CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 521

presentata presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - COSSA - CRISPONI

il 14 giugno 2018

Tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Le mutevoli condizioni del territorio della Sardegna, colline e pianura, montagne e fasce costiere, fertile o paludoso, granitico, vulcanico, argilloso, ed il sovrapporsi di migrazioni, popolazioni e culture con differenti usi, costumi, produzioni e approcci con la terra ospitante hanno reso la Sardegna unica ed irripetibile.

E l'insularità ha reso ancora più forte e sentito questo patrimonio comune, come forte e sentito è il rapporto che i sardi hanno con la loro terra, anche quando sono costretti ad abbandonarla per necessità. La Sardegna, anche quella a prima vista meno ospitale, può offrire tante risorse e possibilità, anche grazie alla ricca biodiversità che la contraddistingue e al sapiente adattamento che l'uomo ha saputo operare.

Nella nostra Isola l'uomo e la natura hanno, da sempre, vissuto in perfetta armonia.

Da millenni l'uomo non sfugge alle leggi della natura: le subisce, ma ne è pure complice. Nei tanti angoli dove ancora sopravvive la Sardegna che si confronta quotidianamente con la natura, questo rapporto appare ancora evidente, ma di non facile comprensione a chi è rigidamente orientato soltanto verso progresso e razionalità. Così più la natura è una sconosciuta, più le sue leggi universali vengono interpretate come barbarie, retaggio di primitività, per molti da eradicare e da combattere ed il rispetto totale, che sfocia nel sacrificio che ripaga, è visto come un paradosso intollerabile.

In Sardegna sopravvive chi ancora si lascia ispirare dal principio di poter disporre delle risorse solo utilizzandole con raziocinio e parsimonia; l'esperienza insegna a considerare le risorse come frutto di una natura benigna solo se essa stessa è curata e assecondata nelle sue leggi. Un pensiero che in Sardegna, più che altrove nel mondo occidentale, ha ancora una buona importanza nell'influenzare il dibattito e le scelte come il ricorso alla multifunzionalità, cioè allo sfruttamento qualitativo di tante risorse invece che a quello quantitativo di una sola. Insomma l'antitesi della monocoltura che tanti danni sta provocando al patrimonio delle biodiversità. Patrimonio che in Sardegna è incommensurabile, ma che necessita di equilibrio e tutela.

Un'esemplificazione della biodiversità sarda è l'ecosistema della quercia da sughero, regina e custode di una varietà numericamente e qualitativamente da primato. Le sugherete caratterizzano la Sardegna, sono il maggior scrigno di varietà vegetali e animali del Mediterraneo, fra i più importanti su scala planetaria. La quercia ben si presta ad accogliere la massima varietà: per la robustezza e profondità delle sue radici, che pescano nutrienti dai sottosuoli granitici per poi metterli a disposizione, trasformati, nel ciclo naturale; per la resistenza agli incendi, in un territorio in cui anche il fuoco ha alta incidenza. Questa resistenza agli incendi ne fa cingolo della rinascita post fiamme: la quercia protegge dal troppo caldo, dalle gelate e dalle raffiche di maestrale, la macchia che si rigenera e ne alimenta la ricrescita col suo humus. E ancora, la quercia mantiene umidità nei periodi siccitosi e trattiene il terreno nelle forti pendenze, essenziale per la tenuta idrogeologica. E offre le ghiande, principale alimento per tanti roditori, ungulati, volatili e bestiame domestico.

Le sue chiome a chiazze non coprono mai del tutto il terreno, permettendo il rigoglioso sviluppo della macchia mediterranea (lentisco, mirto, corbezzolo, ferula, euforbia, erica, filirea, cisto, alaterno, infinite varietà di erbe da pascolo e officinali, ecc.). Macchia che offre mille possibilità di rifugio e sostentamento alle innumerevoli specie che proliferano in un perfetto equilibrio con gli animali domestici, altra importante caratterizzazione e grande risorsa economica: capre, pecore, suini, vaccini, cavalli e asini. Quadrupedi questi ultimi che meritano particolare rispetto in Sardegna, quasi simbolo dell'Isola e dei suoi abitanti, caparbi, resistenti, testardi, e tanto utili in passato che ormai sono allevati solo in segno di gratitudine. Molte di queste specie sono endemiche e hanno sviluppato particolari caratteri perfettamente adattati all'ambiente Sardegna.

Ma sono davvero decine gli ambienti, e le specie che li popolano, che si susseguono, a volte sovrapponendosi. Grandi distese di olivastri e dei loro discendenti, gli ulivi, spesso principale motore dell'economia grazie all'altissima qualità dell'olio che si produce: ancora una volta la natura a prima vista difficile, quali le colline granitiche ad esempio, ripaga con eccellenza qualitativa; oscure foreste di lecci, che lasciano poi il passo alla roverella; la variegata vegetazione, e biodiversità animale, dei corsi fluviali, dei torrenti, degli stagni e delle paludi.

E la ricca agrobiodiversità, selezionata in millenni dall'uomo, vede punte di eccellenza in tutto il Campidano, o ai piedi dei principali massicci, il Gennargentu, il Monte Linas e il Limbara, e nelle colline che compongono gran parte del territorio. Eccellenze con varietà spesso uniche, carciofi, legumi, cereali, decine di ortaggi tipici, centinaia di tipologie di pere, mandorli, castagni e alberi da frutto, vitigni fra i primissimi ad essere addomesticati nel bacino del Mediterraneo, almeno dai tempi dei nuragici.

Ma biodiversità non è solo varietà di specie, è pure varietà di culture, stili, produzioni tipiche, abitudini comportamentali che sono state influenzate e suggerite dal territorio e dalle frequentazioni e sovrapposizioni di popoli. E anche questa varietà in Sardegna è ricca e affascinante: dalle costruzioni megalitiche alle influenze spagnole, pisane o piemontesi, dai ponti, le strade e i luoghi di villeggiatura degli "odiati" imperialisti romani alle contaminazioni medio orientali, dalle città costiere, avamposti di civiltà marinare del passato, ai castelli arroccati sulle montagne e sparsi in tutta l'Isola.

La fortuna di essere un'isola ne ha fatto una terra ricca di varietà tipiche e ha operato una costante difesa e preservazione del patrimonio naturale e della sua peculiarità, e al contempo la fortuna di essere crocevia ha incrementato consistenza e qualità di questa varietà, naturale e culturale. Neanche noi sardi conosciamo fino in fondo la Sardegna e le sue sfumature, tanto è ricca e spesso nascosta.

La biodiversità rappresenta un valore scientifico, culturale, sociale ed economico inestimabile; tutelarla significa assicurare un futuro migliore a tutti gli esseri viventi. La Sardegna rappresenta una ecoregione del Mediterraneo centrale che, assieme a Sicilia, Corsica e Malta, ospita 25.000 specie vegetali e circa il 75 per cento degli insetti europei, oltre ad un elevato numero di endemismi, cioè di specie animali o vegetali che si trovano solo in un particolare territorio.

La Sardegna è per sua natura e storia, ricca di endemismi. Sono 365 le piante vascolari endemiche su 3.000 specie presenti nell'Isola, di cui ben 183 endemiche esclusive. Anche tra gli animali vertebrati ci sono specie e sottospecie endemiche, senza contare gli invertebrati. Nell'insieme rappresentano un patrimonio unico, diciamo identitario.

Prendiamo le piante. La distribuzione spesso puntiforme di molte di esse è quasi una scommessa per il loro futuro. Basta infatti distruggere il sito di presenza e l'estinzione è dietro l'angolo. L'astragalo marittimo, una bella pianta con fiori dalla corolla rosa-violacea, vive soltanto in un'isola del Sulcis. Il fiordaliso di Coros è noto unicamente per una popolazione che vive su terreni rocciosi non lontano da Sassari. L'aquilegia nuragica vive esclusivamente in una gola interna tra Urzulei e Orgosolo e di questa bella pianta sopravvivono pochi esemplari, una manciata, anch'essi a rischio soprattutto per colpa del prelievo da parte dei collezionisti. Lo stesso vale per l'aquilegia di Barbagia, tra l'altro segnalata spesso nelle guide turistiche, con evitabili descrizioni puntuali dei siti di presenza. Anche il bel ribes sardo, piccolo arbusto dalle bacche rosse, vive in un ridotto areale del Supramonte. Molte specie sono tipiche di ambienti delicati, sotto continua pressione. La buglossa sarda, della famiglia delle borragini e dai fiori con corolla azzurro-candida, vive con pochi esemplari vicino ad Alghero. Anche la codolina di Sardegna, un'erba a cespo, è nota per sole due località.

Per salvaguardare questo immenso patrimonio serve intanto conoscerlo. Il lavoro straordinario dei ricercatori va supportato e incoraggiato. Poi occorrono misure di protezione attiva e progetti di conservazione sul campo. Le aree protette sono la via più veloce e sicura, anche se gli ostacoli e i tempi di istituzione sono imprevedibili. Ecco allora che la sensibilizzazione, la prevenzione, il rispetto delle leggi, vanno alimentati in tutte le forme di comunicazione. La bellezza di un luogo è fatta da mille e più particolari.

Con queste premesse, la presente proposta di legge intende fornire alla Regione autonoma della Sardegna uno strumento legislativo adeguato alla tutela, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità vegetale, costituita dalle entità vegetali autoctone non coltivate e dagli habitat naturali, e dell'agrobiodiversità, costituita dalle razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale.

In linea con quanto indicato nei documenti nazionali, europei e internazionali si intende la biodiversità nell'accezione di diversità e varietà della vita in tutte le sue forme, a tutti i livelli e in tutte le sue interazioni, includendo e comprendendo in essa la diversità genetica, la diversità degli ecosistemi, la varietà delle specie.

L'opportunità di uno strumento normativo che tuteli e valorizzi la biodiversità regionale, deriva dalla considerazione generale che dalla biodiversità dipendono processi fondamentali per il mantenimento dell'equilibrio naturale, come la depurazione delle acque, il riciclaggio dell'ossigeno e del carbonio. Ma anche processi sui quali si basa lo sviluppo di molte comunità locali e della società in generale, come la produzione degli alimenti, dei farmaci e la sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura.

Deriva, altresì, dalla considerazione che l'avvento di nuove tecnologie e il progressivo diffondersi di modelli agricoli vincolati a varietà con una base genetica molto stretta, rappresentano una nuova potenziale minaccia di contaminazione e di erosione genetica. Vista l'importanza che la Regione autonoma della Sardegna riconosce all'agricoltura ed alle produzioni agro-alimentari tipiche, si deve considerare che una perdita o una significativa riduzione della biodiversità non equivale semplicemente ad un depauperamento dell'ambiente, ma mette a rischio risorse naturali fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico di molte zone della Sardegna.

La proposta di legge considera e adotta gli obiettivi generali della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (United nations convention on biological diversity - CBD) ratificata dalla Conferenza delle nazioni unite su ambiente e sviluppo che si è tenuta a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e della normativa nazionale in materia.

In particolare, prevede che la Regione debba farsi carico della tutela e salvaguardia del patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici del proprio territorio sotto il profilo scientifico, culturale, ambientale ed economico, al fine di promuovere la sostenibilità e la gestione razionale degli ecosistemi agricoli, le comunità rurali che vi operano e le produzioni tradizionali.

A questo proposito è istituito, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, il Registro regionale della biodiversità agraria e alimentare, costituito da una sezione vegetale e da una zootecnica e microbica, al quale sono iscritte razze, varietà, popolazioni, ecotipi, cloni e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare e possono presentare proposte d'iscrizione enti e istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini. L'iscrizione di ciascuna varietà, razza o ceppo microbico è comunque subordinata all'istruttoria ed al parere favorevole espresso dalle commissioni tecnico-scientifiche con sede presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

È istituita, inoltre, la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia del patrimonio di varietà vegetali, razze e ceppi microbici locali di interesse agrario e alimentare del territorio sardo, gestita e coordinata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con il compito di mantenere in vita il patrimonio di varietà vegetali, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio sardo e, soprattutto, quello minacciato dal rischio di estinzione o erosione, attraverso la conservazione ex situ. Fanno parte della Rete gli agricoltori custodi e gli allevatori custodi, i soggetti che gestiscono le strutture per la conservazione ex situ ed altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta.

Sono riconosciuti agricoltore custode chi coltiva in azienda (on farm) e si impegna nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola, delle risorse genetiche di interesse agrario e alimentare del territorio sardo, soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, iscritte al registro regionale della biodiversità agraria e alimentare e allevatore custode chi alleva in azienda (on farm) e si impegna nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola, delle risorse genetiche animali del territorio sardo, soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. Entrambe le figure svolgono un ruolo di pubblica utilità a salvaguardia della diversità dei sistemi agricoli e del patrimonio di varietà e sono iscritti in appositi elenchi, gestiti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, la presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, della normativa nazionale e regionale ed in attuazione dei regolamenti comunitari in materia, riconosce e tutela la diversità del patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici del proprio territorio sotto il profilo scientifico, culturale, ambientale ed economico, al fine di promuovere la sostenibilità e la gestione razionale degli ecosistemi agricoli, le comunità rurali che vi operano e le produzioni tradizionali.

2. Le varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici locali appartengono al patrimonio naturale di interesse agrario ed alimentare della Sardegna; la Regione ne promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva attraverso la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia di cui all'articolo 9.

3. La Regione favorisce iniziative pubbliche e private volte alla conservazione, tutela, valorizzazione ed uso del patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici locali, con particolare riguardo per quelle a rischio di estinzione e di erosione genetica.

 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge sono considerate patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici di interesse agrario e alimentale del territorio:
a) popolazioni, unità tassonomiche, razze, varietà, ecotipi, ceppi microbici e cloni, autoctoni del territorio sardo;
b) popolazioni, unità tassonomiche, razze, varietà, ecotipi, ceppi microbici e cloni, alloctoni, introdotti da lungo tempo nel territorio sardo e integrati tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento e nei processi di trasformazione;
c) popolazioni, unità tassonomiche, razze, varietà, ecotipi, derivante dalle precedenti per selezione;
d) popolazioni, unità tassonomiche, razze, varietà, ecotipi già autoctoni, ma attualmente scomparsi dal territorio sardo e conservati in orti botanici, allevamenti, università o centri di ricerca anche non della Sardegna.

2. Ai fini della presente legge non sono considerate risorse genetiche autoctone le piante e gli animali transgenici, cioè ottenuti con tecniche di ingegneria genetica, in particolare riferite a quelle del DNA ricombinante.

 

Art. 3
Patrimonio di razze e varietà di interesse agrario e alimentare

1. La Regione, fermi restando i diritti degli agricoltori su ogni pianta o animale iscritto nel registro di cui all'articolo 4, riconosce il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali, rilevanti per la conservazione e la valorizzazione delle varietà, razze e ceppi microbici presenti nel territorio, ne promuove una più vasta applicazione anche con il consenso dei detentori di tale patrimonio, favorendo l'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla sua utilizzazione, all'interno delle medesime comunità locali, in attuazione dell'articolo 8 della Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni unite, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con la legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992) e dell'articolo 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

 

Art. 4
Registro regionale della biodiversità agraria e
alimentare della Regione Sardegna

1. Al fine di tutelare il patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici locali della Sardegna, in coerenza con l'articolo 1 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare), è istituito, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, il Registro regionale della biodiversità agraria e alimentare, costituito da una sezione vegetale e da una zootecnica e microbica, al quale sono iscritte razze, varietà, popolazioni, ecotipi, cloni e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare di cui all'articolo 2.

2. Il Registro regionale della biodiversità è organizzato secondo criteri e caratteristiche tali da renderlo omogeneo e confrontabile con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale, comunitario ed internazionale.

3. Il Registro regionale è pubblico e consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.

 

Art. 5
Iscrizione al registro regionale della biodiversità agraria e alimentare

1. L'iscrizione al registro regionale è effettuata a cura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012 (Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario), e dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 gennaio 2018, n. 1862 (Modalità di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).

2. Possono presentare proposte d'iscrizione enti e istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini. Alla proposta di iscrizione di ciascuna varietà, razza o ceppo microbico è allegata una scheda tecnica corredata di relativa documentazione storico-scientifica.

3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale può provvedere direttamente all'iscrizione al registro regionale avvalendosi del proprio personale per la redazione delle schede tecniche.

4. L'iscrizione è comunque subordinata all'istruttoria ed al parere favorevole espresso dalle commissioni tecnico-scientifiche di cui all'articolo 6.

5. Le modalità e procedure per l'iscrizione al registro regionale sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge di cui all'articolo 12.

 

Art. 6
Commissioni tecnico-scientifiche

1. Le Commissioni tecnico-scientifiche sono organi consultivi e propositivi e hanno sede presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. In particolare, svolgono i seguenti compiti:
a) esprimono il parere in merito all'iscrizione o alla cancellazione dal registro regionale della biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 4;
b) propongono le priorità e le tipologie di intervento per la tutela e conservazione del patrimonio di varietà locali, razze e ceppi microbici della Sardegna;
c) contribuiscono ad aggiornare l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 3 della legge n. 194 del 2015.

2. La Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale di interesse agrario e alimentare, nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, è composta da:
a) un dirigente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, che la presiede;
b) quattro esperti del mondo scientifico ed accademico del settore vegetale di interesse agrario;
c) tre rappresentanti degli agricoltori custodi, di cui all'articolo 8, designati dalle organizzazioni od associazioni che operano per la tutela del patrimonio vegetale sardo;
d) tre funzionari dell'Agenzia Laore esperti in materia.

3. La Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e microbico di interesse agrario e alimentare, nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, è composta da:
a) un dirigente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, che la presiede;
b) quattro esperti del mondo scientifico ed accademico in materia di risorse genetiche animali e ceppi microbici in agricoltura;
c) tre rappresentanti degli allevatori custodi, di cui all'articolo 8, designati dalle organizzazioni od associazioni che operano per la tutela del patrimonio zootecnico sardo;
d) tre funzionari dell'Agenzia Laore esperti in materia.

4. La partecipazione alle commissioni di cui ai commi 2 e 3 è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

5. Le commissioni si dotano di regolamenti interni per il loro funzionamento.

 

Art. 7
Conservazione ex situ del patrimonio delle razze e varietà locali della Sardegna

1. La tutela e la conservazione ex situ delle razze e varietà locali iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 4, è disciplinata dal regolamento di attuazione della presente legge di cui all'articolo 12 e può essere affidata, senza oneri e costi per la Regione, a soggetti pubblici o privati, di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture.

 

Art. 8
Agricoltore custode e allevatore custode

1. Ai fini della presente legge si definisce agricoltore custode chi coltiva in azienda (on farm) e si impegna nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola, delle risorse genetiche di interesse agrario e alimentare del territorio sardo, soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, iscritte al registro regionale della biodiversità agraria e alimentare, di cui all'articolo 4.

2. Ai fini della presente legge si definisce allevatore custode chi alleva in azienda (on farm) e si impegna nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola, delle risorse genetiche animali del territorio sardo, soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale) e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529 (Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza) e dalle disposizioni regionali in materia.

3. L'agricoltore custode e l'allevatore custode svolgono un ruolo di pubblica utilità a salvaguardia della diversità dei sistemi agricoli e del patrimonio di varietà vegetali, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio sardo.

4. L'agricoltore custode e l'allevatore custode sono iscritti in appositi elenchi, gestiti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, secondo le modalità disciplinate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 12.

5. La Regione provvede inoltre all'iscrizione dell'agricoltore custode e dell'allevatore custode alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 194 del 2015.

 

Art. 9
Rete di conservazione, tutela e salvaguardia

1. È istituita la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia del patrimonio di varietà vegetali, razze e ceppi microbici locali di interesse agrario e alimentare del territorio sardo, gestita e coordinata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, la quale svolge ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di varietà vegetali, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio sardo e, soprattutto, quello minacciato dal rischio di estinzione o erosione, attraverso la conservazione ex situ.

2. Fanno parte di diritto della rete di cui al comma 1 gli agricoltori custodi, gli allevatori custodi ed i soggetti che gestiscono le strutture per la conservazione ex situ di cui all'articolo 7.

3. Possono aderire alla Rete di cui al comma 1 altri soggetti pubblici o privati che siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di attuazione della presente legge di cui all'articolo 12.

 

Art. 10
Circolazione del patrimonio varietale e commercializzazione di sementi

1. Al fine di garantire un uso durevole del patrimonio di varietà locali di interesse agrario è consentita, tra gli aderenti alla Rete di cui all'articolo 9, la circolazione, senza scopo di lucro, di varietà iscritte al registro regionale, tesa al recupero, mantenimento e riproduzione di quelle a rischio di estinzione.

 

Art. 11
Conservazione della memoria storica

1. La Regione, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate alla diversità di varietà vegetali, razze e ceppi microbici locali che le comunità rurali sarde hanno storicamente praticato, può attivare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale, anche in concorso con enti locali, associazioni e altri soggetti, specifiche attività per il recupero e la conservazione della memoria legata alla diversità del patrimonio di interesse agrario.

2. La Regione, in concorso con gli enti locali o associazioni di produttori agricoli, può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale, campagne promozionali finalizzate alla conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte nel registro regionale e per lo sviluppo dei territori interessati.

3. La Rete regionale di cui all'articolo 9 può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale, l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 13 della legge n. 194 del 2015.

 

Art. 12
Regolamento di attuazione

1. Il regolamento di attuazione della presente legge, approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, contiene:
a) le modalità e le procedure per l'iscrizione al registro regionale del patrimonio di razze e varietà del territorio sardo, ai sensi dell'articolo 5;
b) i criteri in base ai quali le commissioni tecnico¬scientifiche di cui all'articolo 6 esprimono il parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione dal registro regionale della biodiversità agraria e alimentare;
c) le modalità di funzionamento e gli impegni che devono assumere le strutture per la conservazione ex situ di cui all'articolo 7;
d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione dell'agricoltore custode e dell'allevatore custode agli elenchi di cui all'articolo 8;
e) i requisiti per l'adesione alla Rete di cui all'articolo 9;
f) le attività di cui all'articolo 11.

 

Art. 13
Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), ad eccezione delle norme di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11, che entrano in vigore alla data di pubblicazione del Regolamento di cui al'articolo 12.