CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 514
presentata presentata dai Consiglieri regionali
FORMA - COZZOLINO - COCCO Pietro - CACCIOTTO - COLLU - COMANDINI - DERIU - MELONI Giuseppe - MORICONI - PINNA - PISCEDDA - SABATINI - SOLINAS - TENDASil 23 maggio 2018
Disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La Regione pur avendo già riservato una particolare attenzione alla problematica del Gioco d'azzardo patologico (GAP) mediante la previsione dell'implementazione dell'Osservatorio epidemiologico regionale per le dipendenze patologiche e mediante l'approvazione del Piano regionale GAP Sardegna (2017) con la messa a disposizione, per la sua attuazione, delle risorse del Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico decretate e ripartite nell'ottobre del 2016 dal Ministro della salute, risulta carente di una normativa organica che funga da cornice agli interventi sul tema.
Per tale motivo, unitamente ai dati allarmanti che si registrano in Sardegna sulla diffusione di patologie legate al gioco, è stata presentata la presente proposta di legge che detta disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo. Ancor più, si sentiva l'esigenza di normare la materia a seguito dell'inserimento della dipendenza da gioco d'azzardo tra i livelli essenziali di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
La proposta di legge si compone di 10 articoli e punta principalmente sulle campagne di informazione e di sensibilizzazione quale modalità più incisiva per prevenire e contrastare la diffusione di modelli culturali che invitano quotidianamente al gioco e alla ricerca spasmodica di una vincita aleatoria che dovrebbe cambiare la vita, ma che in realtà non fa altro che renderla un inferno e non solo al giocatore direttamente interessato, ma all'intero nucleo familiare.
L'articolo 1 individua le finalità della legge, che sono quelle di prevenire e contrastare la diffusione di dipendenze patologiche legate al gioco d'azzardo, di accrescere la consapevolezza del rischio correlato al gioco ancorché lecito e di salvaguardare le fasce più deboli della popolazione.
Con l'articolo 2 la Regione si dota strutturalmente del Piano regionale del gioco d'azzardo patologico (GAP) della Sardegna. Tale piano, di durata biennale, stabilisce le attività in ordine alla prevenzione, alla cura e riabilitazione dei soggetti problematici e patologici, nonché le azioni da porre in essere per l'implementazione dello stesso, sia di carattere regionale che di carattere territoriale. Prevede, inoltre, un apposito piano finanziario nel quale vengono riportate le risorse finanziarie assegnate alla Regione dal Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico, istituito presso il Ministero della salute in forza della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), articolo 1, comma 946)), le risorse intercettate dal Fondo sanitario e le ulteriori risorse regionali extra.
L'articolo 3 prevede l'istituzione di un apposito Osservatorio regionale del disturbo da gioco d'azzardo, le cui funzioni sono ad oggi ricomprese nell'Osservatorio epidemiologico regionale per le dipendenze patologiche, istituito con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale numero 19 del 20 aprile 2011, per la gestione di un sistema informativo di raccolta e trasmissione al Dipartimento politiche antidroga, di tutte le informazioni provenienti dalle strutture eroganti servizi per le dipendenza patologiche che operano sia nel servizio pubblico che nel privato sociale. Tale osservatorio ha principalmente il compito di monitorare il fenomeno del GAP in ambito regionale e svolgere le funzioni di cabina di regia e monitoraggio per la verifica dello stato di attuazione del Piano regionale del gioco d'azzardo patologico (GAP) della Sardegna.
L'articolo 4 prevede un'importante azione di informazione e di sensibilizzazione sui rischi legati al gioco d'azzardo messa in campo dalla Regione, la quale dedicherà particolare attenzione ai minori e ai soggetti socialmente ed economicamente più deboli. Si avvarrà a tal fine della più ampia collaborazione con tutti i soggetti pubblici, istituzionali, privati e del terzo settore operanti in campo nazionale e locale.
Una particolare importanza viene riconosciuta all'istituzione scolastica. L'articolo 5 prevede, infatti, che la Regione possa stipulare specifici protocolli di intesa al fine di introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado non solo le più generiche campagne di sensibilizzazione e di informazione previste per l'intera comunità regionale, bensì ulteriori progetti didattici che rappresentino agli studenti i rischi connessi al gioco e in cui loro stessi possano essere i protagonisti nel veicolare tale messaggio.
L'articolo 6 prevede l'istituzione della Giornata regionale contro il disturbo da gioco d'azzardo, quale occasione ulteriore per focalizzare l'attenzione pubblica regionale sui rischi correlati al gioco, mentre con l'articolo 7 viene prevista la possibilità di concedere il patrocinio della Regione ed eventuali contributi per iniziative culturali, sportive o di altro tipo che favoriscano la sensibilizzazione verso l'utilizzo responsabile del denaro e il contrasto al gioco d'azzardo.
Per tutto ciò che viene messo in campo per contrastare il fenomeno del GAP in Sardegna e per monitorare l'evoluzione del fenomeno, viene richiamata la centralità del Consiglio regionale con la previsione all'articolo 8 della trasmissione di una relazione annuale da parte della Giunta regionale, Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, alla Commissione consiliare competente.
La proposta di legge si chiude con la previsione finanziaria all'articolo 9 e con la disposizione della sua entrata in vigore a far data dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, così come stabilito dall'articolo 10.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di giochi pubblici e di contrasto al gioco d'azzardo patologico, al fine di prevenire e contrastare la diffusione di dipendenze patologiche legate al gioco d'azzardo, di accrescere la consapevolezza del rischio correlato al gioco ancorché lecito e di salvaguardare le fasce più deboli della popolazione, detta disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al "Disturbo da gioco d'azzardo".
Art. 2
Piano regionale del Gioco d'azzardo patologico (GAP) della Sardegna1. Al fine di contrastare i fattori di rischio legati ai comportamenti di gioco e di limitare i rischi e i danni alla salute correlati al gioco d'azzardo, in particolare nei soggetti più vulnerabili, la Regione si dota del Piano regionale del Gioco d'azzardo patologico (GAP).
2. Tale piano, deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, previo parere della competente Commissione consiliare, è revisionato ed implementato ogni due anni.
3. Il Piano regionale del Gioco d'azzardo patologico (GAP) della Sardegna contiene le attività che interessano l'intero contesto regionale in ordine alla prevenzione, alla cura e riabilitazione dei soggetti problematici e patologici, e le azioni sia di carattere regionale che di carattere territoriale da porre in essere per l'implementazione dello stesso.
4. Esso prevede, inoltre, un apposito piano finanziario nel quale sono riportate le risorse finanziarie assegnate alla Regione dal Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico istituito presso il Ministero della salute in forza della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), articolo 1, comma 946)), le risorse intercettate dal Fondo sanitario e le eventuali risorse regionali extra.
5. In sede di prima applicazione si tiene conto del "Piano regionale 2017 del Gioco d'azzardo patologico della Sardegna" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 51/22 del 17 novembre 2017 con la quale è stato programmato l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico assegnate alla Regione con decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2016.
Art. 3
Osservatorio regionale
del disturbo da gioco d'azzardo1. Presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale è istituito l'Osservatorio regionale del disturbo da gioco d'azzardo, le cui funzioni sono ad oggi ricomprese nell'Osservatorio epidemiologico regionale per le dipendenze patologiche.
2. L'Osservatorio regionale del disturbo da gioco d'azzardo monitora il fenomeno del GAP in ambito regionale e svolge le funzioni di cabina di regia e monitoraggio per la verifica dello stato di attuazione del Piano regionale del gioco d'azzardo patologico (GAP) della Sardegna.
Art. 4
Campagne di informazione e sensibilizzazione1. La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio regionale del Disturbo da gioco d'azzardo di cui all'articolo 3, predispone campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi legati al gioco d'azzardo.
2. Nel predisporre tali campagne, la Regione presta particolare attenzione ai minori e ai soggetti socialmente ed economicamente più deboli e può raccordarsi con soggetti pubblici, istituzionali, privati e del terzo settore operanti a livello nazionale, regionale e locale.
Art. 5
Ruolo dell'istituzione scolastica1. Nel riconoscere il ruolo di supporto che l'istituzione scolastica può esercitare per il contrasto del Disturbo da gioco d'azzardo, la Regione può stipulare accordi e/o protocolli di intesa con l'Ufficio scolastico regionale al fine di introdurre nelle scuole primarie e secondarie le campagne di cui al comma 1 dell'articolo 4 e predisporre ulteriori iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti i potenziali rischi connessi al gioco.
2. Nel predisporre tali iniziative didattiche, la Regione tiene conto, tra le altre, anche della metodologia "Peer education" (altrimenti definita "Prevenzione tra pari"), stimolando gli stessi coetanei-studenti a partecipare a concorsi di idee per realizzare progetti di comunicazione e prevenzione da divulgare nelle scuole.
Art. 6
Istituzione della "Giornata regionale
contro il Disturbo da gioco d'azzardo"1. La Regione istituisce la "Giornata regionale contro il Disturbo da gioco d'azzardo" quale occasione per focalizzare l'attenzione pubblica regionale sui rischi correlati al gioco.
2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione, previo parere della competente Commissione consiliare, individua la giornata da dedicare a tale scopo e il programma di iniziative da patrocinare e/o finanziare per il raggiungimento dei risultati attesi.
Art. 7
Contributi e patrocinio1. La Regione al fine di rafforzare gli interventi previsti dal Piano regionale del gioco d'azzardo patologico (GAP) può concedere il proprio patrocinio gratuito o accompagnato dall'erogazione di un contributo per tutte quelle iniziative culturali, ricreative, sociali e sportive che favoriscano la sensibilizzazione verso l'utilizzo responsabile del denaro e il contrasto al gioco d'azzardo.
2. Di contro, la Regione si impegna a vigilare e a negare il proprio patrocinio per tutte quelle iniziative culturali, ricreative, sociali e sportive che contengono e/o pubblicizzano attività che, ancorché lecite, favoriscono o inducano alla dipendenza da Gioco d'azzardo patologico.
3. Qualora la Regione abbia già patrocinato e/o concesso un contributo ad una iniziativa in cui sia rilevata l'attività di cui al comma 2, provvede al ritiro del patrocinio e alla revoca del contributo concesso.
Art. 8
Relazione annuale
della Giunta regionale al Consiglio regionale1. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta una relazione alla competente Commissione del Consiglio regionale sull'attività svolta in materia di Disturbo da gioco d'azzardo nel corso dell'anno precedente.
Art. 9
Norma finanziaria1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, quale cofinanziamento regionale per il Piano regionale del Gioco d'azzardo patologico (GAP) della Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, campagne di informazione e di sensibilizzazione, è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
3. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 2, Giornata regionale contro il Disturbo da gioco d'azzardo, è autorizzata la spesa complessiva di euro 70.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
4. La Regione provvede agli adempimenti previsti nei restanti articoli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
5. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento:
missione 12 - programma 04 - titolo 1 capitolo SC08.7059
2018 euro 40.000
2019 euro 40.000
2020 euro 40.000
missione 12 - programma 04 - titolo 1 capitolo di nuova istituzione: "Campagne di informazione e sensibilizzazione GAP"
2018 euro 40.000
2019 euro 40.000
2020 euro 40.000
missione 12 - programma 04 - titolo 1 Capitolo di nuova istituzione: "Giornata regionale contro il Disturbo da gioco d'azzardo"
2018 euro 70.000
2019 euro 70.000
2020 euro 70.000
in diminuzione:
missione 20 - programma 03 capitolo SC08.0024 (Fondo per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni normative)
2018 euro 150.000
2019 euro 150.000
2020 euro 150.000
Art. 10
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).