CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 500
presentata presentata dai Consiglieri regionali
CRISPONI - COSSA - DEDONIil 3 aprile 2018
Disposizioni in materia di tutela della lavorazione delle olive e dell'estrazione dell'olio.
Istituzione dell'impresa olearia***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La produzione dell'olio d'oliva in Sardegna rappresenta un ramo fondamentale della filiera agro-alimentare e, grazie anche agli oltre 40.000 ettari di territorio interessati dalla coltivazione olivicola con produzioni di olive e di olio, rispettivamente di oltre 31.800 tonnellate e 5.190 tonnellate, tale attività si riverbera positivamente sotto il profilo economico, senza ovviamente trascurare gli aspetti legati all'ambiente, al paesaggio e alle tradizioni.
L'intero comparto olivicolo è caratterizzato da ottimali condizioni pedoclimatiche e da una grande variabilità genetica che consentono di ottenere olio o olive da mensa con caratteristiche organolettiche e qualitative sostanzialmente diverse tra loro, così come dai prodotti del panorama varietale nazionale ed internazionale. Nonostante queste potenzialità, le produzioni regionali, non sono in grado di soddisfare i consumi interni a causa della frammentazione delle produzioni, sia della materia prima che del prodotto finito. Per favorire la competitività della filiera occorre quindi investire nell'innovazione e nella modernizzazione senza trascurare l'aggregazione dei produttori, l'integrazione tra le attività di trasformazione e le attività di commercializzazione.
Di fondamentale importanza è l'adozione di procedure di crescita culturale nei vari ambiti produttivi, con una particolare attenzione ad una attività irrinunciabile che è quella della funzione dei frantoi. Le stime ad oggi valgono la presenza di oltre 150 frantoi sul territorio isolano. Per la nobilissima professione di frantoiano sussistono ampi margini di crescita e di valorizzazione delle figure degli addetti alla lavorazione e trasformazione delle olive. Perciò il legislatore ha il dovere di tutelare un patrimonio di conoscenze assicurato negli esercizi produttivi, coniugando detti valori all'esigenza di stimolare la modernizzazione e l'evoluzione tecnologica delle attività con l'innalzamento qualitativo del prodotto finito che, al contempo, è certamente capace di assicurare convenienza economica ai soggetti della filiera.
Più in particolare, con la presente proposta di legge si vuole garantire la centralità all'attività dei frantoi, qualificandola finalmente come impresa olearia artigiana e garantendo quella valorizzazione di una professione capace di apportare ulteriore miglioramento dei livelli qualitativi e della caratterizzazione delle produzioni isolane.
D'altronde i continui riconoscimenti, in particolare nel campo degli "extravergini" tributati in campo nazionale ed internazionale alla qualità dell'olio sardo, rappresentano il miglior incoraggiamento a perseguire un affiancamento del percorso legislativo a quello della valorizzazione della produzione olivicola.
In definitiva, con tale operazione, si vuol raggiungere la salvaguardia delle peculiarità dell'olio sardo attraverso la valorizzazione del prezioso patrimonio di conoscenza locale.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La presente legge disciplina l'attività di estrazione dell'olio dalle olive attraverso l'efficientamento, la modernizzazione e l'evoluzione tecnologica dei processi produttivi.
2. la Regione sostiene e valorizza le imprese olearie ubicate nel territorio regionale in funzione del generale miglioramento qualitativo.
Art. 2
Definizioni1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di "impresa olearia" alle aziende artigiane nei cui locali è estratto l'olio dalle olive in conformità alle leggi vigenti.
2. Per impresa olearia si intende l'azienda artigiana, organizzata nel complesso di attrezzature e servizi per la lavorazione delle olive e per i processi estrattivi dell'olio conformemente alle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 3
Esercizio dell'attività di impresa olearia1. L'attività della lavorazione delle olive e di estrazione dell'olio è esercitata in locali aventi specifiche caratteristiche tecniche in cui è collocato il frantoio, le attrezzature per i processi estrattivi, di conservazione e stoccaggio e di eventuale imbottigliamento o confezionamento.
Art. 4
Responsabile della conduzione tecnica dell'impresa. Mastro oleario1. Il responsabile della conduzione tecnica dell'impresa olearia è il mastro oleario, appositamente designato dal legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della DUAAP.
2. La figura del mastro oleario può coincidere con il titolare dell'impresa artigiana.
3. Al mastro oleario è affidato il compito di organizzare la fase di ricezione del prodotto, della molitura, dell'eventuale imbottigliamento o confezionamento, della gestione dei sottoprodotti delle lavorazioni, dello smaltimento delle acque di vegetazione e della sansa, della tenuta dei registri e della organizzazione del magazzino.
4. È istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di artigianato, il Registro regionale dei mastri oleari.
5. Hanno titolo per l'iscrizione al Registro dei mastri oleari:
a) i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;
b) i possessori di diploma di istruzione media di secondo grado;
c) i possessori di attestazione di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l'attività, conseguito nel sistema di istruzione professionale.
Art. 5
Direttive di attuazione1. Le imprese olearie artigiane presenti sul territorio regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicano al SUAP il nominativo del mastro oleario.
2. In sede di prima applicazione, entro il termine di trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'iscrizione al Registro regionale dei mastri oleari coloro che dimostrino di aver svolto le funzioni attribuite ai responsabili dell'attività produttiva nei tre anni precedenti.
3. Ad eccezione dei soggetti di cui al comma 2, ai fini dell'iscrizione al Registro regionale dei mastri oleari i soggetti interessati sono tenuti alla preventiva frequenza di apposito corso di formazione professionale accreditato dalla Regione, erogato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, anche attraverso l'ausilio delle agenzie regionali competenti in materia di agricoltura.
4. I contenuti e la durata del corso sono definiti dalla Giunta regionale su proposta concertata dagli Assessorati competenti in materia di agricoltura e di lavoro e formazione professionale; almeno il 60 per cento della durata del corso di formazione consiste nello svolgimento di attività formativa presso impresa olearia.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce inoltre:
a) i soggetti autorizzati all'attività formativa;
b) i requisiti necessari per l'organizzazione dei corsi;
c) le modalità di presentazione delle domande di accesso ai corsi.
Art. 6
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).