CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVLegislatura
Proposta di Legge n. 553
Presentata dai Consiglieri Regionali
DERIU - LAMPIS - GAIA - AGUS - CACCIOTTO - COMANDINI - CONGIU - CRISPONI - LAI - LANCIONI - LOTTO - RUBIU - FORMA
il 12/10/2018
Misure urgenti e politiche di sistema a sostegno del commercio e dell'artigianatoRELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge costituisce l'esito finale dei lavori della Commissione speciale sulla grave situazione delle imprese attive nell'artigianato, nel commercio al dettaglio e sulle politiche del lavoro della grande distribuzione, istituita dal Consiglio regionale con l'ordine del giorno n. 93 dell'8 maggio 2018.
Nel corso dei lavori della Commissione sono state individuate una serie di misure che, pur nella piena consapevolezza della complessità delle problematiche che affliggono le imprese regionali che operano nel settore dell'artigianato e commercio e dell'impossibilità di giungere nel breve periodo ad una loro completa e soddisfacente soluzione e tenuto conto della ristrettezza delle risorse disponibili, permettano di avviare un percorso virtuoso finalizzato a dare sollievo a questi settori produttivi e, nel contingente, concorrano a risolvere le problematiche evidenziate dagli operatori del settore.
La proposta di legge è ripartita in sei capi, di seguito esplicitati.
Il capo I, "Misure a sostegno del tessuto economico", è composto dagli articoli:
- articolo 1, "Finalità", in cui sono individuate le strategie e gli obiettivi a cui è diretta la presente proposta di legge;
- articolo 2, "Strumenti di programmazione regionale", in cui sono individuati nel piano triennale e piano annuale gli strumenti programmatori attraverso i quali conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;
- articolo 3, "Distretti economici urbani, territoriali e di bacino", con il quale si avviano le procedure finalizzate all'istituzione dei distretti economici, differenziati per dimensione, finalizzati a agevolare e incentivare il mantenimento e lo sviluppo dei sistema commerciale urbano, con particolare riferimento ai piccoli centri;
- articolo 4, "Reti di imprese artigiane", in cui si incoraggia la costituzione delle imprese artigiane in reti di impresa.
Il capo II, "Misure di contrasto all'abusivismo e alla contraffazione", è composto dei seguenti articoli:
- articolo 5, "Azioni di contrasto all'abusivismo e alla contraffazione", in cui è previsto lo svolgimento da parte della Regione, con il concorso delle associazioni di categoria, di una serie di attività finalizzate al contrasto dell'abusivismo e della contraffazione, fra cui, in particolare, la predisposizione di un piano straordinario di controllo e vigilanza nei comparti dell'artigianato e del commercio;
- articolo 6, "Contributo agli enti locali"; con questo articolo si intende incentivare la partecipazione degli enti locali alla realizzazione del piano straordinario di cui all'articolo 5, anche attraverso la concessione di specifici contributi finalizzati al rafforzamento della polizia annonaria.
Il capo III, "Misure per il rilancio dell'edilizia privata e a sostegno del mercato interno", è ripartito negli articoli:
- articolo 7, "Incentivi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili"; con questo articolo si propone un incentivo economico finalizzato ad incoraggiare il trasferimento di pensionati dai paesi del nord Europa, i quali, acquistando gli immobili in Sardegna, immetterebbero liquidità nel sistema economico regionale e in più spenderebbero la pensione in Sardegna con giovamento per tutte le attività dell'isola. I comuni sardi interessati potrebbero essere, con percentuali di contribuzione diverse, sia i comuni turistici che quelli dell'interno in cui sono presenti un gran numero di immobili vuoti e in vendita a basso prezzo. L'agevolazione si risolverebbe, sostanzialmente, sia pure in maniera indiretta con lo strumento del contributo, in una riduzione del carico fiscale gravante sulle pensioni estere. Il mancato introito sarebbe a carico del solo fisco estero, dove oggi vengo tassate le pensioni dei soggetti che si trasferirebbero in Sardegna. Il contributo è pari al 90 per cento del costo dell'immobile e della ristrutturazione più ad una serie di oneri accessori, è concesso solo se l'immobile acquistato ricade nel territorio dei comuni che hanno dichiarato di aderire all'iniziativa e il suo ammontare non può superare, annualmente e nel suo complesso, la quota di compartecipazione irpef spettante alla Regione Sardegna ed effettivamente incassata gravante sul reddito da pensione estera, oltre alla correlativa addizionale regionale. Il limite massimo annuo del contributo è fissato, comunque, in euro quindicimila e può essere erogato per un massimo di 20 anni;
- articolo 8, "Fondo per il miglioramento delle prestazioni energetiche delle abitazioni private"; questo articolo autorizza la Giunta regionale all'istituzione di un fondo rotativo finalizzato alla concessione di prestiti a tasso zero per la riqualificazione delle parti condominiali e delle unità abitative degli edifici privati esistenti;
- articolo 9, "Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1"; con questa norma si intende intervenire sul contenuto dell'articolo e della legge regionale n. 1 del 2009, già diretta a consentire l'emersione sostanziale dell'attività economica esercitata in Sardegna da soggetti aventi domicilio fiscale in altre regioni d'Italia, integrandone la disciplina, con particolare riferimento alla quota di compartecipazione sui tributi attribuita ai comuni che hanno reso possibile l'accertamento, nonché alla possibilità di coinvolgere nell'attività di accertamento anche i consorzi industriali.
Il capo IV, "Interventi per la stabilizzazione e il rilancio delle micro imprese dell'artigianato e del commercio in Sardegna", è composto dei seguenti articoli:
- articolo 10, "Leggi di settore", con l'articolo 7 si procede al rifinanziamento di alcune leggi di settore specifiche relative ai settori dell'artigianato e del commercio e si estende l'ambito di applicazione della legge n. 949 del 1952 anche alle imprese operanti nel settore del commercio;
- articolo 11, "Revisione della legge regionale n. 5 del 2006"; l'articolo 8 impegna la Giunta alla revisione dell'attuale disciplina contenuta nella legge regionale 18 maggio 2006, n.5 "Disciplina generale delle attività commerciali" al fine di renderla compatibile con l'attuale quadro normativo nazionale e comunitario e, al comma 2, modifica l'articolo 15 della legge introducendo l'obbligo di riservare una quota dei posteggi dei mercati all'aperto all'artigianato alimentare e tipico tradizionale;
- articolo 12, "Contributi ai fondi per il pagamento degli oneri previdenziali"; l'articolo autorizza la Giunta regionale a concedere dei contributi ai fondi costituiti presso gli istituti di credito finalizzati ad assicurare il pagamento degli oneri previdenziali afferenti alle imprese aderenti agli stessi; gli istituti beneficiari sono selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica;
- articolo 13, "Incentivi per il passaggio generazionale delle imprese"; questo articolo autorizza la Giunta regionale alla concessione di contributi per agevolare il passaggio generazionale delle imprese;
- articolo 14, "Abbattimento dei tributi locali"; questo articolo impegna la Regione a promuovere annualmente in sede di Conferenza Regione - enti locali la stipulazione di un apposita intesa finalizzata a incoraggiare l'abbattimento delle imposte locali sulle attività commerciali e artigiane che operano nei centri storici delle città e nei centri minori;
- articolo 15, "iniziative di animazione territoriale del commercio"; l'articolo autorizza la Giunta regionale a concedere contributi alle Camere di commercio per attività di animazione e promozione del commercio;
- articolo 16, "Contributo per l'acquisizione di certificazioni"; l'articolo 16 autorizza la Giunta regionale alla concessione di contributi a favore delle imprese regionali operanti nei settori dell'artigianato e del commercio per il conseguimento delle certificazioni di qualità e delle certificazioni necessarie per lo svolgimento di attività specialistiche;
- articolo 17, "Piano per la formazione continua"; questa disposizione impegna la Giunta regionale a procedere alla predisposizione e alla realizzazione di un piano di formazione continua rivolte alle imprese artigiane e commerciali;
- articolo 18, "Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2015, n. 14 (Interventi in materia di Consorzi fidi); l'articolo 18 introduce alcune sostanziali modifiche a quanto previsto dalla legge n. 14 del 2015 in materia di Consorzi fidi tra cui, in particolare, prevedendo che possano accedere al fondo unico anche i consorzi di secondo grado, introducendo un meccanismo che permetta di riservare una quota del fondo unico ai consorzi "minori" e autorizzando la concessione di specifici contributi diretti alle imprese destinati alla copertura dei costi sostenuti per l'ottenimento della garanzia;
- articolo 19, "Azioni di educazione finanziaria"; questa disposizione è finalizzata a promuovere lo svolgimento di azioni di accompagnamento delle imprese nei rapporti con gli istituti bancari;
- articolo 20, "Disposizioni per il ristoro del disagio economico delle imprese a seguito dell'avvio di cantieri pubblici"; questa norma autorizza la Regione a rimborsare gli operatori dei comparti del commercio e dell'artigianato per il disagio economico subito a causa dell'apertura di cantieri finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche a finanziamento regionale;
- articolo 21, "Norme in materia di marchi DE.CO. e DE.CO.P."; l'articolo riconosce l'importanza dei marchi a denominazione comunale e autorizza l'amministrazione regionale alla concessione di appositi contributi ai comuni per agevolare la loro istituzione;
- articolo 22, "Norme in materia di SUAPE"; l'articolo. al fine di cercare di porre rimedio alle inevitabili difficoltà dei piccoli comuni nella gestione dello sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa, trasferisce tali funzioni alle unione dei comuni, fatte salve, a loro discrezione, le città medie, i comuni dell'area metropolitana di Cagliari e i comuni delle isole minori.
Il capo V, "Azioni a tutela dell'artigianato artistico e tradizionale", è ripartito nei seguenti articoli:
- articolo 23, "Valorizzazione della produzione artigianale caratteristica della tradizione sarda"; questa disposizione prevede l'istituzione di una sezione speciale dell'albo delle imprese per il settore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento nonché una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione del marchio "ISOLA" di cui alla legge regionale n. 14 del 1984.
- articolo 24, "Formazione e botteghe scuola"; promuove lo svolgimento di attività di formazione regionale dirette a garantire la disponibilità di personale specializzato alle imprese del settore, anche attraverso la figura della "Bottega scuola";
- articolo 25, "Maestro artigiano e bottega artigiana"; l'articolo introduce la figura del "maestro artigiano"e individua le caratteristiche proprie della "bottega artigiana";
- articolo 26, "Promozione e valorizzazione dell'artigianato"; l'articolo individua una serie di attività finalizzate alla promozione dell'artigianato tradizionale;
- articolo 27, "Direttive di attuazione"; l'articolo disciplina le direttive di attuazione del capo V.
Il capo VI, "Disposizioni finali", è ripartito nei seguenti articoli:
- articolo 28, "Disposizioni finanziarie", in cui si individuano immediatamente le coperture finanziarie relative agli oneri derivanti dall'articolo 10, mentre per i restanti interventi si rinvia agli appositi stanziamenti di bilancio annualmente loro destinati, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- articolo 29, "Entrata in vigore"; disciplina la data dell'entrata in vigore della presente proposta di legge, una volta approvata.
TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Misure a sostegno del tessuto economico
Art. 1
Finalità1. La Regione, in attuazione degli articoli 4, 35, 41 e 45, secondo comma, della Costituzione, nel rispetto del diritto europeo e nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di artigianato e commercio di cui agli articoli 3, primo comma, lettera o) e 4, primo comma lettera a), dello Statuto speciale per la Sardegna, riconosce la funzione sociale e il ruolo economico dell'artigianato e del commercio e tutela e promuove lo sviluppo e la valorizzazione delle sue diverse espressioni territoriali, produttive, artistiche, tradizionali e di qualità.
2. La Regione attiva politiche per lo sviluppo tecnologico e organizzativo e la promozione delle produzioni d'impresa, detta norme per la creazione di imprese artigiane e commerciali, per sostenerne la crescita e lo sviluppo, per valorizzarne le produzioni e le lavorazioni, specialmente in ambito artistico, tipico e tradizionale, compreso l'artigianato alimentare, per semplificare l'azione amministrativa.
3. La Regione promuove l'attrattività del territorio per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle imprese commerciali e artigiane, in particolare della manifattura innovativa, a partire dai settori strategici, ai fini dello sviluppo e della continuità d'impresa, della piena valorizzazione del capitale umano e del sostegno all'occupazione.
4. La Regione, con il concorso degli enti locali, delle camere di commercio e delle associazioni di categoria, persegue il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
5. La Regione riconosce il valore degli enti bilaterali, espressione della contrattazione collettiva nazionale e regionale di settore, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro regionale, riconosce il loro ruolo centrale nella contrattazione collettiva di comparto e l'importanza rivestita dal consolidato sistema bilaterale regionale dell'artigianato nello sviluppo della micro, piccola e media impresa sarda.
Art. 2
Strumenti di programmazione regionale1. La Regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, promuove, con il metodo della programmazione la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1.
2. La programmazione regionale si realizza attraverso:
a) il piano triennale di cui al comma 3;
b) il piano annuale e gli specifici piani di intervento di cui al comma 5.
3. la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria, delibera la proposta di piano triennale relativo agli interventi da realizzare sul territorio regionale e lo sottopone al Consiglio regionale per la relativa approvazione.
4. Il piano triennale, in armonia con gli indirizzi della programmazione economico territoriale dell'Unione europea, statale e regionale, in particolare:
a) individua gi obiettivi generali da realizzare, i risultati da ottenere nel triennio di validità e i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
b) determina gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle specifiche realtà del territorio regionale;
c) individua, sulla base delle peculiari esigenze delle imprese, gli obiettivi specifici per lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione del commercio e dell'artigianato regionale negli ambiti locale, nazionale ed internazionale.
5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia di commercio e artigianato, sentito l'Assessorato competente in materia di lavoro, a seguito dell'approvazione del bilancio annuale, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, adotta, sulla base del piano triennale, il piano annuale.
6. Il piano annuale, in particolare, individua:
a) i singoli settori di intervento;
b) le tipologie di investimento ammissibili;
c) l'ammontare delle agevolazioni e degli investimenti;
d) i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti;
e) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione degli interventi.
Art. 3
Distretti economici urbani, territoriali e di bacino1. La Giunta regionale, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, avvia le procedure finalizzate all'istituzione dei distretti economici, urbani, territoriali e di bacino, al fine del conseguimento delle seguenti finalità:
a) rafforzamento dei servizi nelle aree urbane in funzione del mantenimento di un adeguato livello di servizi;
b) integrazione dei servizi distributivi con altri servizi e funzioni tipicamente urbane nell'ottica del miglioramento dell'attrattività dei centri urbani, particolarmente di quelli di minori dimensioni, contrastando i fenomeni di desertificazione e, più in generale, di servizi;
c) favorire l'integrazione tra le iniziative pubbliche e private attraverso la creazione di nuovi modelli organizzativi con l'utilizzo di nuovi modelli di marketing, anche in chiave turistica;
d) incentivare la creazione di forme economiche di aggregazione di imprese commerciali e di integrazione tra comparti economici.
2. Per distretto economico si intende l'organismo partecipativo che persegue politiche organiche e coordinate di riqualificazione urbana e valorizzazione economica territoriale con il coinvolgimento delle amministrazioni locali e dei settori produttivi.
3. I distretti economici si distinguono nelle seguenti tipologie:
a) distretti economici territoriali: attuati da comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
b) distretti economici urbani: attuati da comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti;
c) distretti economici di bacino: attuati da comuni che raccolgono una popolazione residente superiore ai 50.000 abitanti.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le modalità per pervenire alla costituzione dei distretti economici, privilegiando la forma dell'accordo di programma, le modalità di partecipazione da parte delle imprese, degli enti locali e delle associazioni di categoria, le relative modalità di funzionamento e gli indirizzi relativi alla definizione dei programmi di investimento.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere dei contributi ai distretti economici costituiti ai sensi del comma 4 per la realizzazione degli interventi previsti nei relativi programmi di investimento.
Art. 4
Reti di imprese artigiane1. La Regione riconosce specifici regimi di sostegno alle imprese artigiane organizzate in rete di impresa; la Giunta regionale, con propria direttiva, individua e disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.
Capo II
Misure di contrasto all'abusivismo e alla contraffazione
Art. 5
Azioni di contrasto all'abusivismo
e alla contraffazione1. La Regione adotta le linee di indirizzo per la predisposizione di azioni di contrasto all'abusivismo e alla contraffazione nell'artigianato e nel commercio che creino le condizioni per:
a) monitorare il fenomeno delle attività abusive e sanzionare le irregolarità;
b) creare sinergie tra i soggetti svantaggiati dal fenomeno dell'abusivismo;
c) diffondere la conoscenza della regolare attività artigianale e commerciale;
d) potenziare e innovare le attività di vigilanza e di controllo.
2. Al fine di contrastare le attività abusive e le forme di concorrenza sleale nelle attività artigianali e commerciali la Giunta regionale predispone un piano straordinario di controllo e vigilanza nel comparto, che contempli anche il controllo delle imprese abusive che utilizzano i social network per promuovere e commercializzare i propri servizi e prodotti.
3. Le associazioni di categoria, gli enti pubblici e gli organismi di controllo stipulano specifici protocolli d'intesa per la condivisione dei dati necessari sia alle procedure di monitoraggio che all'individuazione delle azioni di contrasto all'abusivismo da intraprendere
4. Le manifestazioni, sagre, rassegne e fiere finanziate dalla Regione ospitano, come espositori abilitati alla vendita, esclusivamente imprese regolarmente iscritte presso la camera di commercio.
Art. 6
Contributi gli enti locali1. Al fine di realizzare la programmazione di cui all'articolo 2 e di agevolare l'attività di contrasto degli enti locali nei confronti dei fenomeni dell'abusivismo e della contraffazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere dei contributi alla città metropolitana, alle unioni dei comuni e alle città medie per l'istituzione, il rafforzamento e la formazione della polizia annonaria.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla concessione di contributi agli enti locali per eventi di valorizzazione delle produzioni artigianali aperti alle sole imprese artigianali e commerciali iscritte presso la camera di commercio.
3. I contributi di cui al commi 1 e 2 sono concessi secondo criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Capo III
Misure per il rilancio dell'edilizia privata e a sostegno del mercato interno
Art. 7
Incentivi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili1. La Regione, al fine di contribuire al rilancio del settore delle costruzioni artigiane, al miglioramento del decoro architettonico degli edifici privati e a combattere lo spopolamento in tutta l'Isola, nei limiti delle risorse annualmente stanziate in bilancio, riconosce a favore dei cittadini stranieri titolari di pensioni pubbliche o private erogate da stati esteri e fiscalmente imponibili in Italia, un contributo di prima sistemazione e di mantenimento subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
a) acquisto della proprietà, anche mediante contratto di leasing con obbligo di riscatto, di un'unità immobiliare in Sardegna negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;
b) trasferimento della propria residenza anagrafica e dimora abituale entro un anno dall'acquisto;
c) acquisizione, contestualmente al trasferimento della residenza, dello status di soggetto fiscalmente residente in Italia, ed in particolare in Sardegna, ai sensi dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]).
2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 90 per cento del costo di acquisto dell'immobile, dei costi di ristrutturazione e manutenzione e dei costi delle utenze sostenuti entro i dieci anni successivi all'acquisto, e di eventuali costi per canoni di locazione, per servizi alla persona propri della terza età, per servizi di trasporto interni all'isola e, nei limiti di tre viaggi annui, delle spese di viaggio da e per il paese estero di origine.
3. Il contributo è concedibile a condizione che il comune nel cui territorio è ubicato l'immobile abbia comunicato alla Regione autonoma della Sardegna la volontà di aderire all'iniziativa di cui al presente articolo ed è ridotto di un terzo nel caso in cui l'immobile risulti ubicato nel territorio di comuni non ricompresi nell'elenco regionale dei comuni in fase di spopolamento di cui al comma 13. L'adesione del comune può essere limitata ad alcune aree del territorio del comune stesso ovvero ad alcune tipologie di immobili a destinazione residenziale.
4. L'ammontare del contributo erogato non può superare in via assoluta, annualmente e nel suo complesso, la quota di compartecipazione IRPEF spettante alla Regione autonoma della Sardegna ed effettivamente incassata gravante sul reddito da pensione estera, sul contributo stesso, oltre all'eventuale addizionale regionale sull'IRPEF incassata sui predetti redditi. In ogni caso, il limite massimo del contributo annuo riconoscibile è di euro quindicimila.
5. La possibilità di accesso al contributo decorre dal primo anno nel quale la pensione estera diviene fiscalmente imponibile in Italia ai fini IRPEF ed è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi.
6. Il contributo richiesto per il tramite del comune di nuova residenza è accordato, previo controllo sulla sussistenza dei requisiti da parte del comune, per la durata massima di 20 anni decorrenti dall'acquisto dell'immobile ed è erogato, per ciascun anno di imposta, entro due anni successivi alla comunicazione di accoglimento della richiesta.
7. Il comune di residenza comunica al richiedente l'esito della richiesta e, in caso di accoglimento, provvede all'erogazione del contributo, previo accreditamento dei fondi da parte della Regione autonoma della Sardegna.
8. Il versamento del contributo al beneficiario è subordinato alla condizione che l'interessato renda annualmente al comune di residenza apposita dichiarazione, mediante autocertificazione, attestante il perdurare dei requisiti di accesso.
9. Costituisce causa di decadenza del contributo il venir meno di uno dei seguenti requisiti, con decorrenza dall'anno di imposta in cui il requisito è venuto meno:
a) la cessazione della residenza fiscale in Italia;
b) la cessazione della residenza anagrafica nell'immobile acquistato;
c) il mancato utilizzo dell'immobile come abitazione principale;
d) la rivendita dell'immobile.
10. L'attività di controllo finalizzata alla verifica della sussistenza e della persistenza sostanziale dei requisiti è svolta dall'Agenzia sarda delle entrate e dagli altri soggetti competenti ai sensi della normativa statale vigente.
11. Nelle more della completa operatività dell'Agenzia sarda delle entrate, le competenze previste dal presente articolo sono esercitate dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
12. Il gettito derivante dalla quota di compartecipazione spettante alla Regione autonoma della Sardegna sull'Imposta di registro, ipotecaria e catastale versate per la compravendita delle unità immobiliari acquistate dai beneficiari del contributo e dalle economie conseguite per effetto del presente articolo è destinato ai comuni, ovvero alle unioni dei comuni, nel cui territorio sono ubicati gli immobili per la promozione e per la divulgazione dell'iniziativa, per il sostenimento delle spese di formazione del personale incaricato dell'istruttoria sulle richieste di contributo, e per altre spese derivanti dall'avvio di iniziative utili per migliorare l'efficacia della misura di cui al presente articolo.
13. La Giunta regionale, con propria deliberazione:
a) istituisce e regolamenta l'elenco regionale dei comuni in fase di spopolamento;
b) definisce criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente articolo.
Art. 8
Fondo per il miglioramento delle prestazioni
energetiche delle abitazioni private1. L'Amministrazione regionale è autorizzata all'istituzione di un fondo rotativo per la concessione di piccoli prestiti a tasso zero della durata non superiore a centoventi mesi a favore dei nuclei familiari per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) riqualificazione energetica delle parti condominiali degli edifici privati esistenti, con una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica preesistente dell'edificio;
b) riqualificazione energetica delle unità abitative degli edifici privati esistenti, con una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica preesistente dell'unità abitativa.
2. La Giunta regionale, con propria direttiva, individua e disciplina le modalità di funzionamento del fondo, i criteri per l'erogazione del contributo e le tipologie di spesa ammissibili.
3. Per la gestione del fondo e l'istruttoria delle domande di prestito è stipulata un'apposita convenzione con uno o più istituti di credito prescelti a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.
Art. 9
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2009 (Norme in materia di entrate)1. All'articolo 2 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "all'Agenzia della regione autonoma della Sardegna per le entrate (Sardegna entrate)" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia sarda delle entrate (ASE)";
b) al comma 6 le parole "a Sardegna entrate" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia sarda delle entrate (ASE)";
c) al comma 7 le parole " Sardegna entrate" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia sarda delle entrate (ASE)".
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Qualora dalle segnalazioni effettuate scaturiscano provvedimenti di trasferimento d'ufficio, ovvero il trasferimento volontario, del domicilio fiscale in Sardegna di contribuenti ivi operanti e/o atti di accertamento di maggiore IRAP per annualità pregresse a favore della Regione, al comune segnalante sono corrisposti i seguenti importi:
a) nel caso di trasferimento, un importo pari al 30 per cento dell'IRAP pagata dai soggetti segnalati per due anni consecutivi, e un importo pari al 50 per cento della quota di compartecipazione spettante alla Regione sull'IRES o sull'IRPEF pagata a titolo definitivo dai soggetti segnalati per venti anni consecutivi, a condizione che conservino il domicilio fiscale trasferito in Sardegna;
b) nel caso di atti di accertamento di maggiore IRAP un importo una tantum pari al 30 per cento delle maggiori somme accertate e pagate a titolo definitivo dai contribuenti per IRAP, sanzioni ed interessi su tale imposta.";e) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8 bis. Le percentuali di cui al comma 8, lettere a) e b), sono incrementate, rispettivamente, al 40 per cento per l'IRAP ed all'80 per cento per l'IRES e per l'IRPEF nel caso in cui il comune segnalante risulti ricompreso nell'elenco dei comuni in fase di spopolamento elaborato dalla Regione autonoma della Sardegna.
8 ter. Al fine di ottenere il riconoscimento della quota di compartecipazione IRES di spettanza regionale, l'Agenzia sarda delle entrate, con il supporto dei comuni territorialmente interessati, determina la quota di reddito prodotta dalle sedi produttive ubicate in Sardegna facenti capo a imprese non aventi sede legale e operativa in Sardegna. Sulle somme incamerate dalla Regione in esito a tale riconoscimento è attribuito a favore del comune che ha collaborato il medesimo importo di cui al comma 8.
8 quater. I comuni ricompresi nell'ambito territoriale di uno dei consorzi industriali provinciali di cui alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), possono delegare a detto ente l'effettuazione dell' attività di collaborazione con l'Agenzia sarda delle entrate di cui ai commi 6, 8 e 8 ter. In tali casi la Regione autonoma della Sardegna, fatte salve le quote spettanti ai comuni ai sensi del comma 8, attribuisce ai suddetti consorzi, per un periodo di venti anni consecutivi, il restante 50 per cento della quota di compartecipazione dell'IRES o dell'IRPEF di propria competenza recuperata, ovvero il restante 20 per cento nel caso in cui il comune segnalante risulti ricompreso nell'elenco dei comuni in fase di spopolamento elaborato dalla Regione autonoma della Sardegna.
8 quinquies. La Regione e i comuni, di concerto con le associazioni di categoria, destinano una quota non inferiore ad un decimo delle risorse economiche generate per effetto del presente articolo all'incentivazione delle attività artigiane e del commercio presenti sul territorio, mediante la predisposizione di appositi progetti.".
Capo IV
Interventi per la stabilizzazione e il rilancio delle micro imprese dell'artigianato e del commercio della Sardegna
Art. 10
Leggi di settore1. Per le finalità di cui alla legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato), è autorizzato, per l'anno 2019, lo stanziamento di euro 2.000.000.
2. Per le finalità di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione) è autorizzato, per l'anno 2019, lo stanziamento di euro 4.000.000.
3. È esteso alla piccole e medie imprese regionali operanti nel campo del commercio l'ambito di applicazione dell'articolo 37 della legge n. 949 del 1952.
4. La Giunta regionale, con propria direttiva, disciplina le modalità di applicazione del comma 3.
Art. 11
Revisione della legge regionale n. 5 del 20061. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge finalizzato all'adeguamento della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) all'attuale quadro normativo nazionale e comunitario in materia di commercio.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 2006, è aggiunto il seguente:
"2 bis. L'assegnazione dei posteggi avviene mediante bando di gara pubblica e una percentuale dei medesimi, definita dalla Giunta regionale nelle disposizioni di attuazione di cui al comma 14, è destinato all'artigianato alimentare e tipico tradizionale.".
Art. 12
Contributi ai fondi per il pagamento
degli oneri previdenziali1. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla concessione di contributi ai fondi costituiti presso gli istituti di credito da partenariati composti da una o più associazioni di rappresentanza, da uno o più istituti di credito e da uno o più confidi, finalizzati al pagamento degli oneri previdenziali delle imprese aderenti al fondo.
2. I fondi di cui al comma 1 si autofinanziano attraverso il versamento, da parte delle imprese aderenti, di una quota percentuale dell'utile di gestione annuale. La gestione del fondo è operata dal partenariato mediante un regolamento di gestione che individua ruolo e compensi per ciascuna tipologia di partner in ragione delle funzioni di tesoreria, divulgazione/promozione, istruttoria.
3. Possono essere autorizzati i fondi costituiti volontariamente tra le tre tipologie di partner che rispettano i requisiti previsti dalla presente legge e dai relativi regolamenti attuativi.
4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione:
a) le modalità di selezione dei partenariati di cui al comma 1;
b) i criteri di attribuzione delle risorse a ciascun fondo;
c) le attività ammesse e le risorse attribuite per ciascuna tipologia di partner;
d) le procedure di controllo sull'utilizzo dei contributi.
5. I contributi sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 13
Incentivi per il passaggio generazionale
delle imprese1. Al fine di sostenere le imprese coinvolte da passaggio generazionale, sia verso i figli dell'imprenditore sia verso i dipendenti da almeno 10 anni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo a fondo perduto sotto la forma di voucher, nella misura massima di 15.000 euro, finalizzato alla fruizione da parte del neo imprenditore di servizi finalizzati allo start up della propria esperienza professionale.
2. La Giunta regionale disciplina con apposite direttive le condizioni e le modalità di conferimento dei contributi di cui al comma 1.
3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati e conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di stato formato, in particolare, dal regolamento (CE) n. 1407/2013/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE).
Art. 14
Abbattimento dei tributi locali1. L'Amministrazione regionale promuove annualmente all'interno della Conferenza permanente Regione-enti locali la stipulazione di un intesa finalizzata all'abbattimento dei tributi locali gravanti sulle aziende commerciali e artigianali che operano nei centri storici dei comuni.
2. Le minori entrate degli enti locali conseguenti all'applicazione del comma 1 sono compensate da un aumento proporzionale del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).
Art. 15
Iniziative di animazione territoriale
del commercio1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere dei contributi a favore delle camere di commercio della Sardegna per lo svolgimento di iniziative inerenti l'animazione e la promozione del commercio e dei prodotti locali del territorio.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 16
Contributi per l'acquisizione di certificazioni1. La Giunta regionale è autorizzata alla concessione di contributi alle imprese regionali operanti nei settori dell'artigianato e del commercio per il conseguimento delle certificazioni di qualità e di certificazioni e patentini necessari per lo svolgimento di attività specialistiche.
2. La Giunta regionale disciplina con apposite direttive le condizioni e le modalità di conferimento dei contributi di cui al comma 1.
3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati e conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di stato formato, in particolare, dal regolamento (CE) n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE), e dal regolamento (CE) n. 1407/2013/UE.
Art. 17
Piano per la formazione continua1. La Giunta regionale predispone un piano per la formazione continua diretto alle imprese artigiane e commerciali della Sardegna e ai loro lavoratori.
2. La Giunta regionale realizza il piano di cui al comma 1 con la collaborazione delle associazioni di categoria dei comparti interessati, nei limiti degli stanziamenti disposti annualmente in bilancio.
Art. 18
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2015 (Fondo rischi Confidi)1. Alla legge regionale 19 giugno 2015, n. 14 (Interventi in materia di Consorzi fidi) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Al fine di valorizzare la prossimità con il tessuto imprenditoriale e la diffusione associativa dei confidi minori, una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, migliorativa rispetto al valore delle erogazioni effettuate nelle precedenti annualità, definita dall'Osservatorio dei Confidi di cui all'articolo 5, è destinata prioritariamente ai Confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).";b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis (Contributi a copertura del costo di garanzia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dei contributi a fondo perduto, da corrispondersi sotto forma di voucher, destinati alla copertura del costo sostenuto per l'ottenimento di una garanzia rilasciata da un confidi a fronte di un finanziamento erogato dal sistema bancario o da intermediari vigilati, anche in forma di leasing.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di corresponsione dei contributi e il relativo importo; l'importo massimo del contributo non può eccedere i costi sostenuti dal beneficiario per l'ottenimento della garanzia. 3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati e conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di stato formato, in particolare, dal regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE e dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE.".
Art. 19
Azioni di educazione finanziaria1. Nel limite degli stanziamenti di bilancio a ciò destinati, la Regione promuove lo svolgimento di azioni di accompagnamento delle imprese artigiane e commerciali al rapporto con gli istituti bancari e alla conoscenza delle misure agevolative, in collaborazione con l'ABI, i consorzi fidi, le organizzazioni di categoria e l'Osservatorio regionale confidi.
Art. 20
Disposizioni per il ristoro del disagio economico delle imprese a seguito dell'avvio di cantieri pubblici1. La Regione, a seguito dell'apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche finanziate o cofinanziate dalla amministrazione regionale, riconosce, nei limiti delle risorse annualmente stanziate in bilancio, il disagio economico che subiscono gli imprenditori dei comparti del commercio e dell'artigianato concedendo appositi contributi a fondo perduto, nel caso di comprovate difficoltà finanziarie dimostrate sulla base di idonea documentazione contabile presentata dai soggetti richiedenti.
2. La Giunta regionale adotta apposite direttive nelle quali sono indicate modalità, criteri e tempi per il riconoscimento del disagio economico e, in particolare, sono individuate:
a) le modalità per la presentazione delle istanze di finanziamento;
b) i criteri per la valutazione delle istanze di finanziamento e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;
c) i criteri, modalità e termini per la concessione dei finanziamenti.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati e conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di stato formato, in particolare, dal regolamento (CE) n. 651/2014/UE e dal regolamento (CE) n. 1407/2013/UE.
Art. 21
Norme in materia di marchi DE.CO. e DE.CO.P.1. La Regione riconosce la valenza dei marchi DE.CO. (Denominazione comunale) e DE.CO.P. (Denominazione comunale di provenienza) come strumento di difesa e di promozione delle eccellenze produttive e della identità storica e culturale dei comuni della Sardegna.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per l'istituzione dei marchi DE.CO. e DE.CO.P..
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi secondo criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 22
Norme in materia di SUAPE1. Salvo quanto previsto dal comma 2, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge le funzioni dello Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE) previste dagli articoli 29 e seguenti della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) sono svolte, previa intesa dei comuni aderenti, dalle unioni dei comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali in Sardegna).
2. Le città medie, i comuni della città metropolitana di Cagliari e i comuni delle isole minori hanno facoltà di istituire un SUAPE comunale.
3. Gli enti locali garantiscono la funzionalità dei SUAPE nel rispetto delle direttive adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2016.
Capo V
Azioni a tutela dell'artigianato artistico e tradizionale
Art. 23
Valorizzazione della produzione artigianale
caratteristica della tradizione sarda1. La Regione istituisce una sezione speciale dell'albo delle imprese artigiane per i settori dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura), al fine di tutelare le lavorazioni rappresentative della cultura sarda.
2. La Giunta regionale promuove e valorizza il marchio di cui alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 14 (Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna) e in particolare:
a) promuove le attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale;
b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con altri settori e, in particolare, con il settore del turismo;
c) promuove lo svolgimento di interventi e seminari di assistenza tecnica e formazione professionale finalizzati all'aggiornamento professionale dei soggetti concessionari del diritto d'uso del marchio e a favorire l'integrale e corretta applicazione dei disciplinari da parte delle imprese artigianali.
Art. 24
Formazione e Botteghe scuola1. La Regione programma attività e corsi di formazione professionale e di apprendistato a cura degli enti accreditati anche sulla base delle previsioni di andamento del comparto rilevate dall'osservatorio di cui all'articolo 26.
2. Le azioni di formazione sono indirizzate a garantire la disponibilità di personale specializzato per le imprese artigiane e a trasmettere le tecniche di lavorazione, con particolare riguardo a quelle riferibili alla produzione artigianale caratteristica della tradizione sarda di cui all'articolo 23, commi 2 e 3, lettera b).
3. Nell'attività di formazione un'importanza particolare è riservata al ruolo dei maestri artigiani di cui all'articolo 25.
4. La Regione è autorizzata a promuovere l'istituzione di corsi di formazione teorica e pratica per l'apprendimento delle tecniche di produzione di oggetti dell'artigianato di tradizione, effettuati presso le imprese artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane.
5. Alle imprese artigiane presso le quali sono istituiti i corsi di cui al comma 4 è riconosciuta, durante lo svolgimento dell'iniziativa, la qualifica di "Bottega scuola".
6. Le botteghe scuola sono dirette e gestite personalmente dal titolare o dal socio, in possesso della qualifica di Maestro artigiano, del commercio, delle professioni, ai sensi della normativa regionale vigente. La formazione dell'allievo avviene sotto la guida del Maestro artigiano, attraverso percorsi di formazione individuali.
7. La Giunta regionale con propria deliberazione individua i requisiti per l'accesso alla qualifica di "Bottega scuola" e le relative modalità di funzionamento, sentite le associazioni di categoria artigianali regionali.
Art. 25
Maestro artigiano e bottega artigiana1. La qualifica di maestro artigiano può essere attribuita agli operatori delle imprese artigiane che partecipano personalmente all'attività e che:
a) partecipino alla formazione di cui all'articolo 24 avendo maturato significativa esperienza imprenditoriale e/o professionale e il possesso di adeguate conoscenze e capacità gestionali e pedagogiche;
b) esercitino l'attività di produzione artigianale raggiungendo livelli artistici di particolare pregio secondo le tecniche identificate ai sensi dell'articolo 23, comma 2, o previste nei disciplinari di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), presso imprese di artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura.
2. La Regione riconosce come bottega artigiana la sede dell'impresa artigiana operante nel settore dell'artigianato artistico, tradizionale e del'abbigliamento su misura di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano.
3. Possono accedere alle procedure per il riconoscimento della bottega artigiana le imprese artigiane:
a) iscritte all'albo delle imprese artigiane in possesso del riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura;
b) di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano in possesso della qualifica di cui al comma 1.
Art. 26
Promozione e valorizzazione dell'artigianato1. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio del turismo, dell'artigianato e del commercio, promuove specifiche attività di analisi e studio delle problematiche relative all'artigianato volte ad acquisire dati ed elementi informativi necessari per lo sviluppo, la qualificazione e la programmazione del settore anche per valorizzare i prodotti della tradizione sarda di cui all'articolo 23.
2. Le attività dell'osservatorio di cui al comma 1 sono dirette in particolare ai settori di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), al fine di individuare le possibili azioni valide a incentivare lo sviluppo del settore anche nella formazione e nell'innovazione.
3. La Regione include l'informazione sui prodotti dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nelle campagne di comunicazione per la promozione della Sardegna in ambito turistico.
4. La Regione promuove campagne di informazione sull'importanza dell'attività delle imprese artigiane basate sul valore della conoscenza nelle arti e mestieri.
5. L'informazione di cui al comma 1 è tesa a:
a) fornire agli studenti dei percorsi professionali e tecnici gli elementi per un corretto approccio al mondo del lavoro e alle prospettive del fare impresa;
b) creare consapevolezza nei cittadini rispetto ai rischi legati ai servizi e alle opere eseguite da personale non qualificato evidenziando l'importanza della tracciabilità delle attività svolte dalle imprese registrate.
Art. 27
Direttive di attuazione1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, artigianato e commercio, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione del presente capo V che individuano e disciplinano, in particolare:
a) la procedura di riconoscimento per l'inserimento nella sezione speciale dell'albo delle imprese di cui all'articolo 23, comma 1;
b) i settori di cui all'articolo 23, comma 2, delle produzioni artigianali delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura tutelate dalla presente legge tra quelli contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 288 del 2001;
c) le linee di indirizzo per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 23, comma 3;
d) le modalità e i requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano di cui all'articolo 25, comma 1;
e) le modalità per il riconoscimento delle Botteghe artigiane di cui all'articolo 25, comma 2.
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 28
Disposizioni finanziarie1. Per l'anno 2018 la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
2. Per gli anni successivi al 2018, si provvede:
a) per quanto riguarda gli oneri di cui all'articolo 10, quantificati in euro 6.000.000 per il 2019, mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse già stanziate sulla missione 14 (Programma economico e competitività) - programmi 01 (Industria PMI e artigianato) e 02 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) del bilancio regionale per gli anni 2018-2020;
b) per quanto riguarda gli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 29
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).