CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 548

presentata dai Consiglieri regionali
LAMPIS - TRUZZU - ORRÙ

il 27 settembre 2018

Disposizioni per l'utilizzo produttivo delle aree ex minerarie della Sardegna
e modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Lo straordinario patrimonio di archeologia mineraria, di memoria e di cultura industriale che caratterizza il territorio ricompreso nell'area del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna costituisce una formidabile opportunità di sviluppo.

È necessario, però, che la Regione, dopo un'esperienza ventennale di dannosa proibizione, elimini gli ostacoli formali e sostanziali che gravano sul destino degli immobili ex minerari, a causa del disposto dell'articolo 8 della vigente legge regionale n. 33 del 1998, che impediscono di utilizzare finalità produttive in settori strategici dell'economia dell'isola quali l'artigianato, la ricettività turistica e la ristorazione.

Solo in questo modo i comuni in cui sono presenti le testimonianze delle attività minerarie dismesse potranno programmare e realizzare, d'intesa con la Regione, piani concordati di recupero, valorizzazione e promozione dell'inestimabile patrimonio immobiliare ricadente sotto la propria giurisdizione territoriale per creare economia diffusa e fornire tangibili risposte al dilagante problema occupazionale.

Riteniamo quindi che il patrimonio immobiliare di cui trattasi possa rappresentare la giusta risposta alle esigenze di ricettività, con annessi servizi di qualità, soprattutto per gli ambiti costieri penalizzati dall'attuale normativa vincolistica regionale ed europea.

Operato il trasferimento ai comuni degli immobili di pregio, per la cui individuazione si dovrà raggiungere specifica intesa con IGEA SpA, riteniamo che la stessa società debba, senza ulteriori indugi, attivare una serie di bandi mirati, concordati con gli enti locali interessati, per mettere sul mercato il patrimonio immobiliare residuo, come, peraltro, già previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 34/19 del 7 luglio 2015, con la finalità di attrarre importanti investimenti privati capaci di riabilitare i villaggi ex minerari in funzione ricettivo-produttiva.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Disposizioni per la valorizzazione
del patrimonio ex minerario della Sardegna

1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della competente Commissione consiliare e motivata da evidenti ragioni di pubblico interesse, i beni immobili provenienti dalle dismesse attività minerarie di proprietà della Regione o delle sue società partecipate sono ceduti a titolo gratuito ai comuni o, in subordine, alle unioni di comuni in cui sono situati, entro tre mesi dalla richiesta previa adeguata motivazione risultante da apposito piano di utilizzo approvato dal consiglio comunale o dall'assemblea dei sindaci.

2. I beni immobili di cui al comma 1 sono destinati dai richiedenti alla realizzazione di opere di pubblica utilità e alla creazione di attività produttive, con particolare riferimento alle attività di valorizzazione a fini turistici.

3. D'intesa con gli enti locali interessati, i fabbricati non richiesti dai comuni o dalle unioni di comuni, sono oggetto di alienazione attraverso pubblici bandi di vendita.

4. I bandi di cui al comma 3 indicano preventivamente la destinazione urbanistica e d'uso dei fabbricati immessi nel mercato in conformità con quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.

5. I terreni non richiesti dai comuni o dalle unioni dei comuni, sono ceduti a titolo gratuito all'Agenzia regionale Forestas ai fini della realizzazione di interventi di conservazione, valorizzazione e manutenzione del patrimonio ambientale e forestale esistente, fatti salvi i contratti e le obbligazioni in essere.

6. Le attività agricole e zootecniche possono coesistere con le finalità di cui al comma 5.

7. Le somme rinvenienti dalla vendita dei beni sono destinate da IGEA Spa al finanziamento di interventi di urbanizzazione dei villaggi minerari dismessi.

8. Gli immobili di cui al presente articolo, siano essi fabbricati o terreni, sono quelli ritenuti immediatamente cedibili dalla deliberazione della Giunta regionale n. 34/19 del 7 luglio 2015.

9. Gli immobili già ceduti ai comuni ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1998, n. 33 (Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell'Ente Minerario Sardo (EMSA)) possono essere valorizzati per le finalità di cui al comma 2.

 

Art. 2
Abrogazioni

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 33 del 1998 è abrogato.

 

Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. La Regione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).