CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 560

presentata dai Consiglieri regionali
COSSA - DEDONI - CRISPONI - MARRAS

l'8 novembre 2018

Iniziative volte all'accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione economica e finanziaria

***************

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il 15 settembre scorso cadeva il decimo anniversario del fallimento della Banca d'affari americana Lehman Brothers, evento ritenuto fattore scatenante di una delle più gravi crisi economico-finanziarie, crisi di cui ancora oggi paghiamo tutti le conseguenze. In Sardegna, terra già provata da decenni di crisi economica e industriale, questa situazione si avverte in modo ancor più severo che in altre aree del Paese.

Il fallimento di Lehman Brothers ha fatto emergere in maniera evidente che, a differenza di quanto ci si poteva attendere in passato, neanche i mercati bancario e finanziario possono più considerarsi porti sicuri. Al contrario, approcciarsi ad essi richiede la presenza di competenze economiche e finanziarie necessarie per il benessere sociale e il comportamento virtuoso dei soggetti privati, per un'economia possibile.

Il nostro è un tempo di maggiore accessibilità al sistema finanziario, grazie all'innovazione tecnologica che rende possibili pagamenti on-line ed operazioni a distanza con gli intermediari. Esso è tuttavia caratterizzato anche da scenari di incertezza, complessità delle regole, nuove norme europee sulla gestione della crisi del sistema creditizio che limitano il ruolo pubblico e chiamano in causa direttamente la responsabilità dei risparmiatori.

Nel nostro Paese, e la Sardegna non fa eccezione, il livello di conoscenze finanziarie dei giovani e degli adulti è mediocre. Studi ed analisi realizzati soprattutto negli ultimi anni hanno evidenziato che il livello di educazione economica e finanziaria resta fra i più bassi nei paesi sviluppati. L'indagine Programme for international student assessment (PISA) condotta dall'OCSE nel 2012 sul livello di alfabetizzazione finanziaria dei quindicenni mostra che tra gli studenti dei paesi OCSE gli italiani sono i meno preparati. Quanto alla popolazione adulta, una recente rilevazione di Standard & Poor's (2015) evidenzia che in Italia meno del quaranta per cento degli adulti conosce concetti come inflazione, tasso d'interesse, rischio, diversificazione del rischio.

Questa è la motivazione che sostiene l'attuale, semplice proposta legislativa: creare le premesse per una diffusione delle competenze in materia finanziaria, per formare cittadini-risparmiatori responsabili.

La proposta di legge dispone (art. 1) che la Regione si faccia promotrice e protagonista di progetti di informazione, istruzione ed educazione economica e finanziaria diretti a distinte categorie sociali, in collaborazione con gli enti locali, l'università, l'associazionismo ed altri soggetti pubblici o privati. Progetti di qualità che propongono programmi di educazione finanziaria coerenti con le necessità economiche di budgeting, indebitamento, protezione assicurativa, investimento, previdenza, passaggio generazionale conformi alle Norme tecniche di educazione finanziaria di qualità ISO e UNI (articolo 3, commi 1 e 2). Iniziative da concepire, ad esempio, sulla scorta dell'esperienza virtuosa di altre realtà territoriali, come il Comune di Milano, che già dal 2013 li realizza, attraverso l'Assessorato alle Politiche Sociali, in partenariato con UNI, Università Cattolica e la società Progetica.

L'articolo 3, comma 5, prevede un sostegno finanziario regionale agli "sportelli unici" di educazione finanziaria indirizzata ai consumatori ed agli utenti di prodotti finanziari, istituiti dalle associazioni di tutela dei consumatori iscritte al registro regionale delle Associazioni di promozione sociale e dalle Associazioni dotate di requisiti e competenze coerenti con la norma tecnica UNI 11402 in materia di erogazione di programmi di educazione finanziaria di qualità.

Alla Giunta regionale si attribuisce il compito di definire, con provvedimenti esecutivi (assunti previo parere delle commissioni consiliari competenti), i criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l'attuazione di queste tre linee di azione (articolo 3, comma 7).

Il potenziamento delle conoscenze in materia economico-finanziaria rientra fra gli obiettivi prioritari delle iniziative di accrescimento dell'offerta formativa previsti dall'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107, (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega di riordino delle disposizioni legislative vigenti); ma già il 10 giugno 2015 il Ministero dell'istruzione aveva sottoscritto con altre istituzioni pubbliche ed organizzazioni no profit la Carta d'intenti per "L'Educazione economica come elemento di sviluppo e crescita sociale" che contempla fra i propri obiettivi la definizione di una strategia a livello nazionale per migliorare la cultura finanziaria dei giovani.

Conseguentemente, l'attuale proposta di legge intende promuovere, fra le politiche regionali in materia d'istruzione, iniziative in ambito scolastico rivolte alla sensibilizzazione degli studenti rispetto a tematiche economiche e finanziarie di pubblico interesse. A tal fine dispone (articolo 4) che la Regione promuova un protocollo d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale della Sardegna e la Fondazione per l'educazione finanziaria ed il risparmio che abbia a contenuto l'attivazione, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di iniziative di istruzione e formazione sui temi dell'economia, della finanza e del risparmio.

La Fondazione per l'educazione finanziaria e il risparmio, costituita su iniziativa dell'Associazione bancaria italiana, è una persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, che persegue scopi di utilità sociale promuovendo l'educazione finanziaria, nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza economica consapevole e attiva, per sviluppare e diffondere la conoscenza finanziaria ed economica.

Sempre con l'intento di sensibilizzazione sociale e per diffondere l'informazione su temi di economia e finanza è prevista l'istituzione della "Settimana regionale dell'economia e del risparmio" (articolo 5), in coincidenza con la Giornata nazionale dell'economia, in occasione della quale si svolgano sul territorio regionale manifestazioni, iniziative ed eventi, sulla base di un programma definito dalla Presidenza del Consiglio regionale d'intesa con la Giunta regionale.

L'articolo 7 reca una "Clausola valutativa", strumento fondamentale di qualità della formazione, che pone prescrizioni in capo alla struttura di coordinamento che la Giunta regionale individuerà come responsabile per l'esecuzione degli adempimenti previsti (articolo 6). Dette prescrizioni consistono nel fornire al Consiglio regionale gli elementi richiesti dal medesimo articolo 7, mediante una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni e sugli effetti prodotti dalle politiche pubbliche che la norma intende promuovere. L'osservanza della clausola valutativa permette al Consiglio regionale di disporre degli elementi conoscitivi necessari per esercitare il proprio potere di controllo sull'attuazione delle leggi e sulle politiche pubbliche ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione, in armonia con i principi fondamentali della Costituzione e dello Statuto, oltre che delle politiche europee di tutela dei consumatori, concorre alla crescita della comunità regionale attraverso la promozione ed il sostegno a iniziative finalizzate all'educazione economica e finanziaria rivolte ai cittadini, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed alle imprese.

 

Art. 2
Definizione

1. L'educazione finanziaria della quale la presente legge si occupa è conforme alla definizione OECD (Organisation for economic co-operation and development) 2005 ed è un processo attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di prodotti finanziari, attraverso l'informazione, l'istruzione e una consulenza oggettiva, adeguata ed imparziale, sviluppando le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effettuare scelte informate, comprendere a chi chiedere consulenza e mettere in atto altre azioni efficaci per migliorare il loro benessere finanziario.

 

Art. 3
Azioni per la promozione
dell'educazione economica e finanziaria

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, l'università ed altri soggetti pubblici o privati, predispone ed attua progetti di educazione economica e finanziaria di qualità volti al benessere economico dei cittadini, per la realizzazione di programmi di educazione finanziaria coerenti sia con le attuali e potenziali disponibilità di risorse che con le necessità economiche di budgeting, indebitamento, protezione assicurativa, risparmio ed investimento finalizzati alla realizzazione dei progetti di vita individuali e familiari, previdenza pensionistica e passaggio generazionale, conformi alle norme tecniche di educazione finanziaria di qualità ISO e UNI.

2. I progetti di educazione economica e finanziaria di qualità di cui al comma 1 sono rivolti a definite categorie di cittadini e sono finalizzati a fornire abilità e strumenti culturali che consentano di:
a) prevenire situazioni problematiche, per la realizzazione di progetti di vita in condizioni di stabilità economica, finanziaria e patrimoniale;
b) valutare la professionalità degli operatori del mercato, riconoscere la qualità della consulenza e delle informazioni fornite, valutare criticamente le offerte di servizi e di prodotti.

3. Ogni programma indica la categoria di utenti ai quali si rivolge (cittadini in genere, donne, pensionati, giovani, utenti economicamente vulnerabili) ed il grado di preparazione economico-finanziaria richiesto all'utente di riferimento (informato, istruito, generico). É inoltre precisato se il programma educativo ha finalità informative, di istruzione o di consulenza generica fornita con l'accompagnamento di un educatore.

4. I programmi indicano, inoltre, le aree di intervento alle quali si rivolgono, preferibilmente in via complessiva ed integrata, considerando budgeting, indebitamento, protezione assicurativa, pensione, risparmio ed investimento finalizzati alla realizzazione dei progetti di vita individuali e familiari, passaggio generazionale. Nel caso sia erogata un'attività di educazione finanziaria parziale, ossia su alcune aree di intervento, l'utente è avvisato circa la minore efficacia dell'attività stessa e della necessità di considerare l'insieme delle esigenze al fine di definire in maniera consapevole le priorità.

5. La Regione, a tutela dei consumatori e degli utenti, concede finanziamenti a favore delle associazioni iscritte al registro regionale di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, della legge regionale del 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), e successive modifiche e integrazioni, che istituiscono sportelli con educatori finanziari qualificati UNI 11402 per l'assistenza ai cittadini nelle scelte economiche di indebitamento, protezione assicurativa, investimento, previdenza ed assumono iniziative di miglioramento qualitativo della relazione fra clienti ed istituti di credito.

6. La Regione predispone ed attua progetti di informazione e formazione rivolti alle piccole e medie imprese tesi al consolidamento della strutturazione finanziaria, al miglioramento della qualità del rapporto con gli istituti di credito ed alla stabilità economica, finanziaria e patrimoniale dei lavoratori e dei collaboratori, coerentemente con attività di secondo welfare o welfare aziendale.

7. I criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l'attuazione delle azioni di cui al presente articolo sono stabiliti con provvedimenti della Giunta regionale da approvarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni consiliari competenti.

 

Art. 4
Protocollo d'intesa con l'Ufficio scolastico
regionale per la Sardegna

1. Conformemente all'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), nell'ambito delle politiche regionali in materia di istruzione e formazione, la Regione sostiene progetti scolastici di sperimentazione didattica ed educativa, rivolti all'approfondimento delle tematiche economiche, finanziarie e del risparmio.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove un protocollo d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna e la Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio, finalizzato ad attivare negli istituti scolastici di ogni ordine e grado iniziative di istruzione e formazione sui temi dell'economia, della finanza e del risparmio.

 

Art. 5
Settimana regionale dell'economia
e del risparmio

1. In concomitanza con la "Giornata nazionale dell'economia", la Regione promuove la "Settimana regionale dell'economia e del risparmio", articolata in un calendario di manifestazioni ed iniziative idonee a stimolare la sensibilità della cittadinanza verso la conoscenza finanziaria ed economica, con particolare riguardo alle nuove generazioni.

2. La Giunta regionale, d'intesa con la Presidenza del Consiglio regionale, definisce con propria deliberazione programmi, iniziative e modalità di organizzazione della Settimana regionale dell'economia e del risparmio.

 

Art 6
Attuazione della legge

1. Per l'attuazione delle azioni previste dalla presente legge la Giunta regionale individua una struttura di coordinamento, definendo altresì le modalità operative per il coordinamento e la gestione delle attività.

 

Art. 7
Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti nella diffusione, sul territorio regionale, di iniziative finalizzate all'educazione economica e finanziaria, rivolte alla cittadinanza, alle scuole di ogni ordine e grado ed alle imprese.

2. A tal fine la struttura di coordinamento di cui all'articolo 6, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, predispone annualmente una relazione da presentare entro il 31 dicembre alla commissione consiliare competente che dia conto puntualmente dei seguenti elementi:
a) numero dei progetti di educazione finanziaria di qualità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, predisposti e realizzati e loro descrizione; risorse finanziarie regionali impegnate ed effettivamente utilizzate al fine della realizzazione dei progetti; gli enti locali e i soggetti pubblici e privati coinvolti nella predisposizione ed esecuzione dei progetti; le categorie di cittadini destinatari delle iniziative; il grado di attrattività esercitato dai progetti ed l'innalzamento del livello di istruzione rilevato in ragione delle certificazioni di frequenza e di profitto rilasciate ai cittadini destinatari partecipanti notificate alla Regione; i risultati effettivi dei progetti, misurati sulla base dell'effettivo miglioramento delle competenze degli utenti ed agli indicatori di misurazione più adeguati;
b) l'elenco delle associazioni qualificate ad erogare educazione finanziaria coerenti con le norme tecniche di qualità ISO e UNI 11402 e di quelle iscritte al registro regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2005, cui siano stati erogati i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 3, per aver istituito i previsti sportelli informativi di assistenza ai cittadini; le risorse finanziarie regionali a tal fine impegnate ed effettivamente utilizzate; il numero di accessi agli sportelli informativi registrati dalle associazioni e comunicati periodicamente alla Regione; il gradimento espresso in appositi questionari trasmessi periodicamente alla Regione dagli utenti per il servizio offerto dagli sportelli;
c) l'elenco dei progetti di informazione e formazione rivolti alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 4, ed ai lavoratori e collaboratori, predisposti e realizzati e la relativa descrizione; le risorse finanziarie regionali impegnate ed effettivamente utilizzate al fine della realizzazione dei progetti; le categorie di piccole e medie imprese destinatarie dei progetti; il grado di attrattività esercitato dai progetti e di innalzamento del livello di informazione e formazione rilevato in ragione delle certificazioni di frequenza e di profitto rilasciate alle imprese destinatarie partecipanti notificate alla Regione;
d) l'elenco dei progetti scolastici predisposti e realizzati ai sensi dell'articolo 4 e loro descrizione; gli istituti scolastici coinvolti; le risorse finanziarie regionali impegnate e ed effettivamente utilizzate al fine della realizzazione dei progetti; il grado di innalzamento del livello di istruzione rilevato in ragione delle certificazioni di frequenza e di profitto rilasciate agli studenti destinatari partecipanti notificate alla Regione;
e) l'impegno finanziario complessivo richiesto dal complesso delle azioni e delle iniziative disposte dalla legge, l'apporto delle diverse fonti di finanziamento e delle ragioni di eventuali variazioni nel tempo;
f) il livello di divulgazione reso in ambito istituzionale e presso l'opinione pubblica delle informazioni in merito alle azioni predisposte dalla presente legge ed alla loro realizzazione; le difficoltà incontrate nell'attuazione della presente legge, le eventuali proposte di modifica ed integrazione della stessa che si ritiene opportuno proporre;
g) ogni due anni, la presentazione delle risultanze dell'attività da parte di un soggetto valutatore indipendente incaricato dalla Giunta regionale, al quale è affidato il compito di esprimere un giudizio sullo stato di educazione economica e finanziaria e dei comportamenti finanziari consapevoli da parte dei soggetti destinatari delle azioni e delle iniziative di cui alla presente legge

3. La Commissione consiliare competente vigila sulla trasmissione della relazione di cui al comma 2, la esamina e ne riferisce al Consiglio regionale.

 

Art. 8
Copertura finanziarla

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000 annui (a favore della missione 14 - programma 02 - titolo 1) per gli anni 2018, 2019 e 2020 si fa fronte con le risorse stanziate nel bilancio pluriennale 2018-2020 nel capitolo SC06.0711 (missione 07 - programma 05 - titolo 1).

 

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.