CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 533

presentata presentata dai Consiglieri regionali
AGUS - COCCO Pietro - ZANCHETTA - GAIA - COLLU - MELONI Giuseppe - PINNA - COMANDINI - USULA

il 18 luglio 2018

Estensione delle agevolazioni regionali per i mutui prima casa alle unioni civili
e ai conviventi di fatto

***************

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con la proposta di legge s'intende intervenire per consentire l'equiparazione delle agevolazioni regionali concesse alle giovani coppie per l'accesso alla proprietà della prima casa di civile abitazione alle nuove formazioni sociali introdotte con i recenti interventi legislativi statali.

Infatti, con la legge n. 76 del 2016 recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" è stata istituita l'unione civile quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Le unioni civili sono costituite da persone maggiorenni dello stesso sesso, con dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, certificata da documento attestante l'intervenuta unione civile. Nei fatti, la norma prevede una forte equiparazione giuridica delle unioni civili con l'istituto del matrimonio.

La medesima legge ha, inoltre, disciplinato le convivenze di fatto, intendendo per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Il tema delle convivenze di fatto in passato è stato più volte affrontato, più dalla giurisprudenza che dal legislatore: con la legge n. 76 del 2016 oggi sono stabiliti nuovi diritti in favore dei conviventi di fatto, non previsti precedentemente nell'ordinamento giuridico che, seppur non siano della medesima portata di quelli previsti per le unioni civili, determinano un importante riconoscimento istituzionale e sociale, come ad esempio, in tema di diritto alla casa, il diritto al subentro nel rapporto di locazione. La legge n. 76 del 2016 prevede, inoltre, la facoltà dei conviventi di fatto di formalizzare la convivenza con apposita registrazione presso l'anagrafe del comune di residenza, e la possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

Alla luce delle recenti riforme brevemente sopra illustrate, i firmatari della proposta di legge intendono promuovere l'uguaglianza sostanziale stabilita con la legge n. 76 del 2016 nell'accesso ai contributi regionali erogati ai sensi della legge regionale n. 32 del 1985, così da consentire il manifestarsi dei positivi effetti sociali ed economici della citata riforma, anche nel settore dell'edilizia abitativa di competenza regionale, in particolare negli interventi per promuovere l'accesso alla proprietà della prima casa.

La Regione pubblica gli avvisi (permanenti) per l'attuazione degli interventi di promozione dell'accesso alla proprietà della prima casa di civile abitazione ai sensi della legge regionale n. 32 del 1985, prevedendo la concessione di contributi in conto interessi e a fondo perduto per la costruzione, l'acquisto e il recupero della prima casa di abitazione.

In particolare, i contributi consistono nella riduzione del tasso bancario di interesse, per 26 semestralità per i mutui trentennali e venticinquennali, per 20 semestralità per i mutui ventennali e quindicennali o per 14 semestralità per i mutui decennali:
a) nella misura del 50 per cento, per i percettori di reddito annuo fino a euro 27.638,34;
b) nella misura del 30 per cento, per i percettori di reddito annuo superiore a euro 27.638,34 e fino a euro 46.063,90;
c) nella misura del 50 per cento, per i percettori di reddito annuo superiore a euro 46.063,90 e per interventi di recupero e di acquisto con recupero di abitazioni situate sia nei "centri storici" o nei "centri matrice". Negli interventi di acquisto con recupero, la quota di mutuo destinata all'acquisto è ammessa entro il limite del 50 per cento di quella destinata al recupero;
d) nella misura del 70 per cento, per i percettori di reddito annuo fino a euro 46.063,90, per i mutui contratti dalle famiglie di nuova formazione "giovani coppie", ovvero a favore di interventi di recupero e di acquisto con recupero di abitazioni situate nei "centri storici" o nei "centri matrice". A tal fine costituiscono "giovane coppia" coloro i quali abbiano contratto matrimonio o costituito unione civile non oltre i tre anni antecedenti la domanda di agevolazione presentata alla Regione, ovvero intendano contrarre matrimonio o costituire unione civile entro un anno dalla data di presentazione della domanda stessa. In alternativa il contributo regionale può essere riconosciuto per una quota massima del 10 per cento, non eccedente euro 10.000, dell'importo del mutuo originariamente richiesto quale contributo a fondo perduto, oltre alla riduzione del tasso bancario di interesse nella misura del 50 per cento sulla residua quota dello stesso importo di mutuo.

La proposta di legge è finalizzata, pertanto, ad estendere ai conviventi di fatto le agevolazioni già previste negli avvisi pubblici predisposti recentemente dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici (a partire dall'anno 2017 sono state inserite le specifiche agevolazioni per le unioni civili) per le coppie di nuove formazione che abbiano contratto matrimonio o costituito unione civile.

Nell'articolo 1, comma 1, è stabilito che i programmi predisposti debbano contenere uguali agevolazioni tra le diverse tipologie di coppie conviventi, e nel comma 2 si prevede che gli avvisi pubblici in corso siano modificati e integrati secondo le previsioni della stessa legge.

Nell'articolo 2 si specifica che la norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 stabilisce i termini dell'entrata in vigore della legge.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Agevolazioni a unioni civili e conviventi di fatto per l'accesso alla proprietà della prima casa

1. I programmi per la concessione di contributi in conto interessi e a fondo perduto per la costruzione, l'acquisto e il recupero della prima casa di abitazione, realizzati dalla Regione ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa), e delle ulteriori disposizioni normative regionali in quanto compatibili, adottano criteri di assegnazione dei contributi che assicurano parità di agevolazioni tra:
a) i soggetti che abbiano contratto matrimonio,
b) i soggetti che abbiano costituito unione civile,
c) i soggetti conviventi di fatto, con le caratteristiche disciplinate nell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate in conformità con le previsioni della legge n. 76 del 2016.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua i programmi regionali già adottati secondo le previsioni del comma 1.

 

Art. 2
Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).