CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 502
presentata presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - MELONI Valerioil 5 aprile 2018
Modifiche e integrazione alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) e alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La città di Sassari si caratterizza per la presenza di un vasto territorio ove sono distribuite diverse borgate distanti tra loro e dalla città compatta con oggettiva difficoltà di relazioni tra le stesse e il Municipio. L'esigenza di avvicinare l'opera dell'amministrazione alle comunità appare sempre più attuale anche in considerazione dell'obbiettivo di agevolare lo sviluppo delle comunità periferiche e arginare fenomeni di abbandono e spopolamento che iniziano a manifestarsi negli ultimi anni con grave danno per gli equilibri economici e sociali del territorio.
Con la presente proposta di legge si propone di modificare e integrare le leggi di riforma degli enti locali, legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) e legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), per attribuire alle comunità che risiedono nelle borgate del territorio comunale di Sassari un ruolo di rappresentanza adeguato al contributo che possono fornire alla riforma stessa ed al miglioramento delle relazioni delle popolazioni rurali con l'amministrazione.
L'istituzione della Municipalità della Nurra, rappresentativa di Tottubella, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz e Argentiera, è funzionale alla promozione della partecipazione alle decisioni del Consiglio comunale della città di Sassari costituendo il livello nel quale raccogliere le istanze dei cittadini, segnalare le criticità e operare il decentramento di funzioni comunali.
Con l'aggiornamento dello statuto comunale e l'approvazione del regolamento della municipalità verranno individuate funzioni e competenze nonché livelli di autonomia organizzativa.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011
(Istituzione della municipalità della Nurra)1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) è sostituito dal seguente:
"1. Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni, sono soppresse, tranne la Municipalità di Pirri, nel Comune di Cagliari. É altresì istituita, nel Comune di Sassari, la Municipalità della Nurra, rappresentativa di Tottubella, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Argentiera. Al presidente e ai componenti i consigli circoscrizionali è riconosciuto il solo gettone di presenza per le sole riunioni dell'assemblea. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco. Il presente comma si applica dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.".
Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016
(Decentramento e partecipazione)1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini del decentramento delle funzioni comunali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede nel Comune di Cagliari il mantenimento della Municipalità di Pirri e nel Comune di Sassari l'istituzione della Municipalità della Nurra, rappresentativa di Tottubella, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Argentiera, con funzioni e organizzazione disciplinate dagli statuti comunali.".
Art. 3
Disposizioni finanziarie1. L'applicazione della presente legge non determina nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).