CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 530

presentata presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - COSSA - CRISPONI - MARRAS

il 17 luglio 2018

Modifica alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22 (Norme per l'approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

L'amianto è una fibra minerale, per lungo tempo utilizzata in edilizia come isolante e ritardante di fiamma, ma riconosciuta pericolosa per la salute dell'uomo, per cui ne è stata vietata l'estrazione, la lavorazione ed anche il suo commercio.

Nonostante da anni si stia cercando di eliminarne la presenza tramite la rimozione dei manufatti e lo stoccaggio in depositi dedicati, purtroppo ancora oggi sono presenti nelle abitazioni private coperture (lastre ondulate e tegole), controsoffitti, pannelli, tubazioni e serbatoi.

La rimozione è un'operazione costosa, che deve essere effettuata da imprese specializzate ed abilitate ad eseguire la bonifica e lo stoccaggio del materiale pericoloso. I privati, pertanto, non sono sempre in grado di affrontare le spese di bonifica e i manufatti permangono all'interno degli edifici con grave rischio per la salute delle persone.

Fino ad oggi la Regione, con la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22 (Norme per l'approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto), ha previsto di destinare risorse alle amministrazioni provinciali e città metropolitana per la concessione di contributi ai privati per interventi di bonifica da amianto nei propri immobili. Negli ultimi anni però gli enti intermedi, per una serie di vicissitudini derivanti dalla riorganizzazione del sistema degli enti locali, si trovano ad operare con gravi carenze di personale e di strutture e spesso non riescono ad adempiere a tutti i compiti a loro assegnati.

Per questi motivi la presente legge intende superare il passaggio delle risorse nelle casse delle amministrazioni provinciali, facendo sì che la Regione possa concedere i contributi ai comuni per trasferirli ai privati, così da semplificare e agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di tutelare e garantire la salute dei sardi.

É oramai noto da molto tempo come l'inalazione di fibre di amianto possa provocare nell'organismo umano manifestazioni patologiche soprattutto a carico dell'apparato respiratorio, che possono essere anche di origine neoplastica. Una relazione causa-effetto fra l'esposizione ad amianto e il cancro nell'uomo è stata confermata con sufficiente evidenza (strong) per i tumori della pleura, polmone, laringe e ovaio, ma è stata osservata un'associazione positiva con limitata evidenza (limited) anche per i tumori faringei, dello stomaco e del colon- retto.

Diventa quindi urgente un intervento regionale, agevole e snello, che possa facilitare l'eliminazione dell'amianto dai centri abitati così da scongiurare un aumento del casi di tumore, o comunque di gravi patologie, che mettano a rischio la salute e la vita dei sardi.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 7
della legge regionale n. 22 del 2005
(Contributi)

1. L'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22 (Norme per l'approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto) è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Contributi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere risorse finanziarie:
a) agli enti locali e loro consorzi, che effettuino interventi di bonifica da amianto su immobili o infrastrutture pubbliche; l'ammontare del contributo è pari al 100 per cento della spesa ammessa a finanziamento;
b) alle amministrazioni comunali al fine di concedere un contributo ai privati che effettuino interventi di bonifica da amianto nei propri immobili; l'ammontare del contributo può essere quantificato fino ad un massimo del 70 per cento delle spese ammesse a finanziamento.
2. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi di bonifica su manufatti contenenti amianto, le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare rilascio di fibre e di polveri e siano finalizzati all'inertizzazione e riciclo del materiale.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, con propria deliberazione determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2; la deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.".

 

Art. 2
Norma finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

 

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).