi nazionali o dalla presente legge.
Art. 8
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 800.000 annui per il triennio 2019-2021, si fa fronte mediante l'utilizzo di corrispondente quota parte delle risorse già stanziate sulla missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare".