CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 505
presentata presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - COCCO Pietro - COMANDINI - MORICONI - TENDAS - COLLU - COZZOLINO - DERIU - FORMA - MELONI Giuseppe - PINNA - PISCEDDA - RUGGERI - SABATINI - SOLINAS Antonioil 18 aprile 2018
Norme per lo sviluppo della produzione di birra artigianale in Sardegna
***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Nel rilancio dello sviluppo economico della Sardegna, va assumendo un ruolo sempre più puntuale e importante il settore agricolo e agro-alimentare, non solo relativamente al lattiero-caseario e viti-vinicolo, di gran lunga quelli con maggior peso economico, ma anche alle altre produzioni che si affacciano sul mercato destando interesse sempre maggiore. La filiera cerealicola e i suoi derivati, pane e paste, ma anche altri come dolci, culurgiones ecc., ne sono una testimonianza sempre più evidente.
In questo contesto, un ruolo sempre più interessante va assumendo la produzione di birra artigianale. Avviata con dei timidi tentativi nei primi anni duemila, la produzione artigianale di birra sta coinvolgendo negli ultimi anni un numero sempre maggiore di giovani imprenditori con risultati in alcuni casi di grande interesse.
Il consumo medio della birra, che in Europa si attesta oltre i 60 litri procapite, mentre in Italia è di poco superiore ai 30 litri procapite, rappresenta per la nostra isola un dato di particolare interesse essendo la nostra Regione quella con i consumi medi più elevati e più vicini alle medie europee. Con un dato complessivo stimabile in quasi 1.000.000 di ettolitri annui, il consumo della popolazione isolana rappresenta per gli operatori del settore il primo bacino di riferimento e, seppure orientata in genere a delle nicchie di mercato ben definite, la produzione di birra artigianale in Sardegna può assumere un peso economico di indubbio interesse.
Un ruolo particolare può svolgere, inoltre, la produzione di birra agricola sarda, derivata dalla trasformazione in azienda delle materie prime aziendali, con una particolare attenzione al collegamento con la rete degli agriturismi, interessati più che mai a rappresentare il consumo più qualificato dei nostri prodotti agroalimentari.
Con la presente legge si vogliono recepire le nuove norme in materia di definizione di birra artigianale e birra agricola sarda nonché di birrificio artigianale, birrificio agricolo e microbirrificio. La qualificazione e la formazione del personale responsabile dei processi produttivi e degli operatori nelle singole fasi, rappresentano i cardini su cui impostare al meglio un settore produttivo ancora agli albori, ma con interessanti prospettive.
Agli articoli 1 e 2 vengono indicati l'oggetto e le finalità della proposta di legge.
Nell'articolo 3 vengono riportate le definizioni di birra artigianale, birrificio artigianale, birrificio agricolo e microbirrificio.
All'articolo 4 si definisce il sistema di produzione di birra artigianale in Sardegna.
L'articolo 5 inquadra la birra agricola sarda.
All'articolo 6 si fa riferimento all'istituzione del registro dei birrifici operanti in Sardegna.
Agli articoli 7, 8 e 9 vengono definite le modalità di adesione al marchio di qualità regionale, del relativo disciplinare di produzione e dell'impegno della Regione a sostegno della sua promozione e valorizzazione.
All'articolo 10 vengono definite le attività di formazione e qualificazione professionale.
Nell'articolo 11 si prevede l'istituzione di una periodica fiera regionale dedicata alla birra artigianale.
Negli articoli 12 e 13 si definisce l'impegno della regione per il sostegno e la promozione del comparto.
Nell'articolo 14 sono indicati i tempi e i contenuti delle direttive di attuazione della legge.
Agli articoli 15 e 16 la norma finanziaria e l'entrata in vigore.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale e nell'ambito delle politiche relative alla valorizzazione delle produzioni artigianali e agro-alimentari sarde:
a) promuove e sostiene le attività di produzione di birra artigianale e delle materie prime locali;
b) riconosce e tutela la produzione di birra artigianale in Sardegna.
Art. 2
Finalità1. La Regione identifica, tutela, promuove e valorizza le produzioni di birra artigianale in particolare quelle caratterizzate da elevate qualità organolettiche ed elevati requisiti di tipicità delle materie prime impiegate e delle metodologie di trasformazione utilizzate.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) istituisce il Registro dei birrifici artigianali della Sardegna;
b) promuove l'istituzione di un apposito marchio per identificare la birra artigianale prodotta dai birrifici inseriti nel Registro di cui alla lettera a) nell'ambito della politica del marchio di qualità dei prodotti agro-alimentari sardi;
c) salvaguarda, valorizza e tutela le imprese di settore incoraggiandone la nascita di nuove e promuovendo l'associazionismo e la cooperazione nel comparto;
d) sostiene e incentiva la costruzione dei processi di filiera legati alla produzione di birra artigianale con particolare riferimento alla produzione dell'orzo e del malto e di altri ingredienti in grado di legarla in maniera riconoscibile al territorio, anche con l'utilizzo di materie prime della biodiversità sarda;
e) favorisce i processi aggregativi per avviare in Sardegna la produzione del malto locale;
f) promuove la formazione professionale degli operatori;
g) favorisce la corretta informazione del consumatore ai fini di un consumo responsabile.
Art. 3
Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) birra artigianale: una qualsiasi tipologia di birra il cui ciclo produttivo viene svolto in piccoli birrifici artigianali indipendenti e in possesso delle autorizzazioni amministrative e igienico sanitarie e che non abbia subito alcun processo di pastorizzazione e microfìltrazione;
b) birrificio artigianale: l'impianto che produca birra artigianale secondo le modalità di cui alla lettera a) e gestito da impresa che sia economicamente e legalmente indipendente da qualsiasi birrificio e che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua, compresa la birra prodotta per conto terzi, non superi i 200.000 ettolitri;
c) birrificio agricolo: l'impianto di produzione di birra che, fatte salve le caratteristiche di cui alla lettera b), sia parte e complemento dell'azienda agricola e che trasforma le proprie produzioni cerealicole (maltazione) direttamente in azienda o ricorrendo a impianti consortili di cui l'impresa agricola è socia;
d) microbirrificio: l'impianto che fatte salve le caratteristiche di cui alla lettera b) produca non oltre 5.000 ettolitri di birra.
Art. 4
Sistema di produzione di birra artigianale1. Il sistema di produzione di birra artigianale in Sardegna è l'insieme dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli che operano nell'isola, in ottemperanza alle vigenti norme igienico-sanitarie, sulla sicurezza nei posti di lavoro e sulla tutela dell'ambiente, organizzando e attuando la produzione e la distribuzione di birra, previa selezione e trasformazione delle materie prime.
2. I birrifici di cui al comma 1 possono proporre e praticare anche il consumo diretto dei propri prodotti in locali aziendali o loro pertinenza purché rispettino le vigenti norme sanitarie.
Art. 5
Birra agricola sarda1. Per birra agricola sarda si intende quella birra prodotta da birrifici agricoli operanti in aziende agricole sarde che utilizzano prevalentemente materie prime, orzo e/o cereali affini, prodotte in azienda.
Art. 6
Registro dei birrifici1. La Regione, ai fini della presente legge e allo scopo di una corretta e puntuale programmazione delle politiche regionali di settore, istituisce presso l'Assessorato competente, il Registro dei birrifici di cui all'articolo 4, suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) Birrifici artigianali sardi;
b) Birrifici agricoli sardi;
c) Microbirrifici sardi.2. Con le direttive di attuazione di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di gestione del Registro di cui al comma 1.
Art. 7
Marchio di qualità1. La Giunta regionale definisce l'apposito disciplinare di produzione di cui all'articolo 8, al fine di poter concedere l'utilizzo del marchio di qualità garantito dalla Regione, di cui alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti), a tutte le imprese che si attengono a quanto in esso contenuto.
2. In attuazione dell'articolo 22 della legge regionale n. 16 del 2014, i produttori che utilizzano il marchio di qualità garantito dalla Regione indicano in etichetta l'origine delle materie prime oltre al luogo in cui è situato l'impianto di produzione.
Art. 8
Disciplinari di produzione1. I disciplinari di produzione fissano i caratteri dei processi produttivi e di filiera necessari per migliorarne la qualità, per diminuire l'impatto ambientale degli stessi e per tutelare la salute dei consumatori.
2. L Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con l'ausilio delle agenzie regionali competenti in materia di agricoltura, provvede alla formulazione e all'aggiornamento dei disciplinari di produzione, anche avvalendosi di enti tecnico-scientifici con provata esperienza nel settore.
3. I disciplinari di produzione sono approvati dalla Giunta regionale, pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e comunicati alla Commissione europea, ai sensi della direttiva n. 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
Art. 9
Interventi a sostegno della diffusione del marchio1. La Giunta regionale, al fine di favorire lo sviluppo del settore, il corretto utilizzo del marchio e la crescita professionale degli operatori:
a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità;
b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario e il turismo;
c) promuove appositi interventi e seminari di assistenza tecnica, e corsi di formazione professionale, avvalendosi anche delle agenzie agricole regionali.
Art. 10
Formazione professionale, qualificazione e aggiornamento1. La Regione promuove la formazione professionale, la qualificazione e l'aggiornamento degli addetti, per imprimere al comparto uno sviluppo equilibrato con il ricorso alle migliori tecniche produttive, gestite da figure con un elevato grado di preparazione tecnica e professionale per la valorizzazione delle peculiarità delle produzioni regionali.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 la Regione si avvale del sistema della formazione professionale e delle agenzie regionali e, anche stipulando apposite convenzioni, della collaborazione delle università, dei centri di ricerca e degli istituti di istruzione superiore operanti nell'Isola.
3. Gli Assessorati regionali competenti in materia, sentite le associazioni di categoria e gli operatori del settore, individuano le figure professionali verso cui orientare l'attività di formazione.
4. In particolare la Regione promuove livelli di formazione orientati a garantire:
a) la disponibilità di figure professionali in grado di gestire e coordinare i processi produttivi aziendali;
b) la disponibilità di operatori qualificati nelle diverse fasi di lavorazione dalla produzione alla vendita.5. Le modalità per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo sono definite nelle direttive di attuazione di cui all'articolo 14.
Art. 11
Fiera regionale per la birra artigianale1. La Giunta regionale promuove occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione del Sistema di produzione di birra artigianale in Sardegna anche attraverso una manifestazione fieristica regionale da tenersi, a rotazione, nei diversi territori della Regione secondo le modalità stabilite nelle direttive di cui all'articolo 14.
2. Nel contesto delle manifestazioni di promozione di cui al comma 1 è allestito un punto informativo sul "consumo responsabile della birra e degli alcolici" organizzato in collaborazione con l'ATS Sardegna, con funzioni di prevenzione generale e con particolare riferimento alla diffusione di informazioni sui rischi alla salute derivanti dall'alcolismo e sugli effetti negativi dell'alcool sulla guida, con oneri a carico del soggetto organizzatore.
Art. 12
Sostegno all'attività produttiva1. La Giunta regionale, al fine di incentivare lo sviluppo del settore della produzione della birra artigianale e della birra agricola sarda, include il settore tra quelli finanziabili con le risorse proprie e con quelle comunitarie, sia per l'attività agricola di produzione della materia prima, sia per gli investimenti per la realizzazione degli impianti di trasformazione.
Art. 13
Progetti di rete e di filiera
e promozione del settore1. Per dare ulteriore impulso al settore la Giunta regionale:
a) promuove l'immagine delle imprese locali che producono birre artigianali e agricole in Sardegna;
b) promuove la creazione di forme di raccordo e di rete tra i soggetti che operano nella filiera della birra artigianale, dalla produzione di cereali da maltare fino al prodotto finito;
c) sostiene l'integrazione del sistema di produzione di birra artigianale in Sardegna con gli interessi legati alla cultura, alle tradizioni locali e al turismo;
d) individua i percorsi della birra quali itinerari promossi a fini economici, culturali e turistici, strumentali alla valorizzazione e alla visibilità della birra artigianale prodotta in Sardegna.
Art. 14
Direttiva d'attuazione1. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di artigianato d'intesa con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, emana le direttive di attuazione relative ai contenuti della presente legge in cui si disciplinano le modalità di :
a) istituzione e gestione del registro di cui all'articolo 6;
b) concessione in uso e utilizzo del marchio di cui all'articolo 7;
c) organizzazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 10;
d) organizzazione e tempistica della fiera di cui all'articolo 11.
Art. 15
Norma finanziaria1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 16
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul BURAS.