CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 512

presentata presentata dai Consiglieri regionali
COMANDINI - COLLU - DERIU - PINNA

il 22 maggio 2018

Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Nella presente proposta di legge è delineato un articolato programma di azioni positive dirette a prevenire e contrastare le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dalla loro identità di genere, l'obbiettivo è, quindi, quello di favorire il raggiungimento dell'uguaglianza tra le persone, con il coinvolgimento delle scuole, del mondo del lavoro, dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, delle istituzioni locali e delle associazioni.

Benché nella società italiana, nel corso degli anni, sia andata via via crescendo la consapevolezza che non si può assolutamente prescindere dai principi di autodeterminazione, di uguaglianza e di pari dignità sociale, come testimoniamo i tanti fatti di cronaca, spesso risultano ancora negati i diritti civili fondamentali e, dunque, c'è ancora tanta strada da fare per consentire ad ogni persona di vivere la propria affettività come meglio crede, e di manifestare il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere senza subire discriminazioni e/o violenze.

Le norme qui proposte intendono mettere la nostra Regione nella condizione di dare attuazione, nell'ambito delle proprie competenze, ai principi sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Naturalmente è una proposta perfettibile, ma non c'è dubbio, però, che costituisca un punto di partenza di valore, rappresenta un significativo impegno politico, sociale e legislativo per poter un giorno rendere possibile la totale accettazione delle persone in ragione dei diversi orientamenti sessuali.

La presente proposta di legge si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 enuncia i principi e le finalità da raggiungere.

L'articolo 2 promuove e favorisce l'integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del lavoro e della formazione.

L'articolo 3 indica gli interventi di competenza regionale in ambito scolastico.

L'articolo 4 richiama la responsabilità sociale delle imprese.

L'articolo 5 promuove la formazione del personale della Regione e degli enti.

L'articolo 6 indica gli interventi che l'ATS, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari devono promuovere in materia di orientamento sessuale e identità di genere.

L'articolo 7 promuove l'offerta di eventi culturali.

L'articolo 8 mira alla tutela delle famiglie e alla parità di accesso ai servizi pubblici e privati.

L'articolo 9 promuove la protezione, l'accoglienza, ed il sostegno alle vittime di atti di discriminazione e di violenza determinati in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

L'articolo 10 prevede l'istituzione di un Osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e di genere.

L'articolo 11 valuta l'opportunità, da parte della Regione, di costituirsi parte civile nei casi di violenza commessa contro una persona, a motivo dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

L'articolo 12 riporta la clausola valutativa sull'attuazione della presente legge.

L'articolo 13 reca la norma finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione riconosce che ogni tipo di discriminazione e violenza contro le persone, in ragione del loro orientamento sessuale o dell'identità di genere, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità personale e sociale, all'integrità fisica e psichica, e può costituire un pericolo per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto ad un'esistenza sicura, libera e dignitosa.

2. La Regione, in attuazione degli articoli 2, e 21 della Costituzione, degli articoli 1 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e nel rispetto della libera espressione e manifestazione di pensieri od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, individuali o assunte all'interno di organizzazioni o associazioni, garantisce la dignità ed il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.

3. La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con i comuni e con le altre istituzioni, politiche e misure per il superamento delle discriminazioni e per la prevenzione e il contrasto alla violenza, motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

4. La Regione garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi ed ai servizi di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

5. La Regione, per prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, favorisce la diffusione di una cultura della non discriminazione e sostiene le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, persegue l'integrazione tra le politiche scolastiche e formative e le politiche socio-sanitarie.

 

Art. 2
Integrazione sociale, formazione e lavoro

1. La Regione promuove e favorisce l'integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del lavoro e di sviluppo socio-economico, nel rispetto degli orientamenti sessuali e dell'identità di genere.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali, per quanto di propria competenza, operano per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, uguaglianza di opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro e nella riqualificazione, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.

3. La Regione, in particolare, attraverso i servizi per il lavoro garantisce opportune misure di accompagnamento al fine di supportare le persone che risultano discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità dí genere, nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e indirizzino le persone medesime agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua criteri e modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

 

Art. 3
Istruzione

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove, sostiene e organizza attività di formazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di contrasto degli stereotipi e dei ruoli di genere, e di prevenzione del bullismo motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

2. Le attività di cui al comma 1 sono rivolte anche a favore dei genitori degli studenti.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione attiva forme di collaborazione con il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il personale dei servizi pubblici socio-educativi, e socio-sanitari, e opera d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale.

 

Art. 4
Responsabilità sociale delle imprese

1. Ferme restando le norme statali e regionali in materia di divieto di discriminazione nei luoghi di lavoro, la Regione sensibilizza le aziende operanti sul territorio regionale affinché si dotino delle certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale.

2. Le associazioni senza scopo di lucro, iscritte nel registro del volontariato, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell’attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3), che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, sono da considerarsi parti interessate ai fini del monitoraggio sulla conformità agli standard di responsabilità sociale di cui al comma 1 in relazione alla presenza, nelle condizioni di lavoro presso le aziende, di eventuali forme di discriminazione determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

 

Art. 5
Formazione del personale della Regione
e degli enti locali e sanitari regionali

1. La Regione, gli enti locali e l'ATS, per quanto di propria competenza, promuovono l'adozione di modalità comportamentali ispirate alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere ed individuano la redazione di tali modalità nell'ambito dell'attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.

2. La Regione, gli enti locali e l'ATS, tengono conto delle finalità di cui all'articolo 1 nella redazione dei codici di comportamento dei propri dipendenti.

 

Art. 6
Interventi dell'Azienda per la tutela della salute
e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari

1. L'ATS e i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, con proprio personale, promuovono e assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di accettare ed esprimere il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, in particolare, nei confronti dei genitori per aiutarli ad esercitare il loro ruolo di educatori.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e per promuovere iniziative di elevato rilievo sociale sui temi della discriminazione e per individuare reti di solidarietà, i soggetti di cui al comma 1 attivano forme di collaborazione, rese a titolo gratuito, con le associazioni di cui all'articolo 4, comma 2.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, detta linee guida per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

 

Art. 7
Promozione di eventi culturali

1. La Regione e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'offerta di eventi culturali in grado di favorire l'acquisizione di una cultura della non discriminazione, anche nell'ambito dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.

2. La Regione e gli altri enti locali promuovono la redazione di linguaggi e di comportamenti ispirati alla considerazione ed al rispetto per ogni orientamento sessuale e identità di genere e ne individua l'adozione nell'ambito dell'attività di formazione del personale dei propri uffici ed enti.

 

Art. 8
Tutela delle famiglie
e accesso ai servizi pubblici e privati

1. In adempimento dell'articolo 2 della Costituzione, i diritti generati dalla legislazione regionale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, sono riconosciuti alle singole persone e alle famiglie, incluse quelle fondate su vincoli affettivi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di non discriminazione, opera per assicurare e garantire a ciascuna persona parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e per attuare il principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate, né somministrate in maniera deteriore in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

3. La Regione, inoltre, predispone una modulistica omogenea a disposizione dei cittadini per l'adeguamento alla istituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 39 e 40 della legge n. 76 del 2016 in ordine ai conviventi di fatto e promuove un'azione tesa ad estendere tali procedure a tutta la pubblica amministrazione.

4. In attuazione del comma 2, la Giunta regionale, con proprio atto, adotta linee guida e predispone azioni positive per raggiungere e garantire la parità di trattamento di ciascuna persona nell'accesso ai servizi.

5. I comuni esercitano funzioni di vigilanza e controllo, anche in termini di raccolta di informazioni, per l'attuazione delle finalità e delle azioni di cui ai commi 2 e 4.

 

Art. 9
Misure di contrasto
alla discriminazione e alla violenza

1. La Regione promuove la protezione, l'accoglienza, il sostegno psicologico e il soccorso alle vittime di atti di discriminazione e violenza determinati in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, in particolare:
promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione allo scopo di:
a) prevenire atti di violenza determinati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere in tutti gli ambiti, a partire da quello familiare e scolastico;
b) promuove, mediante l'utilizzo di personale adeguatamente qualificato, l'attivazione di centri di ascolto per la prevenzione della discriminazione e della violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere;
c) promuove protocolli d'intesa e altre collaborazioni con istituzioni locali e territoriali per prevenire e contrastare la discriminazione e la violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

3. La Giunta regionale definisce con proprio atto:
a) le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere a) e c);
b) le modalità per riattivazione dei centri di ascolto di cui al comma 2, lettera b) e le modalità operative per il funzionamento dei centri medesimi.

 

Art. 10
Osservatorio regionale
sulle discriminazioni e sulle violenze

1. La Regione istituisce, presso la struttura regionale competente, l'Osservatorio sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

2. L'Osservatorio è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
b) sei rappresentanti designati dalle associazioni iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 4 comma 2;
c) tre rappresentanti designati dalle associazioni delle famiglie;
d) due esperti nelle tematiche di cui alla presente legge scelti tra ricercatori e docenti delle istituzioni scolastiche e universitarie;
e) le consigliere di parità nominate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cosi come stabilito dal decreto legislativo 1 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), che ne disciplina il ruolo e le funzioni;
f) la commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne, istituita con la legge regionale 13 giugno 1989, n. 39 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne).

3. I componenti dell'Osservatorio, nominati dal Presidente della Regione con proprio decreto, restano in carica per la durata della legislatura e, comunque, sino alla nomina dei nuovi componenti.

4. L'Osservatorio:
a) provvede alla raccolta e all'elaborazione delle buone prassi adottate nel settore pubblico e privato;
b) raccoglie i dati e monitora i fenomeni legati alla discriminazione e alla violenza in Sardegna motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, anche trasmettendo all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) eventuali segnalazioni riguardanti atti discriminatori;
c) collabora con istituzioni, enti ed organismi e con esperti e professionisti per prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza dovuti all'orientamento sessuale ed all'identità di genere e per dare attuazione alla presente legge.

5. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative dell'Osservatorio e individua le strutture regionali chiamate a collaborare nell'esercizio delle funzioni dell'Osservatorio.

 

Art. 11
Costituzione di parte civile

1. La Regione valuta l'opportunità di costituirsi parte civile nei casi di violenza commessa contro una persona a motivo dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, che siano di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, come in altri casi di violenze o discriminazioni, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione contro tali tipi di violenza o discriminazione.

 

Art.12
Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti per il superamento delle discriminazioni e per la prevenzione e il contrasto alla violenza, motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, avvalendosi anche dell'Osservatorio di cui all'articolo 10, trasmette al Consiglio regionale una relazione illustrativa sul fenomeno delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere nella nostra regione e sullo stato d'attuazione della presente legge. Tale relazione contiene, inoltre, informazioni sui seguenti aspetti:
a) le azioni e le misure poste in essere dalla Regione per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale e di inserimento al lavoro;
b) le iniziative di cui all'articolo 3 attivate dalla Regione per la formazione del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;
c) gli interventi di cui all'articolo 6 realizzati dall'ATS e dai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;
d) le azioni positive realizzate dalla Giunta regionale per raggiungere e garantire il riconoscimento della parità di trattamento, con particolare riferimento all'accesso da parte delle singole persone e delle famiglie ai servizi, azioni e interventi;
e) le iniziative realizzate ai sensi dell'articolo 7 per la promozione di eventi culturali riguardanti la non discriminazione in materia di orientamento sessuale e identità di genere.

3. La Giunta regionale nella relazione di cui al comma 2 rende conto anche degli interventi realizzati ai fini dell'attuatone delle misure previste dall'articolo 9.

 

Art. 13
Norma finanziaria

1. Gli oneri previsti per l'attuazione della presente legge sono stimati in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito della missione 12 (Politiche sociali) - programma 02 - titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2018-2020; in diminuzione al capitolo SC.08.0024 (FNOL), missione 20 - programma 03.

 

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).