CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 511

presentata presentata dai Consiglieri regionali
FUOCO - TRUZZU - ORRÙ - LAMPIS

il 22 maggio 2018

Disposizioni in materia di assegni vitalizia e di reversibilità dei consiglieri regionali eletti fino alla XIV Legislatura

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Premesso che, in relazione alla grave crisi economica perdurante nel nostro Paese, la politica deve adoperarsi per adottare misure di armonizzazione della spesa pubblica valutando, le condizioni dell'economia reale per la realizzazione di obiettivi che apportino prospettive di miglioramento in campo economico e sociale.

Che tutti i cittadini sono stati chiamati a partecipare, in relazione alle proprie capacità, al risanamento dei conti pubblici sostenendo sacrifici che si protraggono temporalmente in vista di un positivo ciclo economico.

Che la pubblica amministrazione, a seguito dei processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza ha provveduto alla razionalizzazione della spesa pubblica adottando provvedimenti finalizzati alla riduzione degli alti livelli di indebitamento pubblico.
Che l'articolo 2 della Costituzione esalta il concetto solidaristico mediante l'instaurazione di forme di cooperazione altruistica per la salvaguardia degli interessi collettivi.

Valutato che con deliberazione n. 147 del 17 novembre 2011 l'Ufficio di Presidenza ha stabilito che dalla XV Legislatura per i consiglieri regionali le norme sull'assegno vitalizio, non troveranno più applicazione e che per coloro che fossero rieletti nella XV o in legislature successive non si produrranno effetti economici rispetto a quanto maturato in ordine all'assegno vitalizio.

Constatato, altresì, che con legge regionale del 13 giugno 2012, n. 12 si è ridotta l'indennità di carica nella misura del 30 per cento e la diaria nella misura del 20 per cento e, successivamente, con legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2, si sono rivalutati gli emolumenti dei consiglieri ed eliminati i contributi ai gruppi consiliari determinando un notevole risparmio di spesa.

Considerato che alcune regioni hanno applicato il contributo di solidarietà ai vitalizi degli ex consiglieri regionali e agli assegni vitalizi di reversibilità ispirandosi al carattere della ragionevolezza e discontinuità, nonché al criterio solidaristico e di equità.

Visto il regolamento della cassa di previdenza per i consiglieri regionali che hanno esercitato il mandato fino alla XII Legislatura (13 luglio 2004) come disposto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 281 del 10 febbraio 2004 e il regolamento per gli assegni vitalizi dei consiglieri regionali eletti fino alla XIV Legislatura (approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 21 marzo 2000, e successive modifiche ed integrazioni) con i quali si applicano disposizioni per la corresponsione degli assegni vitalizi e degli aventi diritto agli assegni vitalizi di reversibilità.

Ritenuto che sia doveroso partecipare alla spesa pubblica in rapporto alle proprie capacità reddituali e, in ottemperanza al disposto dell'articolo 2 della Carta costituzionale, all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Che sia opportuno, pertanto, in linea con quanto evidenziato applicare un contributo di solidarietà ai vitalizi e agli assegni vitalizi di reversibilità degli ex consiglieri, nonché modificare la percentuale dell'assegno di reversibilità dovuto agli aventi diritto.

Si propone che le risorse rinvenienti dalla minore spesa da sostenere per l'erogazione degli assegni di reversibilità, come previsto dai suddetti regolamenti, nonché le risorse rinvenienti dal contributo di solidarietà da applicarsi ai vitalizi e agli assegni di reversibilità, siano utilizzate per la costituzione di un fondo destinato a copertura di oneri contributivi per l'assunzione, da parte di imprese, di soggetti disoccupati capofamiglia di nuclei familiari monogenitoriali con minori a carico alla data del 31 dicembre 2017.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Riduzione percentuale assegno vitalizio di reversibilità coniuge e aumento percentuale assegno figli a carico

1. Al coniuge superstite dell'ex consigliere regionale senza figli avente diritto all'assegno, esso è corrisposto nella misura del 60 per cento.

2. Al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno, è corrisposto, a partire dal 60 per cento, un aumento progressivo nella misura del 15 per cento per ogni figlio fino alla concorrenza del 100 per cento.

3. L'aumento progressivo del 15 per cento spetta al coniuge superstite anche per gli orfani, maggiorenni studenti universitari fino al compimento del ventiseiesimo anno d'età.

 

Art. 2
Riduzione dell'assegno vitalizio e di reversibilità

1. Gli assegni vitalizi erogati a favore dei consiglieri regionali cessati dall'incarico, e loro aventi titolo, disciplinati dal "Regolamento della cassa di previdenza per i consiglieri regionali", approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 312 del 30 marzo 1989, e successive modifiche e integrazioni, e dal "Regolamento per gli assegni vitalizi dei consiglieri regionali eletti fino al XIV legislatura", approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 21 marzo 2000, e successive modifiche e integrazioni, sono ridotti per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge nelle seguenti misure:
a) 10 per cento se di importo inferiore a euro 2.500;
b) 15 per cento per gli importi eccedenti euro 2.500.

 

Art. 3
Destinazione dei risparmi di spesa

1. Le risorse rinvenienti sia dalla minore spesa da sostenere per l'erogazione degli assegni di reversibilità sia dal contributo di solidarietà dei vitalizi e degli assegni di reversibilità saranno utilizzate per la costituzione di un fondo destinato a copertura di oneri contributivi per l'assunzione da parte di imprese, di soggetti disoccupati capofamiglia di nuclei familiari monogenitoriali con minori a carico alla data del 31 dicembre 2017.