CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 524
presentata presentata dai Consiglieri regionali
AGUS - PISCEDDA - TOCCOil 22 giugno 2018
Risarcimento dei danni causati da eccezionali eventi meteorologici alle attività di pesca del Consorzio ittico Santa Gilla
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Con la presente proposta di legge s'intende intervenire urgentemente a supporto degli imprenditori ittici che operano nella laguna di Santa Gilla, che nel corso del mese di maggio 2018 hanno subito ingenti danni economici dovuti alle incessanti piogge cadute nel sud dell'isola.
La proposta è finalizzata a fornire un aiuto economico per la ripresa delle attività produttive danneggiate utilizzando il Fondo di solidarietà regionale della pesca, istituito con l'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca), che, in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale, prevede l'erogazione di contributi a copertura del danno, a favore dei pescatori singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Risarcimento dei danni causati da eccezionali eventi meteorologici alle attività di pesca del Consorzio ittico Santa Gilla1. Le risorse di cui Fondo di solidarietà regionale della pesca ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca), e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate, nella misura di euro 400.000, al risarcimento dei danni registrati a causa degli eventi atmosferici eccezionali del mese di maggio 2018 al Consorzio ittico Santa Gilla, alle cooperative che lo costituiscono e ai singoli soci delle stesse cooperative, in conformità alle disposizioni legislative nazionali e comunitarie che dichiarano compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. I risarcimenti di cui al comma 1 sono erogati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e/o dalle proprie competenti agenzie strumentali, avuto riguardo ai precedenti impieghi disposti a carico di tale Fondo di solidarietà.
3. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, approva un disegno di legge concernente l'attivazione di specifiche forme assicurative contro eventi eccezionali, anche di natura meteorologica, a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in relazione a straordinari eventi, anche di natura meteorologica.
Art. 2
Norma finanziaria1. Per le finalità stabilite dalla presente legge, il fondo di cui all'articolo 1 è incrementato di euro 400.000 per il 2018 a valere sulla missione 16 - programma 02.
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).