CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 539

presentata dai Consiglieri regionali
TRUZZU - LAMPIS - ORRÙ

il 21 agosto 2018

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 28
(Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Nella tradizione sarda il maiale non è legato esclusivamente all'aspetto prettamente alimentare e di sostentamento, ma anche (e soprattutto) all'aspetto culturale, tanto da coniugare la tradizione ultramillenaria del "porceddu" come sinonimo di sardità. La legge 2 agosto 2018, n. 28, con l'articolo 4, comma 2, cancella millenni di tradizione alimentare e socio-culturale, a totale detrimento dei piccoli allevamenti familiari che soprattutto nelle zone interne dell'Isola costituiscono non solo un'integrazione al reddito familiare, ma anche un elemento antropologico ed esistenziale. Tali allevamenti, è opportuno rimarcarlo per evitare di scadere nel facile sensazionalismo tipico dei nostri giorni, potranno sì ancora esistere, ma modificando radicalmente il proprio modus operandi.

La novità principale della legge approvata di recente consiste nell'esclusione dagli allevamenti familiari dei riproduttori qualora l'allevamento sia inferiore a 4 unità. Il legislatore dimentica però che il 90 per cento degli allevamenti in Sardegna non supera le 4 unità, per cui i loro conduttori, se vorranno continuare ad allevare maiali in proprio, lo potranno fare a scopi esclusivamente familiari, dal momento che viene vietata qualsiasi tipo di commercializzazione. Insomma si dovrà scegliere entro un ventaglio ristretto di alternative per il reperimento degli animali, e più precisamente "acquistare magroni o solo maschi, o solo femmine e/o eventualmente maschi e femmine, però sterilizzati, in modo che non possano riprodursi".

E così, con una colpevole distrazione del legislatore si materializza l'impensabile: su "porceddu" sardo, frutto degli allevamenti familiari, sparisce definitivamente dalla faccia della terra e con esso una tradizione e una cultura ultramillenaria della nostra Isola. Il consumatore finale, però, potrà stare tranquillo (si fa per dire) perché in commercio potrà comunque trovare il "porceddu" tedesco, piuttosto che il "porceddu" olandese.

La modifica che qui si propone invece mira a garantire l'esistenza degli allevamenti familiari, nonché la tradizione millenaria de su "porceddu", attraverso una sostanziale equiparazione degli stessi a quelli professionali, soprattutto dal punto di vista delle prescrizioni di legge in materia di benessere animale e di quelle igienico-sanitarie finalizzate all'eradicazione della PSA, in modo tale da consentire la presenza negli stessi di scrofe e/o verri in grado di riprodursi, di garantire una produzione massima annua di 40 "suinetti" e la commercializzazione degli stessi.

Siamo certi che una simile proposta, di assoluto buon senso, in quanto tesa a stroncare eventuali fenomeni di abusivismo, garantendo comunque non solo un'importante voce di integrazione del reddito per alcuni nuclei familiari, ma anche una tradizione millenaria e un fattore socio-culturale geneticamente intrinseco alla nostra identità, nonché la qualità stessa dell'intera filiera, possa incontrare il favore di tutti i colleghi.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2018 (Tipologie di allevamento)

1. Il comma 2, dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda), è cosi modificato:
"2. L'allevamento familiare non può superare le 4 unità, di cui massimo tre scrofe e un verro, fertili e in grado di riprodursi, e può generare una produzione massima annuale di 40 suinetti. L'allevamento familiare è uniforme a quello professionale nella conduzione, nel benessere degli animali e nel controllo igienico-sanitario finalizzato alla eradicazione della PSA. L'apertura dell'allevamento familiare avviene tramite sportello Suape come persona fisica e attribuzione in deroga di un codice aziendale per il solo allevamento suino, mentre tutti gli animali sono censiti in BDN. Gli allevamenti familiari con codice aziendale seguono tutte le prescrizioni di legge in materia di benessere degli animali e quelle igienico-sanitarie finalizzate alla eradicazione della PSA e attuano sistemi, modalità e tecniche di allevamento identici a quelli professionali, sotto stretto controllo e supervisione da parte delle ASL, anche al fine di consentire la movimentazione da allevamento familiare a allevamento familiare e da questo a quello professionale e la commercializzazione con ritenuta dei suini da macello e in particolare modo dei suinetti. Gli allevamenti familiari condotti da persone fisiche, in caso di abbattimento dei capi per PSA, non hanno diritto ad alcun ristoro del valore di mercato dei capi abbattuti, né accedono a premi e/o contributi in conto capitale per adeguamenti strutturali e miglioramenti degli allevamenti. Gli allevamenti di tipo familiare condotti da imprenditori agricoli attivi, muniti di regolare partita IVA e con posizione INPS agricola, in caso di abbattimento dei capi per PSA, possono richiedere il ristoro del valore di mercato dei capi abbattuti e possono accedere a premi e/o contributi in conto capitale per adeguamenti strutturali e miglioramenti degli allevamenti.".

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).