CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 540

presentata dai Consiglieri regionali
LEDDA - SATTA - DESSÍ - LANCIONI

il 27 agosto 2018

Allevamento dei suini destinati all'autoconsumo

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

L'allevamento suinicolo in Sardegna ha recentemente avuto due canali ben distinti. Quello degli allevamenti estensivi con numerosi capi allevati "de sos porcàrgios", spesso condotti in territori montani e marginali, e l'altro, spesso confinato con pochi animali allevati, ma diffusi in modo capillare in tutto il territorio regionale, degli allevamenti condotti all'interno delle aziende agropastorali, come multifunzionalità di gamma che spesso si integrava con la produzione del formaggio e dei suoi sottoprodotti per l'alimentazione dei suini. Mentre la pratica dell'ingrasso "de su mannaie" prettamente domestico è venuta meno con le limitazione degli allevamenti in ambito urbano, anche se persistono i piccoli allevamenti condotti dai dopolavoristi ad uso prettamente domestico.

È opinione dei proponenti, confutata dai numeri, che la strategia regionale di contrasto alla PSA sia fondata sulla cancellazione della tradizionale suinicoltura sarda per evitare di affrontare e risolvere "in monte", cioè sul campo, le problematiche riguardanti gli allevamenti estensivi nei terreni pubblici. Con questa strategia, infatti, l'obbiettivo dell'eradicazione della peste suina africana si raggiungerà con la contestuale eliminazione dell'allevamento suinicolo sardo.

Meglio sarebbe stato partire dalla constatazione che non abbiamo a che fare con un'epidemia, ma con una patologia endemica e favorire la crescita del comparto invece che la sua cancellazione, con una gestione burocratica che ha trasformato un problema di ordine sociale in uno di ordine pubblico. Con notevoli ed inutili tensioni tra il sistema veterinario del territorio e gli allevatori.

Su questi presupposti è stata approvata la legge regionale 2 agosto 2018, n. 28, rubricata "Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda". Un provvedimento che ha visto la votazione unanime del consiglio regionale, ma che ha subito palesato alcune criticità, in particolare quelle relative all'allevamento cosiddetto familiare. In particolare per quanto attiene la disciplina portata all'articolo 4, comma 2, relativamente all'allevamento familiare, all'articolo 8 sulla formazione ed all'articolo 10 sulle consulenze.

Con la presente proposta di legge si propone una stesura comprensibile del comma 2 dell'articoli 4 e l'abrogazione degli articoli 8 e 10 della legge regionale n. 28 del 2018, ritenuti dai proponenti i due risvolti negativi della stessa medaglia: l'insopportabile giudizio negativo sulle capacità e professionalità del sistema produttivo tradizionale e lo sperpero di soldi pubblici in inutili consulenze che di fatto delegittimano le professionalità presenti sul territorio anche in campo pubblico.

Si propone di semplificare il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2018, con la precisazione che la produzione dei "maialetti da latte", come da determinazione n. 16/648 del 29 novembre 2017 (Supplemento Buras n. 90), è consentito anche a livello familiare e che la riproduzione è, altresì, consentita senza la movimentazione degli animali allevati e/o con tecniche di procreazione assistita in campo animale. Si evidenzia la necessità dell'abrogazione dell'articolo 8, che introduce l'obbligo di corsi di formazione che innalzano i costi ed i livelli di oppressione burocratica nei confronti degli allevatori, a favore dei soliti noti organizzatori di corsi inutili nel mondo reale ed utili a fomentare le filiere dell'assistenzialismo e del clientelismo. Norma che trova la sua giustificazione logica nel disposto dell'articolo 10, una sorta di norma di chiusura, che giustifica, con la motivazione di fornire assistenza tecnica agli operatori, l'ulteriore spendita di soldi pubblici in non meglio precisate consulenze che di fatto certificherebbero la mancanza di professionalità nell'esercito di professionisti che del sistema veterinario pubblico sardo fanno parte e con grande dignità.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 28 del 2018
(Tipologie di allevamento)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto del 2018, n. 28 (Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda) è sostituito dal seguente:
"2. Negli allevamenti destinati all'autoconsumo si possono detenere fino a quattro capi suini adulti e 30 lattonzoli, e la riproduzione è consentita senza la movimentazione dei riproduttori e/o con tecniche di procreazione assistita in campo animale.".

 

Art. 2
Abrogazioni

1. Gli articoli 8 e 10 della legge regionale n. 28 del 2018 sono abrogati.