CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 532
presentata presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - CACCIOTTO - COCCO Pietro - COLLU - COMANDINI - COZZOLINO - DERIU - FORMA - MELONI Valerio - MORICONI - PINNA - PISCEDDA - SABATINI - TENDASil 18 luglio 2018
Norme in materia di artigianato e disciplina di hobbisti e creativi
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Il comparto dell'artigianato, raggruppando quelle imprese che producono direttamente con il proprio lavoro manuale, rappresenta uno dei pilastri fondamentali del nostro tessuto economico nell'intera isola e in particolare nelle aree interne della Sardegna.
Si tratta per lo più di imprese di micro, piccole e medie dimensioni, spesso ditte individuali, che per tradizione familiare o per passione personale intraprendono e tramandano capacità produttive e professionalità tradizionali per più generazioni.
Negli ultimi tempi la crisi economica ha messo in difficoltà l'intero settore con il coinvolgimento principale di alcuni comparti ed in particolare l'edilizia che per tanti anni ne ha rappresentato l'ossatura portante. Nonostante ciò, comunque, l'attività degli artigiani è rimasta sempre fondamentale per gli assetti economici e sociali della Sardegna.
Le scelte fatte negli ultimi anni di incentivare il sistema delle imprese nel suo complesso, abbandonando le leggi di settore che per anni hanno caratterizzato l'attività della Regione nella spesa dei fondi pubblici a favore dei settori dell'artigianato e del commercio, ha scontato momenti di incertezza che ancora non ci consente di esprimere un giudizio compiuto sulla strada intrapresa. Certo è che la ridotta dimensione media delle imprese e la difficoltà riscontrata nel sistema a fare rete ha rappresentato un ostacolo alla crescita del settore e, in particolare, nella capacità delle stesse a imporsi in questo nuovo contesto, dove i soggetti di dimensioni maggiori dimostrano più capacità di imporsi sul mercato, nel rapporto con il mondo del credito e nell'oramai fondamentale orizzonte dell'internazionalizzazione.
L'unico canale del credito rimasto esclusivo per il sistema dell'artigianato, i finanziamenti di Artigiancassa, ai sensi della legge 5 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione), rappresenta, anche per la sua adattabilità al sistema delle micro e piccole imprese e per la sua recente estensione al Leasing, un importante punto di riferimento per l'azione dell'assessorato regionale.
Oltre all'edilizia e alle attività ad essa più o meno collegate, impiantisti, idraulici, falegnami, carpentieri ecc., nel settore artigiano rivestono un ruolo importante, non solo dal punto di vista economico, l'artigianato artistico, i mestieri tradizionali e la produzione di abbigliamento su misura. Comparti questi ultimi che necessitano di alcune norme dedicate sia per la peculiarità delle attività esplicate sia per l'importanza anche storica, culturale e identitaria delle stesse.
Nella tradizione sarda i lavori manuali degli antichi mestieri hanno conservato un largo patrimonio di conoscenze detenute da chi quei lavori li svolge come attività lavorativa e da chi li prosegue per passione e tradizione familiare e personale.
Non tutte le attività artigiane, infatti, sono rimaste nel tempo economicamente sostenibili con l'avvento delle tecnologie e per molte i segreti delle lavorazioni sono rimasti custoditi dalle mani di pochi affezionati alle tradizioni popolari.
Con la riscoperta di ritmi di vita più naturali e con l'aumento del turismo, tantissime tradizioni e lavorazioni sono state riproposte e gradite dal pubblico come dimostra il successo delle sagre paesane spesso caratterizzate proprio dalla esposizione degli antichi mestieri e dei prodotti locali anche da soggetti diversi dalle imprese artigiane.
Appare, quindi, dovuta un'attenzione particolare all'artigianato artistico, ai mestieri tradizionali e alla produzione di abbigliamento su misura, per agevolarne il rilancio e la valorizzazione, ma anche per i riflessi e i collegamenti inscindibili, con importanti altri settori economici della Sardegna, turismo e agroalimentare in particolare. In quest'ottica appare determinante il riconoscimento dell'importanza con l'istituzione di una sezione dedicata nell'albo delle imprese, nonché la predisposizione di un programma di formazione degli addetti e di valorizzazione delle produzioni di qualità del marchio già istituito negli anni 80 e mai sufficientemente valorizzato.
Importante appare, in questo contesto, il riconoscimento delle professionalità anche come fattore determinante per stimolare i giovani all'apprendimento dei saperi nei mestieri e per garantire un ricambio generazionale alle imprese oltre a dare spazio alle innovazioni nel settore che dai giovani trae l'impulso maggiore.
Nella situazione di stallo che vive in questi anni il comparto si consolidano, peraltro, forme di disagio che, anche per via delle difficoltà economiche generali, conducono a forme abusive di esercizio dell'attività artigiana compromettendo la qualità dei servizi e dei prodotti dell'artigianato, nonché lo stesso equilibrio del sistema. Quest'ultimo risulta, infatti, fortemente minato da una situazione in cui la concorrenza sleale di chi produce e vende senza sottostare alle generali norme fiscali genera frustrazione, se non vere e proprie crisi di bilancio nelle imprese regolari.
Come detto interessati dalle riscoperte degli antichi mestieri sono soprattutto i settori dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura che il legislatore nazionale ha in gran parte elencato in allegato al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura), con la problematica che nelle esposizioni ha trovato spazio il larghissimo diffondersi delle attività di hobbisti e creativi.
Queste ultime hanno assunto nel tempo ruolo e dimensioni tali che le hanno poste spesso in netta contrapposizione con il sistema delle imprese. In Sardegna manca ogni forma di regolamentazione di queste attività per cui appaiono necessarie alcune norme in materia.
Norme necessarie sia per garantire l'attività di coloro che per hobby e passione scelgono di dedicarsi ad attività manuali di ingegno o ad attività di scambio di oggettistica di valore modico, senza mai sconfinare in attività produttiva di dimensione economica significativa e senza dover essere considerati come fuori legge, sia per fugare ogni dubbio tra le imprese artigiane e commerciali che vengano tollerate o promosse false attività produttive in spregio ad ogni regola di equità fiscale.
La mancanza di regolamentazione nelle proposte dei propri prodotti ha infatti spesso determinato situazioni di confusione tra artigiani, hobbisti e creativi consentendo a figure irregolari di occuparne i rispettivi spazi. Non è infatti giustificabile affermare di esercitare attività artigianali senza l'iscrizione nel registro delle imprese e non può essere un hobby vendere regolarmente produzioni proprie oltre il limite dell'occasionalità stabilita dalle norme fiscali.
Risulta, quindi, importante orientare azioni verso la valorizzazione delle attività artigianali per riconoscerne il lavoro e la tradizione e contrastare quei fenomeni di abusivismo che creano difficoltà alle imprese già in crisi economica. Inoltre, appare necessario disciplinare l'attività di quanti si dedicano ai lavori manuali e alla custodia delle tradizioni per offrire loro la possibilità di esercitare quel ruolo di diffusione di conoscenze in perfetta sintonia con le imprese artigianali.
Con la presente proposta di legge si avanzano azioni di tutela dell'artigianato, con particolare riferimento a quello artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, azioni di contrasto alle forme di abusivismo e si introduce la disciplina degli hobbisti e dei creativi.
Nel capo I "Disposizioni generali", all'articolo 1 sono inserite le finalità della legge e nell'articolo 2 le definizioni necessarie alla proposta.
Nel capo II "Azioni di tutela dell'artigianato", all'articolo 3 si propone l'istituzione di una sezione speciale dell'albo delle imprese per i settori dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura attribuendo alla Giunta regionale il compito di individuare i settori da inserire nella sezione speciale.
L'articolo 4 è dedicato al riconoscimento delle tecniche di lavorazione artigianale caratteristiche della Sardegna e per le quali si rende necessaria un'opera di salvaguardia.
Con l'articolo 5 si intende riattivare il percorso di utilizzo del marchio regionale dell'artigianato istituito con la legge regionale 27 aprile 1984, n. 14 (Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna), anche aggiornando il lavoro fatto in passato, e favorendo l'aggiornamento e la formazione degli artigiani interessati.
Nell'articolo 6 è programmata la formazione, prevedendo l'attivazione di corsi di formazione e di apprendistato per garantire personale specializzato, con un ruolo particolare affidato alla figura del maestro artigiano.
L'articolo 7 inquadra la qualifica del maestro artigiano nella duplice veste di soggetto abilitato alla formazione quando in possesso dei requisiti per l'insegnamento, e in quella di esperto delle lavorazioni di pregio sia con le tecniche caratteristiche della tradizione che con quelle legate ai disciplinari del marchio.
L'articolo 8 attribuisce alla sede delle imprese in cui esercita un maestro artigiano la possibilità di essere riconosciute quali botteghe artigiane.Nell'articolo 9 per la promozione e valorizzazione dell'artigianato si inseriscono nelle attività dell'Osservatorio del turismo, artigianato e commercio specifiche attività di analisi e studio al fine di impostare azioni di sviluppo.
L'articolo 10 promuove campagne di informazione sull'artigianato per la conoscenza dei mestieri sia tra gli studenti per il loro futuro nel mondo del lavoro, sia tra i cittadini per la qualità dei prodotti.
Con l'articolo 11 ai fini della tutela delle produzioni artigianali si adottano sistemi di controllo nella commercializzazione e si richiama all'uso appropriato della definizione di artigiano.
L'articolo 12 indica le linee di indirizzo per il contrasto all'abusivismo nell'artigianato e da mandato alla Giunta regionale per la predisposizione di un piano straordinario di controllo e vigilanza.
L'articolo 13 prevede azioni di monitoraggio per evidenziare i fenomeni di abusivismo e la stesura di protocolli di intesa utili alla condivisione dei dati per le azioni di contrasto.
L'articolo 14 contiene le direttive di attuazione del capo II.
Il capo III "Hobbisti e creativi" introduce la disciplina di tali attività nelle norme regionali. L'articolo 15 pone i limiti entro cui si può svolgere l'attività degli hobbisti e creativi. L'articolo 16 istituisce il registro regionale per gli hobbisti e creativi.
L'articolo 17 definisce l'abilitazione all'esercizio per hobbisti e creativi con l'iscrizione al registro, il rilascio del tesserino identificativo e la scheda di partecipazione alle manifestazioni che non potrà superare le 15 partecipazioni.
Nell'articolo 18 sono previste le regole per l'organizzazione di eventi dedicati a hobbisti e creativi con una pianificazione e programmazione regionale che possa promuoverne la presenza senza sovrapporla alle imprese artigianali.
L'articolo 19 definisce le regole che gli hobbisti e i creativi devono rispettare nella partecipazione alle manifestazioni a loro consentite.
L'articolo 20 dispone le sanzioni per gli hobbisti e i creativi in caso di violazione degli obblighi introdotti dalla presente proposta di legge.
L'articolo 21 contiene le direttive di attuazione del capo III "Hobbisti e creativi". Agli articoli 22 e 23 la norma finanziaria e l'entrata in vigore.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Disposizioni generaliArt. 1
Finalità1. La Regione con la presente legge tutela l'attività delle imprese artigiane per l'importanza economica e sociale del comparto e per il patrimonio storico e culturale che rappresentano; adotta misure di contrasto all'esercizio abusivo dell'attività artigianale; riconosce la valenza sociale degli hobbisti e dei creativi e ne disciplina il riconoscimento e le attività.
2. Per le attività delle imprese artigiane delle produzioni dei settori artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura sono individuate azioni finalizzate in particolare a:
a) garantire il riconoscimento e la valorizzazione della qualità delle produzioni;
b) tutelare le tecniche di lavorazione degli artigiani;
c) tutelare le produzioni riconosciute dalle contraffazioni e dalle produzioni abusive con la promozione e la valorizzazione del marchio regionale istituito con legge regionale 27 aprile 1984, n. 14 (Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna);
d) promuovere le produzioni nel mercato regionale, nazionale e internazionale;
e) favorire la formazione professionale e la diffusione delle conoscenze delle tecniche di produzione.3. Il contrasto all'esercizio abusivo dell'attività artigianale è messo in atto sia con azioni indirette di monitoraggio del fenomeno che con il potenziamento della vigilanza e del controllo.
4. Il riconoscimento degli hobbisti e dei creativi introduce la definizione di tali figure e i limiti delle attività che possono essere esercitate occasionalmente con una demarcazione rispetto all'attività professionale delle imprese artigiane.
Art. 2
Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per :
a) imprenditore artigiano: colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana così come definito dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato);
b) lavorazioni artistiche: le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale così come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura);
c) lavorazioni tradizionali: le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, così come definite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 288 del 2001;
d) abbigliamento su misura: l'attività di confezione e di lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente così come definita nel decreto del Presidente della Repubblica n. 288 del 2001;
e) hobbista: colui che colleziona, scambia, vende in maniera occasionale oggetti o beni;
f) creativo: colui che produce opere del proprio ingegno in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza vincolo di mezzi riproducendo oggetti ed opere di propria invenzione e creazione.
Capo II
Azioni di tutela dell'artigianatoArt. 3
Albo delle imprese e sezione dell'artigianato
artistico, tradizionale e abbigliamento su misura1. La Regione istituisce una sezione speciale dell'albo delle imprese artigiane per i settori dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 288 del 2001, al fine di tutelare quelli che caratterizzano le lavorazioni rappresentative della cultura sarda.
2. Le produzioni artigianali inserite nella sezione speciale di cui al comma 1 e tutelate dalla presente legge, sono individuate dalla Giunta regionale nelle direttive di attuazione di cui all'articolo 14.
3. Le imprese iscritte presso l'Albo delle imprese artigiane possono chiedere il riconoscimento di operatori del settore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura della sezione speciale.
4. Per il riconoscimento l'artigiano deve risultare iscritto all'albo delle imprese da almeno tre anni o dimostrare l'attività di produzione nelle lavorazioni artigianali nei settori della sezione speciale.
5. Con le direttive di attuazione di cui all'articolo 14 la Giunta regionale adotta la procedura per il riconoscimento delle imprese nella sezione speciale dell'artigianato artistico, tradizionale e abbigliamento su misura.
Art. 4
Produzione artigianale caratteristica
della tradizione sarda1. La Regione riconosce e tutela le tecniche di lavorazione artigianale caratteristiche della tradizione sarda per le quali adottare specifiche attività di salvaguardia e conservazione al fine di tramandarne la produzione e contrastarne la contraffazione.
2. L'Assessorato competente in materia, con la collaborazione delle associazioni di categoria, predispone l'elenco delle tecniche di lavorazione da tutelare e per le quali è necessario predisporre azioni specifiche.
3. Per le imprese artigiane che operano con le tecniche di lavorazione caratteristiche della tradizione sarda è istituito un sistema di identificazione.
4. Con le direttive di cui all'articolo 14, la Giunta regionale stabilisce la procedura per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 5
Marchio dell'artigianato sardo1. La Giunta regionale promuove e valorizza il marchio istituito con la legge regionale n. 14 del 1984 per l'artigianato sardo; in particolare:
a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale;
b) predispone e approva, anche aggiornando versioni esistenti, i disciplinari di produzione dei principali prodotti dell'artigianato sardo artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura;
c) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con altri settori e in particolare il settore del turismo;
d) al fine di favorire un adeguato aggiornamento professionale dei soggetti concessionari del diritto d'uso del marchio, e per favorire l'integrale e corretta applicazione dei disciplinari da parte delle imprese artigianali, promuove appositi interventi e seminari di assistenza tecnica e formazione professionale.3. La Giunta regionale con le direttive di cui all'articolo 14 approva le linee di indirizzo per le finalità di cui al presente articolo.
Art. 6
Formazione1. La Regione programma attività e corsi di formazione professionale e di apprendistato a cura degli enti accreditati anche sulla base delle previsioni di andamento del comparto indicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 9.
2. Le azioni di formazione sono indirizzate a garantire la disponibilità di personale specializzato per le imprese artigiane e a tutelare le tecniche di lavorazione con particolare riguardo alle caratteristiche della tradizione sarda di cui all'articolo 4.
3. Nell'attività di formazione un'importanza particolare è riservata al ruolo dei maestri artigiani di cui all'articolo 7.
Art. 7
Maestro artigiano1. La qualifica di maestro artigiano può essere attribuita agli operatori delle imprese artigiane che partecipano personalmente all'attività e che:
a) ottengano l'abilitazione alla formazione di cui all'articolo 6 avendo maturato significativa esperienza imprenditoriale e/o professionale e il possesso di adeguate conoscenze e capacità gestionali e pedagogiche;
b) esercitino l'attività di produzione artigianale raggiungendo livelli artistici di particolare pregio secondo le tecniche identificate ai sensi dell'articolo 4 o previste nei disciplinari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), presso imprese di artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura.2. Le modalità e la descrizione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono stabilite dalla Giunta regionale con le direttive di cui all'articolo 14.
Art. 8
Bottega artigiana1. La Regione riconosce come bottega artigiana la sede dell'impresa artigiana operante nel settore dell'artigianato artistico, tradizionale e del'abbigliamento su misura di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano.
2. Possono accedere alle procedure per il riconoscimento della bottega artigiana le imprese artigiane:
a) iscritte all'albo delle imprese artigiane in possesso del riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura;
b) di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano in possesso della qualifica di cui all'articolo 7.4. La Giunta regionale con le direttive di cui all'articolo 14 approva le procedure per il riconoscimento delle botteghe artigiane.
Art. 9
Promozione e valorizzazione dell'artigianato1. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio del turismo, dell'artigianato e del commercio, promuove specifiche attività di analisi e studio delle problematiche relative all'artigianato volte ad acquisire dati ed elementi informativi necessari per lo sviluppo, la qualificazione e la programmazione del settore anche per valorizzare i prodotti della tradizione sarda di cui all'articolo 4.
2. Le attività dell'osservatorio di cui al comma 1 sono dirette in particolare ai settori di cui all'articolo 3, comma 2, al fine di individuare le possibili azioni valide a incentivare lo sviluppo del settore anche nella formazione e nell'innovazione.
3. La Regione include l'informazione sui prodotti dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nelle campagne di comunicazione per la promozione della Sardegna in ambito turistico.
4. Tra le azioni per la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura è inclusa l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali compresa nelle attività delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo).
Art. 10
Informazione1. La Regione promuove campagne di informazione sull'importanza dell'attività delle imprese artigiane basate sul valore della conoscenza nelle arti e mestieri.
2. L'informazione di cui al comma 1 è tesa a:
a) fornire agli studenti dei percorsi professionali e tecnici gli elementi per un corretto approccio al mondo del lavoro e alle prospettive del fare impresa;
b) creare consapevolezza nei cittadini rispetto ai rischi legati ai servizi e alle opere eseguite da personale non qualificato evidenziando l'importanza della tracciabilità delle attività svolte dalle imprese registrate.
Art. 11
Tutela delle produzioni riconosciute
dalle contraffazioni e dalle produzioni abusive1. La Regione, al fine di garantire le produzioni delle imprese di artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, adotta sistemi di controllo e vigilanza delle forme di commercializzazione nei settori di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle manifestazioni dedicate a hobbisti e creativi, sono introdotte modalità di dissuasione dall'uso improprio delle definizioni di artigiano e maestro artigiano.
Art. 12
Azioni di contrasto all'abusivismo
nell'artigianato1. La Regione adotta linee di indirizzo per la predisposizione di azioni di contrasto all'abusivismo nelle attività artigianali e che creino le condizioni per:
a) monitorare il fenomeno delle attività abusive e sanzionare tempestivamente le irregolarità;
b) creare sinergie tra i soggetti svantaggiati dal fenomeno dell'abusivismo;
c) diffondere la conoscenza della regolare attività artigianale;
d) potenziare e innovare le attività di vigilanza e di controllo.2. È fatto divieto di adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato senza la prevista iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
3. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità competente la sanzione amministrativa con il rispetto delle procedure di cui alla legge 4 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. Al fine di contrastare le attività abusive e le forme di concorrenza sleale nelle attività artigianali la Giunta regionale con le direttive di cui all'articolo 14 predispone un piano straordinario di controllo e vigilanza nel comparto.
5. Al fine di attuare quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), le associazioni di categoria, gli enti pubblici e gli organismi di controllo, possono stipulare specifici protocolli d'intesa per la condivisione dei dati necessari sia alle procedure di monitoraggio che all'individuazione delle azioni di contrasto all'abusivismo da intraprendere.
Art. 14
Direttive di attuazione1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, artigianato e commercio, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione del presente capo II che individuano e disciplinano, in particolare:
a) i settori di cui all'articolo 3, comma 2, delle produzioni artigianali delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura tutelate dalla presente legge tra quelli contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura);
b) la procedura di riconoscimento per l'inserimento nella sezione speciale dell'albo delle imprese di cui all'articolo 3;
c) la procedura per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4;
d) le linee di indirizzo per il raggiungimento delle finalità legate al marchio di cui all'articolo 5;
e) le modalità e i requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano di cui all'articolo 7;
f) le modalità per il riconoscimento delle Botteghe artigiane di cui all'articolo 8;
g) la predisposizione di un piano straordinario di controllo e vigilanza di cui all'articolo 12.
Capo III
Hobbisti e creativiArt. 15
Attività degli hobbisti e creativi1. La Regione disciplina l'attività di hobbisti e creativi per la mostra e vendita delle proprie opere e ne riconosce il ruolo sociale e di animazione nelle comunità.
2. Per entrambe le categorie l'attività si intende occasionale e non costituisce una attività d'impresa, per cui:
a) non è ammessa la vendita di articoli acquistati e rivenduti tal quali, fatta eccezione per gli articoli usati, da collezione e di antiquariato minore;
b) non è consentito promuovere e vendere i propri prodotti su siti online con modalità che non siano riconducibili alla vendita occasionale.3. I soggetti di cui al comma 1 rispettano le norme sulla tutela e garanzia degli utenti e consumatori.
Art. 16
Registro1. La Regione istituisce il registro regionale per l'esercizio dell'attività di hobbista e creativo.
2. Il registro contiene sezioni distinte per hobbisti e creativi con gli elementi validi per l'identificazione e riconoscimento del titolare e quelli della categoria di produzione.
3. Il registro è pubblico e consultabile nel sito istituzionale della Regione.
4. La Giunta regionale con le direttive di cui all'articolo 21 stabilisce le modalità di istituzione e tenuta del registro.
Art. 17
Abilitazione all'esercizio1. Gli hobbisti e i creativi, per esercitare la propria attività sono tenuti all'iscrizione al registro di cui all'articolo 16.
2. Ai soggetti iscritti al registro è rilasciato un tesserino identificativo per la partecipazione agli eventi nei quali è consentita la loro presenza.
3. Al tesserino identificativo è abbinata la scheda di partecipazione agli eventi nella quale il titolare appone la registrazione dell'avvenuta partecipazione da parte dell'ente organizzatore.
4. Agli hobbisti e creativi è consentita la partecipazione a un numero massimo di 15 eventi all'anno. Nel caso l'evento si svolga in più giornate consecutive si intende un'unica partecipazione fino al limite massimo di tre giornate, oltre le quali è conteggiata una nuova partecipazione. Le manifestazioni esclusivamente espositive, nelle quali non è esercitata nessuna vendita, sono autorizzate in deroga a tali limiti e con l'espressa indicazione del carattere puramente espositivo.
5. I soggetti autorizzati da precedenti norme a carattere comunale ad esercitare l'attività di hobbista o di creativo sono regolarizzati ai sensi della presente legge.
6. É vietata la partecipazione degli hobbisti e dei creativi alle manifestazioni per le quali non sia espressamente prevista la loro presenza.
7. La Giunta regionale con le direttive di cui all'articolo 21 stabilisce i requisiti del tesserino e della scheda di partecipazione.
Art. 18
Regole di organizzazione1. Gli organizzatori di eventi, pubblici o privati, nei quali è prevista la partecipazione degli hobbisti e dei creativi predispongono, in sintonia con il comune sede dell'evento, procedure per consentire la registrazione dei partecipanti e l'esecuzione dei controlli da parte degli organi preposti. Le autorità incaricate della registrazione dei partecipanti ne garantiscono la tempestività e semplicità di effettuazione.
2. I dati dei soggetti registrati in occasione degli eventi sono trasmessi all'autorità competente alla tenuta del registro di cui all'articolo 16 e all'osservatorio di cui all'articolo 13.
3. La Regione, nell'ambito della pianificazione degli eventi regionali dedicati alla diffusione delle tradizioni popolari, coordina la programmazione annuale degli eventi dedicati a hobbisti e creativi al fine di promuoverne l'attività in sintonia con l'esigenza di contrastare la concorrenza nei confronti delle imprese artigiane e permettere il controllo, la vigilanza e il legale svolgimento delle fiere e mercatini per le vendite occasionali.
4. Nella programmazione degli eventi è fatto obbligo di predisporre un piano per la ripartizione degli spazi destinati alle categorie partecipanti.
5. La Giunta regionale con le direttive di cui all'articolo 21 disciplina lo svolgimento delle manifestazioni dedicate agli hobbisti e ai creativi.
Art. 19
Regole di partecipazione1. Gli hobbisti e i creativi nella partecipazione agli eventi programmati espongono il tesserino con i propri dati identificativi durante tutto lo svolgimento delle manifestazioni.
1. La scheda di partecipazione alle manifestazioni è registrata e regolarizzata, a cura del partecipante, da parte dell'autorità di cui all'articolo 18, comma 1.
2. Gli hobbisti e i creativi, per la partecipazione alle manifestazioni, allegano la scheda delle registrazioni di partecipazione l'elenco degli oggetti in vendita con il relativo prezzo. Per ogni partecipazione è stabilito il limite massimo di 1.000 euro di valore di prodotti vendibili e il prezzo massimo di 200 euro per il singolo oggetto. Con la scheda di partecipazione essi dichiarano di impegnarsi, in ogni occasione di esposizione al pubblico delle proprie opere o materiali, ad esporre sempre e ben visibili i prezzi di ciascun oggetto.
3. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia fiscale, gli hobbisti e i creativi si muniscono di apposito bollettario al fine di rilasciare una ricevuta per ogni transazione compiuta.
4. Le transazioni compiute sono riportate in apposito elenco che costituisce il riepilogo delle ricevute rilasciate.
Art. 20
Sanzioni per gli hobbisti e i creativi1. L'esercizio dell'attività in assenza di iscrizione al registro accertata dalle autorità competenti, da luogo la prima volta all'interdizione alla prosecuzione dell'attività in atto con comunicazione da effettuarsi all'ufficio competente alla tenuta del registro con la diffida a proseguire in assenza di iscrizione.
2. Il ripetersi della violazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione che prevede il sequestro della merce esposta.
3. La violazione di due volte della mancata iscrizione al registro comporta l'annotazione da parte dell'ufficio competente alla tenuta del registro e impedisce al trasgressore l'iscrizione nel registro per due anni a decorrere dalla data dell'ultima infrazione accertata.
4. La mancata esposizione dei prezzi, l'omesso rilascio di ricevuta e mancato aggiornamento dell'apposito elenco, la mancata esibizione del tesserino, la mancata vidimazione della scheda, salvo che ciò comporti la violazione di altre norme, comporta una sanzione amministrativa di 100 euro e nel caso di omessa esposizione dei prezzi, con l'obbligo a provvedere immediatamente pena l'interdizione a proseguire nell'esposizione.
5. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è individuata nella polizia locale del comune o unione dei comuni sede dell'evento.
Art. 21
Direttive di attuazione1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, artigianato e commercio, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione di cui al presente capo III che individuano e disciplinano, in particolare:
a) le modalità per l'istituzione e tenuta del registro regionale per gli hobbisti e i creativi di cui all'articolo 16;
b) i requisiti e le modalità di utilizzo del tesserino identificativo e della scheda di partecipazione di cui all'articolo 17;
c) la disciplina generale per lo svolgimento delle manifestazioni di cui all'articolo 18;
d) le modalità di gestione delle ricevute e dell'elenco di cui all'articolo 19.2. Le direttive di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.
Art. 22
Norma finanziaria1. L'applicazione della presente legge non determina nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 23
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).