CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 531
presentata presentata dai Consiglieri regionali
LAI - COCCO Daniele Secondo - PIZZUTO - ZEDDA Paolo Flavioil 17 luglio 2018
Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6
(Legge quadro in materia di consorzi di bonifica)***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Questa proposta ha come obiettivo la rivisitazione della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica), al fine di bilanciare tutele e garanzie degli operatori con contratto a tempo determinato dei consorzi di bonifica che, sulla scala dei diritti e delle certezze, sono quelli più indifesi e precarizzati.
Lo scopo è quello di perequare il loro status a quello dei lavoratori avventizi, finalizzato al reclutamento di personale altamente specializzato in grado di garantire una migliore qualità riguardo i servizi da erogare.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 6 del 2008 (Personale e uffici dei consorzi)1. Il comma 11 del'articolo 34 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica), è sostituito dal seguente:
"11. I consorzi di bonifica, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, prevedono l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno otto mesi di ciascun anno:
a) del personale che ha prestato a favore dei consorzi attività lavorativa con contratti a tempo determinato per almeno 390 giornate lavorative negli ultimi cinque anni, comprese le giornate incluse nei contratti già definiti e in essere alla data di approvazione della presente legge;
b) degli operai specializzati addetti al funzionamento di impianti o all'esercizio ed alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili, che hanno prestato a favore dei consorzi attività lavorativa con contratti a tempo determinato per almeno 390 giornate lavorative negli ultimi cinque anni.
Il personale di cui al presente comma può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, in attività di manutenzione del territorio e tutela ambientale. I posti vacanti nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica derivanti dalla cessazione, a qualsiasi titolo, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono coperti mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui al presente comma nel rapporto di uno a due. Costituisce titolo prioritario l'anzianità in servizio.".
Art. 2
Norma finanziaria1. I consorzi di bonifica provvedono all'attuazione della presente legge nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.