CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 522

presentata presentata dai Consiglieri regionali
SATTA - FASOLINO - COINU - GALLUS - LEDDA - LANCIONI - UNALI - MARRAS - SECHI

il 15 giugno 2018

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La situazione dell'organico del Consiglio regionale, come è noto, presenta allo stato attuale, forti criticità; infatti, alcuni servizi istituzionali risultano di difficile svolgimento, altri non si riescono a garantire in maniera ottimale per la insufficiente presenza del personale necessario da assegnare a tali incombenze e funzioni.

Rispetto alla pianta organica prevista a regime, n.161 figure, infatti, risultano in servizio attivo appena n. 127 dipendenti, con una vacanza effettiva in organico di n. 48 figure al netto delle unità ad esaurimento (fonte http://www.consregsardegna.it/Organigramma_testi_03.asp), numero che tuttavia è tendenzialmente destinato a salire nei prossimi mesi per effetto della progressiva andata in quiescenza, peraltro, distribuita nelle diverse qualifiche funzionali.

Gli ultimi concorsi pubblici in materia di reclutamento di personale (commessi, autisti, assistenti d'aula, resocontisti, ragionieri, funzionari) sono stati banditi nel 2003 (15 anni fa), mentre, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 10 dell'8 febbraio 2017, è stato indetto un concorso pubblico per esami per il reclutamento di n. 12 posti di referendario consiliare di IV livello funzionale. L'espletamento delle procedure, per ragioni diverse, allo stato attuale risultano in fase di stallo.

Già in precedenza, analogo concorso per 16 posti di referendario dirigente, bandito con decreto n. 2 del 17 gennaio 2014, è stato poi revocato con decreto n. 38 dell'11 novembre 2015.

Il reclutamento del personale da destinare all'espletamento delle funzioni e dei servizi istituzionali del Consiglio regionale ha assunto, oramai, carattere di assoluta urgenza, anche al fine di garantire tempi di risposta veloci e appropriati in ossequio alle nuove e stringenti normative, nonché alle legittime attese dei cittadini.

A tal fine, la proposta di modifica ed integrazione alla legge regionale n. 2 del 2014 è tesa a consentire al personale attualmente in servizio presso il Consiglio regionale, comandato presso i gruppi consiliari, già dipendente di strutture del sistema Regione e di altri enti pubblici, munito dei titoli e di esperienza professionale ed amministrativa pluriennale, in grado di sopperire alle esigenze derivanti dalla cronica carenza di personale, di poter essere trasferito a domanda, nei ruoli del personale dipendente del Consiglio regionale, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

In tale ottica, il nuovo articolo 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse del decreto legislativo n. 165 del 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come integrato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, e convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (noto come decreto Madia), reca intatta la disposizione del comma 2 bis, che recita: "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria".

A questa conclusione è recentemente pervenuta la Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 12559/2017, che ha fugato definitivamente ogni dubbio, precisando che la mobilità volontaria rappresenta un obbligo per la pubblica amministrazione, pena la nullità in caso di decisione diversa, in quanto la pubblica amministrazione non può esercitare alcun potere discrezionale sulla decisione tra procedura di mobilità o scorrimento di graduatorie concorsuali efficaci. Detta sentenza, sostanzia l'espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione, configurando, in tal senso, un vero e proprio obbligo per l'amministrazione procedente.

Tale istituto del comando, peraltro, è stato "storicamente" già utilizzato "all'impianto della struttura del Consiglio" dal primo legislatore regionale, con la legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7 (Provvedimenti per facilitare la organizzazione dei servizi del Consiglio regionale mediante comandi di personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici), dove all'articolo 1, è stato stabilito: "Le richieste di comando del personale di ruolo e non di ruolo appartenente alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici locali, necessario per la prima organizzazione dei servizi del Consiglio regionale, nei limiti dell'allegata tabella, sono effettuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale".

Sul piano della gerarchia delle fonti, rileva che il regolamento contenente "l'ordinamento giuridico del personale consiliare" approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 381 del 21 giugno 1979 e la cui denominazione è stata mutuata in "Regolamento del personale consiliare" con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 luglio 2000, e da ultimo con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 95 del 10 febbraio 2016, sia una competenza esclusiva, posta ai sensi dell'articolo 131 del regolamento Consiliare interno, in capo all'Ufficio di Presidenza, il quale organismo, in materia di personale dipendente, dispone di specifica autonomia decisionale.

L'istituto della mobilità e del trasferimento, seppur non espressamente contemplato nel regolamento del personale, può attuarsi con il "rinvio" di cui all'articolo 94, il quale prevede: "1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato e in quanto applicabili e compatibili a quelle contenute nella legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni."

Trova pertanto applicazione l'articolo 74 (Trasferimento ad altre amministrazioni) previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), e successive modifiche ed integrazioni, e come sopra detto dal decreto legislativo n. 165 del 2001 le cui disposizioni disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione.

La presente proposta, pertanto, dovrà sostanziarsi attraverso specifiche deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 131 del regolamento interno del Consiglio regionale, nel rispetto della sua autonomia decisionale.

Inoltre, non comporta nuovi aumenti di spesa a carico del bilancio del Consiglio regionale, in quanto tutte le figure vacanti in pianta organica hanno la relativa copertura finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2014
(Personale dei gruppi consiliari)

1. All'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5) è così sostituito:
"5. I dipendenti del Consiglio regionale di IV livello funzionale direttivo-referendari non possono essere comandati presso i gruppi consiliari".
b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma 7 bis:
"7 bis. Per le esigenze di copertura dei posti vacanti nella dotazione organica del personale del Consiglio regionale, è disposto, nei limiti delle disponibilità del bilancio del Consiglio e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il trasferimento, previa domanda individuale di mobilità, del personale di ruolo in posizione di comando, proveniente dal sistema Regione e da altri enti pubblici, attualmente in servizio presso i gruppi consiliari, su conforme deliberazione dell'ufficio di Presidenza di cui all'articolo 131 del regolamento interno del Consiglio regionale.
Al personale così trasferito, che mantiene integralmente l'anzianità di servizio maturata nell'ente di provenienza, si applicano gli istituti previsti sullo stato giuridico ed economico del personale del Consiglio regionale.
Le procedure, l'inquadramento in organico, l'anzianità di servizio, le mansioni, nonché le tabelle di comparazione tra le qualifiche di provenienza ed i livelli vigenti presso gli uffici del Consiglio regionale, sono disposte con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale, previa cessione del contratto individuale.
L'assunzione in servizio si conclude entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, preceduta da bando, nel limite dei posti effettivamente disponibili nella dotazione organica e, nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si dà preferenza a coloro che hanno maggiore anzianità di servizio in comando e nella pubblica amministrazione.
Eventuali domande di mobilità volontaria esterna, già pervenute agli uffici del Consiglio regionale, anteriormente al 31 dicembre 2017, se compatibili con la vigente pianta organica, a parità di titoli e anzianità di servizio, hanno la precedenza.".