CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 565
presentata dai Consiglieri regionali
COMANDINI - DERIU - CACCIOTTO - PINNA Rossella - SABATINI - TENDAS -
MELONI Giuseppeil 5 dicembre 2018
Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia ARPAS
(Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 6)***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La proposta di legge mira ad integrare il personale dell'Agenzia ARPAS nel medesimo sistema contrattuale delle altre amministrazioni incluse nel sistema Regione, sostituendo il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sanità, imposto dalla legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Legge istitutiva ARPAS), con il contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL).
L'attuale assetto contrattuale dell'Agenzia ARPAS è, infatti, fonte gravi difficoltà operative, nonché di eccessive e inaccettabili differenze rispetto agli altri dipendenti del comparto regionale di cui l'Agenzia fa parte.
Come evidenziato da ASSOARPA, il contratto sanità è stato applicato in ARPAS ed in altre ARPA solo in ragione della provenienza originaria del personale trasferito. Pur avendo tale scelta consentito di garantire l'immediata operatività alle agenzie, e quindi confermandone l'opportunità in quel preciso momento storico, l'esperienza sinora maturata consente di affermare che il CCNL della sanità mal si adatta alle necessità delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, che sono enti profondamente diversi, per natura dei compiti attribuiti, da quelli del Servizio sanitario nazionale.
Gli istituti previsti da questo contratto si sono rivelati per le ARPA spesso rigidi, inadeguati, non funzionali.
Il sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente riconosce con forza l'inadeguatezza di questo CCNL. Sulla base di questa valutazione va letta la scelta di altre regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia) di applicare alle ARPA la disciplina prevista per i dipendenti della Regione. Lo stesso dicasi per ARPA Lombardia, la cui normativa di riferimento la include tra gli enti dipendenti della Regione. Viste le professionalità esistenti e visti i compiti ambientali dell'ARPAS, la sua collocazione naturale è all'interno dell'organizzazione regionale e non all'interno di quella sanitaria.
Anche la riforma varata con la legge regionale n. 24 del 2014, che ha istituito il sistema Regione, conferma l'opportunità di questa scelta, in funzione di una razionalizzazione che, sfruttando appieno le potenzialità offerte dalla mobilità del personale nell'ambito dell'Amministrazione regionale e degli enti e agenzie regionali, consentirebbe all'agenzia di reperire le figure professionali che le mancano per completare l'organico (oltre 200 unità attualmente vacanti), senza alcun aggravio di costi per le casse regionali, mentre l'attivazione di procedure di acquisizione di personale dall'esterno si rivelerebbe impegnativo dal punto di vista organizzativo, costoso ed inefficiente rispetto ad una logica di integrazione regionale.
È di tutta evidenza la contraddizione tra lo status del personale ARPAS, in tutto assimilabile al personale del sistema Regione, ed il mancato inserimento nel comparto Regione enti strumentali, di cui all'articolo 58, commi 2 e 4, della legge regionale n. 31 del 1998.
L'estensione ai dipendenti ARPAS del contratto collettivo regionale, oltre a risolvere le difficoltà sopra indicate, garantirebbe uniformità di trattamento all'interno del comparto unico regionale.
L'applicazione della presente proposta, infine, non comporta modifiche dal punto di vista previdenziale.
Il trattamento previdenziale è già uniforme e di natura pubblicistica come quello applicato agli altri dipendenti del comparto ex INPDAP (CPDEL e INADEL) dell'INPS.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 2006 (Personale e trattamento giuridico ed economico)1. Dopo il comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) è inserito il seguente:
"9 bis. I dipendenti dell'Agenzia sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale dalla data del 1° gennaio 2019 e, dalla medesima data, ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni; dalla stessa data il personale dirigente dell'Agenzia fa parte della autonoma e separata area di contrattazione, all'interno del comparto di contrattazione collettiva regionale, di cui all'articolo 58, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998.2. Dopo il comma 10 dell'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 2006 è inserito il seguente:
"10 bis. I dipendenti sono inquadrati nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale nel rispetto della categoria e del livello dirigenziale di appartenenza in ARPAS. Il corrispondente livello retributivo è definito sulla base della retribuzione mensile individuale alla data del 31 dicembre 2018, al netto di emolumenti non aventi natura fissa e continuativa, mantenendo il trattamento previdenziale in godimento. Fino al 31 dicembre 2018 e comunque fino alla data effettiva del nuovo inquadramento continua ad applicarsi il CCNL di provenienza.
Art. 2
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2006 (Trattamento giuridico - economico del direttore generale, dei direttori di area, dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici)1. L'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 ((Trattamento giuridico - economico del direttore generale, dei direttori di area, dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici)
1. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore dell'area tecnico-scientifica e del direttore dell'area amministrativa è pari al trattamento economico spettante al direttore generale nel CCRL; il trattamento economico spettante ai direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici e agli altri dirigenti è quello previsto dalle norme del Contratto collettivo Regionale, applicabile sulla base del regolamento interno di organizzazione dell'ARPAS.
2. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 si applica il trattamento giuridico previsto dal contratto collettivo regionale.".
Art. 3
Modifica all'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998 (Applicazione agli enti regionali)1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998 (Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (AAST)) è inserita la seguente:
"o bis. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS).".
Art. 4
Norma finanziaria1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in euro 800.000, si fa fronte con le risorse disponibili nella missione 09 - programma 08 - capitolo SC04.1918 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020.