CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 508

presentata presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - TENDAS - CRISPONI - MORICONI - ANEDDA - GAIA - CONTU - TEDDE - LEDDA - RUBIU

l'8 maggio 2018

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Le prospettive di sviluppo del turismo affidate alla legge regionale 20 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) devono concretizzarsi con l'attuazione delle azioni previste e l'evolversi della normativa nazionale di riferimento comporta la necessità di adeguarne i contenuti.

Il modello di governance disegnato dalla legge regionale n. 16 del 2017, prevede la costituzione di una società che consenta, sotto un'unica regia, la definizione e la gestione della destinazione Sardegna e nella quale gli attori privilegiati sia pubblici che privati, essendo parte di un organismo unico, hanno il compito di cooperare alla definizione e costruzione del prodotto turistico, determinando la giusta collaborazione dei soggetti coinvolti.

In tale contesto essi ottimizzano i loro apporti in termini di risultato, creando offerte coordinate e finalizzate ad incrementare i flussi turistici anche attraverso il superamento dei limiti infrastrutturali legati all'insularità, assumendosi al contempo la responsabilità di quanto realizzato.

Per consentire tutto ciò è indispensabile che, alla luce delle recenti riforme apportate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), l'esigenza di acquisire le competenze anche degli attori privati, sia espressamente definita dal legislatore, il quale, in armonia, con quanto previsto dalle direttive comunitarie 2015/23/UE, 2015/24/UE e 2015/25/UE, deve espressamente prescrivere che i soggetti di natura privatistica, obbligatoriamente entrino nella società pubblica.

Come anche la più recente giurisprudenza ritiene, la semplice autorizzazione legislativa all'ingresso dei soggetti privati non è sufficiente a consentire il mantenimento delle caratteristiche conformizzanti le società in house. É necessario, quindi, che la legge specifichi espressamente l'obbligatorietà della loro presenza nell'assetto societario in quanto soggetti in grado di incidere in senso positivo sui gap infrastrutturali dati dall'insularità.

Altro punto della legge regionale sul turismo che risulta da aggiornare è l'elenco delle denominazioni delle strutture ricettive per l'avvenuta definizione a livello nazionale della tipologia dei "condhotel" con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 13 del 22 gennaio 2018, e permettere così che le direttive di attuazione della legge regionale n. 16 del 2017 ne possano disciplinare la classificazione.

Con la presente legge si vogliono quindi recepire disposizioni provenienti da norme nazionali e all'articolo 1 si modifica l'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2017 con l'espressa partecipazione della Regione e dei privati alla gestione della destinazione Sardegna.

All'articolo 2 si modifica l'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2017 per l'inserimento tra le denominazione delle strutture ricettive del termine "condhotel".

Nell'articolo 3 si modifica l'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017 con l'aggiunta di un comma contenente la definizione dei "condhotel".

Nell'articolo 4 è prevista una variazione al bilancio di previsione della Regione 2018-2020 per assegnare al titolo 3 della missione 07 programma 01 i fondi necessari alla gestione della destinazione Sardegna.

Nell'articolo 5 è prevista l'entrata in vigore della legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 7
della legge regionale n. 16 del 2017
(Destinazione Sardegna DMO)

1. Al comma l dell'articolo 7 della legge regionale 20 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia ai turismo) sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "possono partecipare" sono sostituite dalle seguenti: "partecipano la Regione Sardegna e";
b) dopo le parole "soggetti pubblici e privati", sono aggiunte le parole "al fine di integrare azioni capaci di superare i deficit infrastrutturali derivanti dall'insularità, creare offerte coordinate e incrementare i flussi turistici".

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 13
della legge regionale n. 16 del 2017
(Denominazione delle strutture ricettive)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2017, dopo le parole"alberghi residenziali", è aggiunta la parola: "condhotel,".

 

Art. 3
Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 16 del 2017
(Definizione delle strutture ricettive alberghiere)

1. All'articolo 14 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Sono "condhotel" le aziende aperte al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare il quaranta per cento del totale della superficie netta destinata alle camere.".

 

Art. 4
(Variazione al bilancio di previsione
della Regione 2018-2020)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

missione 07 - programma 01 - titolo 1
2018 euro 260.000

in aumento

missione 07 - programma 01 - titolo 3
2018 euro 260.000

 

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).