CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 550
presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Daniele Secondo - COCCO Pietro - ZEDDA Alessandra - RUBIU - BUSIA - CONGIU - LEDDA - ZANCHETTA - TRUZZU - DEDONIil 2 ottobre 2018
Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria, della L.R. 7 giugno 1989 n. 30 "Disciplina dell'attività di cava", e della L.R. Legge Regionale 09 ottobre 1959, n. 17 " Obbligo, da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall'Amministrazione regionale, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria vigenti nella provincia", e successive modifiche ed integrazioni
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge, introduce nel settore delle attività minerarie, estrattive e di cava operanti nel territorio regionale, norme di tutela per i lavoratori, a garanzia dell'applicazione degli istituti previsti dai contratti collettivi di lavoro della categoria, nonché sulla sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche e integrazioni, talvolta poste in essere da parte di Società o altre figure giuridiche (appaltatrici, concessionarie, mutuatarie, autorizzate) in danno economico e dei diritti dei lavoratori dipendenti.
L'articolo 3 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 3 (Funzioni della Regione) prevede che: "In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: (…) m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;".
L'articolo 4 della stessa legge costituzionale, stabilisce: "Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie: (…) a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;".
La potestà legislativa in materia di lavoro rientra, in linea generale, nella legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione (tutela e sicurezza del lavoro), nella quale allo Stato è riservata la determinazione dei principi fondamentali.
Specifici aspetti della materia possono rientrare nella legislazione esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, laddove riguardino, caso per caso, l'immigrazione (lettera b)), la tutela della concorrenza (lettera e)), l'ordinamento e l'organizzazione dello Stato e degli enti pubblici (lettera g)), l'ordinamento civile (lettera l)), i diritti civili e sociali per i quali è necessaria una uniformità su tutto il territorio nazionale (lettera m)), l'istruzione (lettera n)) e la previdenza sociale (lettera o)).
A sua volta, lo Statuto speciale per la Sardegna, adottato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, all'articolo 5 prevede "Salva la competenza nei due precedenti articoli, che la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione, sulle seguenti materie: (…) b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;".
Con il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego), e successive modifiche e integrazioni, è stata emanata la normativa di attuazione dello Statuto contenente la delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego.
A seguito della riforma in materia del lavoro la Regione, attualmente svolge i seguenti compiti: interventi di politica attiva del lavoro a finanziamento comunitario, nazionale e regionale, gestione del fondo regionale per l'occupazione e dell'attuazione del piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro, interventi sul costo del lavoro ed erogazione degli incentivi alle imprese per l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione occupazionale, sostegno e promozione dell'imprenditorialità anche femminile e della conciliazione, attività amministrativa di supporto all'ufficio regionale della consigliera di parità, funzioni di segreteria ed assistenza tecnica all'attività della commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, supporto per lo svolgimento della conferenza per l'occupazione, studi e ricerche nelle materie di competenza , predispone ed elabora il piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione. Effettua il controllo analogo su INSAR. Gestisce l'accreditamento dei servizi di intermediazione, ricerca e soluzioni del lavoro, programmazione e coordinamento degli interventi a favore delle persone con diversa abilità, funzioni di controllo, vigilanza e tutela dell'agenzia regionale per il lavoro, supporto alle funzioni di indirizzo sulle attività dell'agenzia regionale per il lavoro di competenza del livello politico, interventi per l'emersione del lavoro sommerso e per la regolazione dei rapporti di lavoro, incentivi per le aree a svantaggio occupazionale, degli ammortizzatori sociali e dei contratti di solidarietà, funzioni in materia di ricomposizione dei conflitti di lavoro. Gestisce le problematiche relative agli LSU e al precariato.
Il testo è composto da 5 articoli.
All'articolo 1 si individua l'ambito di applicazione.
All'articolo 2 si definisce la decadenza per inadempienza o violazione di norme contrattuali o sulla sicurezza e la tutela della salute sul lavoro in danno dei lavoratori dipendenti.
All'articolo 3 viene stabilita la decadenza da benefici finanziari regionali.
L'articolo 4 contempla i ricorsi avverso i provvedimenti di decadenza.
L'articolo 5 contiene l'entrata in vigore.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art.1
Ambito di applicazione1. Nelle more dell'approvazione di un'organica legge regionale in materia di disciplina dell'attività mineraria e di cava, ad integrazione delle disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno"), della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina dell'attività di cava), della legge regionale 9 ottobre 1959, n. 17 (Obbligo, da parte degli appaltatori di opere pubbliche, dei beneficiari di contributi o mutui erogati dall'Amministrazione regionale, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria vigenti nella provincia), e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le norme contenute nella presente legge.
Art. 2
Decadenza per inadempienza o violazione di norme contrattuali o sulla sicurezza
e la tutela della salute sul lavoro
in danno dei lavoratori dipendenti1. In caso di inadempienza o di violazione delle norme contrattuali nazionali, regionali o provinciali vigenti, ai sensi della legge regionale n. 17 del 1959 e sulla sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche e integrazioni, attuata in danno dei lavoratori dipendenti, e dei dipendenti delle eventuali imprese d'appalto, e posta in essere da parte della società o altra figura giuridica (appaltatrice, concessionaria, mutuataria, autorizzata), accertata dalle autorità competenti o dagli organi di vigilanza in materia di lavoro, secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, è immediatamente disposta la decadenza del rapporto in essere tra l'Amministrazione regionale ed il soggetto beneficiario, mediante specifico e motivato provvedimento, da parte del competente Assessore regionale dell'industria, da emanarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuto riscontro.
Art. 3
Decadenza da benefici finanziari regionali1. Qualora sia decretata la decadenza del rapporto in essere tra l'Amministrazione regionale e la società o altra figura giuridica di cui all'articolo 2, e lo stesso soggetto sia beneficiario o abbia in corso uno o più finanziamenti pubblici di competenza o di erogazione regionale, relativi alle attività oggetto di appalto, concessione, mutuo, autorizzazione, lo stesso, decade automaticamente dal beneficio economico.
2. La decadenza dei benefici finanziari, è determinata secondo le procedure prescritte dalle leggi vigenti in materia, con specifico e motivato provvedimento, da emanarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuta notifica al soggetto interessato, del decreto di decadenza di cui all'articolo 2, da parte del competente Assessore regionale che ha in carico il titolo di spesa.
Art. 4
Ricorsi1. Avverso i provvedimenti di decadenza pronunciati dai competenti Assessori regionali in materia, previo contestazione dei motivi all'appaltatore, concessionario, mutuatario, autorizzato, di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, è ammesso ricorso in sede giurisdizionale secondo i termini e le norme vigenti in materia.
Art. 5
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).