CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 574
presentata dai Consiglieri regionali
PERU - ZEDDA Alessandrail 15 gennaio 2019
Istituzione dell'imposta regionale di sbarco
***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La seguente proposta di legge č finalizzata all'istituzione dell'imposta regionale di sbarco, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera 1), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), che pone espressamente in capo alla Regione Sardegna la facoltą di istituire tributi propri in materia turistica. Con tale intervento si intende introdurre e regolare in maniera omogenea su tutto il territorio regionale un contributo economico richiesto ai soggetti che soggiornano sull'isola a fini turistici, a prescindere dalla natura della struttura recettiva scelta durante la permanenza.
La proposta di legge si compone di otto articoli, di seguito esplicitati:
- l'articolo 1 istituisce l'imposta regionale di sbarco e individua le finalitą a cui il relativo gettito deve essere destinato, dando prioritą agli interventi diretti a migliorare l'offerta turistica;
- l'articolo 2 individua nei passeggeri non residenti in Sardegna i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta regionale di sbarco pur prevedendo, al comma 2, un certo numero di esenzioni da tale obbligo riguardanti, principalmente, i soggetti che si recano in Sardegna per motivi diversi da quelli turistici o che, pur non residendo nell'isola, sono, comunque, nati in Sardegna;
- l'articolo 3 definisce l'importo massimo dell'imposta regionale di sbarco, rimettendo alla Giunta regionale il compito di determinarne annualmente il concreto ammontare. L'articolo 3 individua, inoltre, i soggetti materialmente tenuti all'attivitą di riscossione, a cui favore č riconosciuto un aggio per l'attivitą svolta;
- l'articolo 4 prevede che il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta sia ripartito annualmente tra i comuni inseriti nel'elenco regionale delle localitą turistiche o cittą d'arte, in proporzione al numero di presenze turistiche annue, e dispone espressamente l'esclusione da tale ripartizione dei comuni che abbiano preferiscano avvalersi della facoltą di istituire l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);
- l'articolo 5 introduce delle specifiche sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti che non ottemperino all'obbligo di versare o riscuotere l'imposta regionale di sbarco, attribuendo all'Agenzia regionale delle entrate il compito di vigilare su tali adempimenti e, nel caso, di applicare le relative sanzioni;
- l'articolo 6 attribuisce alla Giunta regionale il compito di emanare le direttive di attuazione della presente legge;
- l'articolo 7 dą atto che dall'approvazione della legge non derivano oneri aggiuntivi per la finanza regionale;
- l'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Imposta regionale di sbarco1. É istituita l'imposta regionale di sbarco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
2. Il gettito dell'imposta regionale di sbarco č destinato a finanziare interventi in materia di turismo e spettacolo, a sostegno delle strutture ricettive e interventi finalizzati alla manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali regionali.
Art. 2
Applicazione dell'imposta regionale di sbarco1. L'imposta regionale di sbarco č applicata ai soggetti non residenti in Sardegna che giungono nell'isola tramite compagnie aeree e marittime abilitate al trasporto di passeggeri a fini commerciali, o attraverso imbarcazioni o aerei privati.
2. Sono esonerati dal pagamento dell'imposta:
a) i soggetti residenti nei comuni della Sardegna;
b) i nati in Sardegna e i componenti del relativo nucleo familiare;
c) i soggetti che si recano in Sardegna per motivi di lavoro o studio;
d) coloro che si recano presso le strutture sanitarie dell'isola e i relativi accompagnatori;
e) le scolaresche in gita di istruzione e i relativi accompagnatori;
f) gli accompagnatori ufficiali, gli allenatori i e i componenti delle squadre di societą sportive impegnate in competizioni agonistiche;
g) i minori da 0 a 18 anni.
Art. 3
Importo e riscossione
dell'imposta regionale di sbarco1. L'ammontare dell'imposta č determinata annualmente dalla Giunta regionale, da un importo minimo di 2 euro ad un importo massimo di 5 euro. La relativa deliberazione č sottoposta al parere preventivo della Commissione consiliare competente, che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
2. L'imposta regionale di sbarco č riscossa dalle compagnie marittime e aeree abilitate al trasporto pubblico e dai soggetti che gestiscono i porti, gli aeroporti e i punti di approdo e di ormeggio per le imbarcazioni e gli aerei privati.
3. Ai soggetti riscossori č riconosciuto una quota dell'imposta riscossa, a titolo di aggio.
4. I soggetti riscossori provvedono a versare mensilmente all'Agenzia regionale delle entrate quanto incassato, al netto dell'aggio loro spettante.
Art. 4
Ripartizione del gettito
dell'imposta regionale di sbarco1. Il gettito derivante dall'imposta regionale di sbarco č ripartito annualmente tra i comuni inseriti nell'elenco regionale delle localitą turistiche o cittą d'arte, con esclusione dei comuni che si siano avvalsi della facoltą di istituire l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).
2. L'Assessorato regionale alla programmazione procede alla ripartizione del gettito dell'imposta regionale di sbarco tra i comuni di cui al comma 1 in proporzione al numero delle presenze annue relative a ciascun comune, come risultante dai dati disponibili presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.
Art. 5
Sanzioni amministrative1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che non ottemperano all'obbligo del pagamento dell'imposta regionale di sbarco sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 200.
2. Fatte salve le eventuali sanzioni amministrative previste da altre disposizioni di legge, i soggetti riscossori di cui all'articolo 3, comma 2, che non provvedano alla riscossione dell'imposta regionale di sbarco di loro competenza o non effettuino il relativo versamento mensile presso l'Agenzia regionale delle entrate sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 10.000, oltre che al risarcimento di quanto non riscosso.
3. L'agenzia regionale delle entrate esercita verifica il rispetto degli obblighi di cui alla presente legge e procede all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.
Art. 6
Direttive regionali1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione approva e direttive di attuazione della presente legge, disciplinanti, in particolare:
a) le modalitą di accertamento del possesso dei requisiti di esenzione di cui all'articolo 2, comma 2;
b) le modalitą di riscossione dell'imposta regionale di sbarco da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2;
c) la misura dell'aggio spettante ai soggetti riscossori;
d) le modalitą di versamento di quanto riscosso a favore dell'Agenzia regionale delle entrate da parte dei soggetti riscossori;
e) la specificazione delle modalitą di ripartizione del gettito tra i comuni interessati.2. La deliberazione di cui al comma 1 č sottoposta al parere preventivo della Commissione consiliare competente, che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
Art. 7
Norma finanziaria1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 8
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).