CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 506

presentata presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - CRISPONI - LEDDA - TEDDE - ANEDDA - COMANDINI - CONTU - DESINI - GAIA - LAMPIS - MORICONI - RUBIU - TENDAS - DESSÍ - MELONI Valerio - USULA - SABATINI - MANCA Pier Mario - LAI - DEDONI - COLLU - COCCO Daniele Secondo - SOLINAS Antonio - MELONI Giuseppe - COCCO Pietro - ZANCHETTA

il 18 aprile 2018

Norme per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento
di prodotti agricoli esclusivamente aziendali

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

L'agricoltura sarda si articola in un elevato numero di imprese prevalentemente di piccola dimensione che rappresentano un tessuto produttivo diffuso in tutto il territorio isolano e in particolare nelle zone interne.

Obiettivo della presente legge è la creazione delle condizioni per la salvaguardia di questo tessuto produttivo anche agevolando la lavorazione, trasformazione e confezionamento delle produzioni agricole di aziende di piccole dimensioni al fine di consentire un incremento di valore aggiunto delle stesse.

Allo scopo si intende promuovere ogni azione tesa a garantire la permanenza e la valorizzazione delle piccole unità produttive, nonché ad avvicinare il consumatore al produttore valorizzando tutte quelle pratiche tradizionali ed identitarie tipiche delle comunità rurali.

A tal fine, pur nella osservanza delle normative in materia di igiene degli alimenti, vengono adottate delle norme semplificate che consentono agli agricoltori di lavorare, trasformare e confezionare i propri prodotti per la vendita diretta in azienda e nel mercato locale.

Nell'articolo 1 viene specificato l'oggetto della legge con l'indicazione degli obiettivi e dei limiti operativi.

All'articolo 2 sono definiti alcuni termini inerenti lo svolgimento delle attività.

Nell'articolo 3 si individuano i destinatari e le modalità di inizio dell'attività.

Gli articoli 4 e 5 trattano le caratteristiche e le tipologie dei locali aziendali destinabili alle attività oggetto della presente legge.

L'articolo 6 prevede la predisposizione di apposite direttive da parte della Giunta regionale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Oggetto

1. La Regione, allo scopo di favorire l'attività delle piccole aziende agricole e sostenere lo sviluppo delle aree rurali specie nelle zone interne, promuove e agevola la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento in azienda di limitate quantità di prodotti di esclusiva produzione aziendale e destinati al consumo presso l'azienda stessa e alla sola vendita diretta nel mercato locale.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e, in particolare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale.

3. Nelle lavorazioni e trasformazioni possono essere utilizzati spezie, ingredienti minimi e additivi necessari alla conservazione dei prodotti e non producibili in azienda.

 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) vendita diretta: vendita al dettaglio, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57);
b) mercato locale: il territorio della provincia in cui insiste l'azienda agricola e le province contermini.

 

Art. 3
Destinatari e inizio attività

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati a:
a) imprenditori agricoli singoli e associati di cui all'articolo 2135 del codice civile;
b) coltivatori diretti singoli e associati di cui all'articolo 2083 del codice civile.

2. L'imprenditore che intende avviare le attività di cui all'articolo 1, comma 1, presenta la notifica ai fini della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, presso lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) del comune in cui ha sede legale l'impresa.

 

Art. 4
Caratteristiche dei locali

1. I requisiti edilizi dei locali aziendali o dell'abitazione destinati alle lavorazioni, trasformazioni e confezionamento dei prodotti agricoli, sono quelli previsti per gli edifici ad uso residenziale del comune in cui ha sede l'impresa, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici.

2. I requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature sono specificati nelle direttive di attuazione di cui all'articolo 6, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di flessibilità di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004.

3. La destinazione di un locale alle attività di cui al comma 1 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso.

4. Non sono ammessi locali destinati ad esclusivo uso abitativo se ubicati all'esterno dell'azienda agricola.

 

Art. 5
Tipologie di locali

1. Per le lavorazioni, le trasformazioni ed il confezionamento dei prodotti aziendali, può essere utilizzata la cucina di civile abitazione, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dalle direttive di cui all'articolo 6 e purché le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso domestico del locale.

2. Per lo svolgimento delle diverse fasi di lavorazione dei prodotti aziendali può essere utilizzato un locale polivalente.

3. Le attività nei locali di cui ai commi 1 e 2 sono svolte alle seguenti condizioni:
a) essere effettuate in tempi diversi ed intervallate da operazioni di pulizia e disinfezione, in modo da evitare pericoli per gli alimenti, con particolare riferimento alle contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico;
b) possono anche interessare prodotti agricoli diversi tra di loro; in tal caso esse sono effettuate in momenti distinti, attuando, tra una lavorazione e la successiva, adeguate operazioni di pulizia e disinfezione, atte ad eliminare ogni possibile pericolo di contaminazione;
c) le tempistiche e le modalità di separazione di cui alle lettere a) e b) sono accuratamente descritte nel piano di autocontrollo le cui linee guida sono stabilite nelle direttive di cui all'articolo 6.

 

Art. 6
Direttive di attuazione

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta degli assessorati competenti, sentite le associazioni di categoria dei computi dell'agricoltura e del commercio maggiormente rappresentative, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l'elenco degli ingredienti e degli additivi di cui all'articolo 1, comma 4;
b) i requisiti dei locali di cui all'articolo 4;
c) le linee guida per la redazione del piano di autocontrollo di cui all'articolo 5.

 

Art. 7
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).