CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 538
presentata dai Consiglieri regionali
FORMA - COCCO Pietro - LOTTO - CACCIOTTO - COLLU - COMANDINI -
COZZOLINO - TENDASil 2 agosto 2018
Modifiche ed integrazioni alle legge regionale 5 agosto 2015, n. 20 (Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche")
***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La seguente proposta di legge dispone modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 agosto 2015, n. 20 (Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese Sardegna Ricerche, istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268)).
Tali modifiche si rendono necessarie a causa delle criticità relative alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della suddetta legge regionale. Scopo della presente proposta di legge è quello di introdurre misure risolutive al superamento di tali criticità.
Il citato comma 1 dell'articolo 9 stabilisce le misure finanziarie di cui dispone l'Agenzia "Sardegna Ricerche" nel cui ambito si inserisce l'attività della Porto Conte Ricerche Srl, società partecipata al 100 per cento di Sardegna Ricerche. I ricercatori della società Porto Conte Ricerche Srl operano in 2 dei 7 settori strategici della Strategia di specializzazione intelligente (S3) della Regione autonoma della Sardegna: l'agrifood e la biomedicina.
L'articolo 9 (Entrate dell'agenzia) comma 1, lettera c) della legge regionale n. 20 del 2015, garantisce copertura finanziaria per le attività di ricerca scientifica, innovazione tecnologica, servizi alle imprese, formazione e trasferimento tecnologico alle società di ricerca partecipate dall'agenzia regionale Sardegna Ricerche (Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna Srl (Crs4), Porto Conte Ricerche Srl (PCR) e la Fondazione IMC-Centro Marino Intemazionale onlus). In particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera c) dispone, tra gli altri mezzi finanziari dell'Agenzia, "un contributo annuale della Regione per sostenere le attività di ricerca, di servizi all'impresa e di trasferimento tecnologico dei soggetti di cui all'articolo 7 (Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna Srl (Crs4) e Porto Conte Ricerche Srl (PCR) e la Fondazione IMC-Centro Marino Internazionale onlus), deputati a operare per la promozione, lo sviluppo e la gestione del parco scientifico e tecnologico nonché a favorire la localizzazione, all'interno del parco, di centri di ricerca, di piccole, medie e grandi imprese; una quota del contributo è destinata al CRS4, in considerazione del suo ruolo di centro di eccellenza all'interno del parco scientifico e tecnologico regionale, per lo svolgimento delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico e per l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche di ricerca; l'agenzia "Sardegna ricerche" predispone un programma annuale di attività che è sottoposto all'approvazione dell'Assessore della programmazione. Il programma è formulato nel rispetto dell'articolazione multipolare del parco sul territorio regionale; la ripartizione tra i soggetti beneficiari del relativo finanziamento si basa su indicatori di efficienza, di dimensione e di capacità del perseguimento degli obiettivi istituzionali del parco medesimo.".
La forma di contributo e di programma prevista obbliga i ricercatori a rimodulare progetti di durata pluriennale in attività annuali, che perdono di efficacia in quanto, nei periodi di collegamento tra più annualità, si verificano interruzioni più spesso riconducibili a procedimenti burocratici.
L'azione del centro di ricerca è indirizzata, principalmente, sulla ricerca scientifica e sul trasferimento tecnologico verso le aziende agroalimentari: da ciò deriva che, nel caso in cui la stagionalità delle produzioni e la loro trasformazione risultassero sfasate rispetto alle tempistiche dei procedimenti burocratici di avvio e finanziamento del progetto, l'attività dello stesso ne sarebbe compromessa almeno per un anno, nella migliore delle ipotesi.
A titolo di esempio: quando si opera su un progetto di ricerca scientifica e/o di trasferimento tecnologico dove le fasi preliminari e propedeutiche implicano il reperimento o la caratterizzazione di materie prime stagionali come latte, siero di latte, mosti di vino, cereali ecc., e per questioni burocratiche (stipule di contratti con il personale, fasi di reclutamento del personale, parere di conformità su atti (controllo analogo) etc.), il progetto non iniziasse quando il prodotto oggetto di sperimentazione è reperibile, il rischio è quello di incidere negativamente sulle attività progettuali limitandone l'efficacia.
Inoltre, la normativa sul reclutamento del personale delle società partecipate rendono problematica la conferma del personale operante sulle stesse attività progettuali quando il contratto di lavoro ha una durata annuale. Questa problematica è stata accentuata dalle modifiche recentemente introdotte dal decreto legge n. 87 del 2018 (Decreto dignità).Inoltre, si rileva come i bandi pubblicati dalla Regione nei settori strategici di interesse hanno per oggetto attività di ricerca scientifica, innovazione tecnologica, servizi alle imprese, formazione e trasferimento tecnologico con durata delle attività almeno biennale. Solo per citarne alcuni:
- Bando Sardegna Ricerche: Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo (Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 40/09 del 6 luglio 2016 e della deliberazione della Giunta regionale n. 48/30 del 6 settembre 2016). L'articolo 5 "Progetto di Ricerca e Sviluppo e spese ammissibili" al punto 9 prevede "durata massima progetto di ricerca 24 mesi";
- Bando PSR sottomisura 16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Articolo 6.4. Durata delle azioni. "I progetti potranno avere una durata massima di 24 mesi";
- Bando Sardegna Ricerche: Programma di ricerca e sviluppo Settore agroindustria della S3 regionale (Determinazione del direttore generale di Sardegna Ricerche n. DG 578 RIC del 10/04/2018). L'articolo 3 "Interventi ammissibili" prevede "I progetti devono avere durata non superiore a 28 mesi";
- Bando Sardegna Ricerche: Programma "Azioni cluster top-down" - POR FESR Sardegna 2014/2020. Sostegno alle attività collaborative di Ricerca e sviluppo per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. L'articolo 7 "Termini e modalità di presentazione delle domande" prevede che "I progetti potranno avere una durata massima di 30 mesi".La seguente proposta di legge si compone di 4 articoli.
L'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto della presente legge.
L'articolo 2 definisce le modifiche all'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 20 del 2015.
L'articolo 3 contiene la norma finanziaria.
L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità e oggetto1. La presente legge modifica la legge regionale 5 agosto 2015, n. 20 (Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese Sardegna Ricerche, istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268)).
2. Tali modifiche sono finalizzate a superare le criticità relative all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 20 del 2015, che prevedono l'erogazione di un contributo solamente annuale della Regione per sostenere le attività di ricerca, di servizi all'impresa e di trasferimento tecnologico dei soggetti individuati dall'articolo 7 della medesima legge regionale, mentre i progetti nei suddetti settori necessitano di tempi più lunghi per una corretta concretizzazione.
Art. 2
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 20151. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2015 le parole "contributo annuale" sono sostituite con le parole "contributo biennale" e le parole "programma annuale di attività" sono sostituite con le parole "programma biennale di attività".
Art. 3
Norma finanziaria1. Dalla presente legge non derivano oneri finanziari aggiuntivi.
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).