CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 498

presentata presentata dai Consiglieri regionali
AGUS - BUSIA - COCCO Pietro - DERIU - COCCO Daniele Secondo - ZANCHETTA - PERRA

il 21 marzo 2018

Rete regionale delle aree cardio-protette

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Ogni anno 60.000 cittadini vengono colpiti da un arresto cardiaco non preceduto da alcun sintomo o segno premonitore: Un caso ogni 1.000 abitanti.

Il tasso di sopravvivenza dopo un arresto cardio-circolatorio è solamente del 2 per cento: la morte cardiaca improvvisa rappresenta oltre il 50 per cento tutti i decessi per malattie cardiovascolari (prima causa di morte nel Paese).

L'arresto cardiaco può essere un evento atteso nell'evoluzione di una determinata malattia e, pertanto, non si giova di terapie d'emergenza. La situazione che richiede, invece, un trattamento d'urgenza, a causa della sua imprevedibilità, è 1'arresto cardiaco improvviso, che si manifesta per lo più in soggetti apparentemente sani.

La prima cosa da fare di fronte a una persona in arresto cardiaco è attivare la cosiddetta "catena della sopravvivenza", ovvero una successione di interventi strettamente coordinata e precoce che può consentire la sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco improvviso:
1) chiamare il 118;
2) eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare;
3) utilizzare il defibrillatore semiautomatico per effettuare la defibrillazione precoce;
4) consentire un intervento medico per l'avvio delle procedure per il soccorso medico avanzato.

L'intervento di primo soccorso può essere eseguito da parte di qualsiasi persona a conoscenza delle più elementari norme di rianimazione. Un tempestivo ed adeguato intervento di primo soccorso contribuisce in modo statisticamente significativo a salvare fino a oltre il 30 per cento in più delle persone colpite. É ampiamente dimostrato che il massaggio cardiaco e la ventilazione, applicate il prima possibile, sono determinanti per la sopravvivenza. A seguito di questo primo intervento l'utilizzo di un defibrillatore semiautomatico (DAE) consente anche a personale non sanitario di erogare una scarica elettrica per riportare il cuore da una situazione di fibrillazione ventricolare ad un ritmo cardiaco normale. Infatti la fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare senza polso sono le aritmie riscontrabili in circa 1'85 per cento dei casi di arresto cardiaco.

L'utilizzo del DAE aumenta considerevolmente le possibilità di sopravvivenza dell'individuo: una scossa di defibrillatore entro i 3 minuti salva il 60 per cento delle persone, senza rischio di altre conseguenze (ad esempio neurologiche). Ogni minuto che passa riduce la possibilità di sopravvivenza del 10-20 per cento. La tempestività delle cure è quindi determinante.

Il defibrillatore semiautomatico (DAE) è un apparecchio in grado di riconoscere automaticamente la fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare, e di defibrillare su comando.

Le versioni moderne sono quindi quasi totalmente automatizzate sia nell'attività di diagnosi che nella scelta del trattamento che deve essere attuato: l'operatore è quindi esonerato da qualsiasi valutazione delicata e decisiva sul piano della sopravvivenza, se non quella di eseguire i comandi che lo stesso apparecchio gli suggerisce. In questo senso, per consentire a qualsiasi individuo non medico addestrato all'utilizzo del DAE di operare nelle situazioni di arresto cardiaco, il legislatore statale ha previsto che la persona abilitata all'uso del DAE sia responsabile soltanto dell'utilizzo del dispositivo in condizioni di sicurezza per la propria persona e di eventuali altre persone intorno al paziente.

In generale la morte cardiaca improvvisa colpisce chiunque e dovunque: sul lavoro, per strada, nei luoghi pubblici, all'interno di impianti sportivi, alla guida del proprio mezzo di trasporto.

Un dato estremamente significativo è che il 65 per cento degli arresti cardiaci avviene in presenza di testimoni. La sopravvivenza dell'infartuato è quindi completamente dipendente dalla capacità delle persone di saper esattamente come comparsi in quei pochi minuti a disposizione.

È evidente che per aumentare la probabilità che ad un soggetto in arresto cardiaco sia applicata la defibrillazione entro pochi minuti, sia necessario collocare strategicamente i DAE in luoghi accessibili e di maggior afflusso di persone, e addestrare al suo utilizzo un numero adeguato di persone.

L'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ha trovato piena legittimazione con l'emanazione della legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero), che ne ha permesso l'uso anche in sede extraospedaliera da parte di personale non medico e non sanitario opportunamente addestrato, in considerazione del fatto che "la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio nazionale e che la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza".

La Regione nel 2011 ha avviato un progetto, finanziato con euro 222.632 euro di risorse statali, per l'acquisizione e distribuzione dei DAE sul territorio regionale in favore di postazioni di continuità assistenziale, poliambulatori lontani da postazioni di emergenza-urgenza, guardie mediche turistiche, stazioni dei Carabinieri dislocate a una distanza significativa da un punto di soccorso, aeroporti, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia locale, Polizia stradale.

La morte in campo di giovani atleti ha successivamente portato, in campo nazionale, all'approvazione del cosiddetto "decreto Balduzzi" (n. 158 del 2012), che ha reso obbligatoria la presenza del defibrillatore semiautomatico presso tutte le società sportive dilettantistiche e professionistiche. Per contribuire all'acquisto di defibrillatori semiautomatici da installare negli impianti sportivi, la Regione ha stanziato 400.000 euro previsti nella legge finanziaria regionale del 2016 da destinare ai gestori o proprietari di impianti sportivi, e a società e associazioni sportive dilettantistiche.

Attualmente in Sardegna i dati del 118 identificano ogni anno circa 800 arresti cardiaci in luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro. Nonostante le ambulanze delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali ONLUS che operano in convenzione con il 118 siano tutte dotate di DAE con personale opportunamente addestrato, ciò non è sempre sufficiente per intervenire tempestivamente e scongiurare il decesso. Attualmente non si dispone di tali dati aggiornati per il nostro territorio regionale, tuttavia, in considerazione che anche in Sardegna il sistema territoriale di soccorso è organizzato sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza" che prevede per l'intervento in soccorso circa 8 minuti in area urbana e circa 20 minuti in area extraurbana, è ragionevole ipotizzare che non ci siano scostamenti significativi rispetto a dati nazionali, che non stimano tempi medi di intervento sensibilmente inferiori rispetto ai valori guida previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.

Scopo della proposta di legge è promuovere la prevenzione della morte cardiaca improvvisa attraverso la creazione di una rete di luoghi extraospedalieri ad accesso pubblico nei quali sia installato un defibrillatore semiautomatico e sia reperibile personale, anche non medico, abilitato al suo utilizzo. La diffusione capillare dei punti della rete in tutto il territorio regionale, con criteri che garantiscano un'ampia e razionale copertura del territorio, consentirà di aumentare le probabilità di sopravvivenza dei soggetti vittime di arresto cardiaco improvviso che possono subire l'attacco in qualsiasi luogo essi si trovino.

L'intervento legislativo si rende necessario vista la carenza di un approccio strutturale sul problema e l'assenza di criteri omogenei su base regionale per la pianificazione dei luoghi dove collocare e rendere operativi i "presidi di cardio-protezione". Le iniziative portate avanti finora per l'acquisto di DAE, sia di natura privata (centri commerciali, bar, ristoranti, palestre, ecc) che di natura pubblica come i finanziamenti della Regione, hanno avuto carattere estemporaneo e sono prive di un approccio coordinato finalizzato alla copertura progressiva del territorio regionale. Altro aspetto non trascurabile è poi legato all'assenza di garanzia che in prossimità di ogni DAE, che dovrebbe essere sempre funzionante, sia disponibile personale abilitato al suo utilizzo.

Un ruolo fondamentale nella costituzione della "Rete regionale delle aree cardio-protette" viene assegnato alle farmacie ubicate nel territorio regionale. In Sardegna si contano 577 farmacie private così distribuite: 241 nella Provincia del sud Sardegna e nella Città metropolitana di Cagliari, 96 in Provincia di Nuoro, 84 nella Provincia di Oristano e 156 nella Provincia di Sassari. In generale le farmacie sono caratterizzate da una buona accessibilità e presenza diffusa nel territorio (mediamente 1 farmacia ogni 2870 abitanti). In ogni comune è presente almeno una farmacia, la cui collocazione è conosciuta dalla popolazione residente e ben visibile da chiunque: con l'attuazione della proposta di legge dove c'è una croce verde, ci sarà un defibrillatore.

Inoltre, la formazione del personale delle farmacie all'utilizzo dei defibrillatori garantirebbe, in prossimità dei DAE, la presenza costante di operatori abilitati al suo utilizzo.

Costruire la rete regionale delle aree cardio-protette basandosi principalmente sulle farmacie consente nell'immediato di garantire almeno una postazione DAE in ogni comune sardo; le ulteriori postazioni già installate e attualmente operative andrebbero a implementare (secondo i dati già contenuti del "Registro regionale dei DAE", istituito nel 2011 presso le centrali operative del 118) tale rete. Adottando in futuro un approccio unitario e coordinato, ogni altra disponibilità finanziaria resasi disponile per l'acquisto di nuovi DAE potrà essere utilizzata per la progressiva copertura dell'intero territorio regionale con i presidi di cardio-protezione, rafforzando la rete in maniera ottimale e razionale.

La proposta, inoltre, mira ad utilizzare le tecnologie informatiche (sia web che mobile) per la divulgazione di informazioni utili, sia al cittadino comune che agli operatori, circa il funzionamento della rete e la sua articolazione nel territorio, nonché di ogni altra informazioni ritenuta importante per gli scopi della legge proposta. La realizzazione e la diffusione di un'applicazione mobile con i dati di copertura della Rete regionale aree cardio-protette rende, pertanto, disponibile, per chiunque e in qualsiasi momento, la conoscenza della postazione DAE più vicina. Si segnala, infine, che nell'ottica di diminuire il più possibile i tempi di primo soccorso in aree pubbliche, alcune regioni hanno in corso sperimentazioni che prevedono l'utilizzo di applicazioni mobile per realizzare progetti di coinvolgimento del personale non medico (cosiddetti "laici") nella reperibilità in caso di urgenza di primo soccorso. È il caso dell'Emilia Romagna, che ha attivato un progetto in cui i laici stabiliscono giorni e fasce orarie di reperibilità nelle quali possono essere avvisati in caso di urgenza: a seguito della chiamata di soccorso per possibile arresto cardiaco, le centrali operative del 118 individuano gli operatori laici disponibili in prossimità del luogo di emergenza attraverso le funzioni di geolocalizzazione dell'apposita app installata nello smartphone dell'operatore. All'operatore avvertito dell'urgenza vengono fornite indicazioni sia sulla localizzazione della persona colta da arresto cardiaco che sull'ubicazione della postazione DAE più vicina.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione riconosce le pratiche di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione ventricolare come un sistema indispensabile per garantire maggiori percentuali di sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco improvviso.

2. La Regione intende ridurre l'incidenza dei decessi dovuti ad arresto cardiaco improvviso promuovendo azioni di diffusione della cultura del primo soccorso e piani per diffondere in modo capillare nel territorio regionale l'uso dei defibrillatori semiautomatici in contesti extraospedalieri.

3. La presente legge disciplina le modalità con le quali la Regione adotta misure organizzative per costituire un sistema strutturato, coordinato ed efficace di azioni per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2.

 

Art. 2
Rete regionale delle aree cardio-protette

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita la Rete regionale delle aree cardio-protette.

2. La rete è uno strumento di supporto ai compiti previsti nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza in capo all'Azienda regionale per l'emergenza urgenza in Sardegna (AREUS) istituita con legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012).

 

Art. 3
Definizione, articolazione e funzionamento
della Rete regionale delle aree cardio-protette

1. La Rete regionale delle aree cardio-protette è costituita dai presìdi di cardio-protezione dislocati nel territorio regionale.

2. I presìdi sono costituiti da postazioni fisse collocate in contesti extraospedalieri ad accesso al pubblico, nelle quali sono disponibili almeno un defibrillatore semiautomatico (DAE) ed eventuali operatori capaci di eseguire manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e abilitati all'utilizzo extraospedaliero dei DAE secondo le disposizioni vigenti in materia.

3. La definizione e l'articolazione della rete sono effettuate dall'AREUS sulla base dei dati contenuti nel Registro regionale DAE e in coerenza col funzionamento complessivo del sistema emergenza-urgenza della Regione.

4. Per l'articolazione della rete sono adottati criteri di distribuzione strategica dei presìdi che tengono conto dei dati demografici e dei dati epidemiologici sull'arresto cardiaco improvviso. I criteri di distribuzione strategica dei presìdi tengono conto delle specificità riguardanti le aree con rilevante afflusso di pubblico, le aree rurali e le aree con maggior difficoltà di collegamento.

5. L'articolazione della rete deve assicurare la localizzazione dei presìdi in luoghi facilmente riconoscibili dalla popolazione e nei quali sia favorito l'avvio della defibrillazione per mezzo dei DAE entro pochi minuti dall'arresto cardiaco.

6. Possono essere stabiliti accordi, intese e protocolli tra AREUS ed enti pubblici, enti privati e associazioni di categoria, per favorire l'estensione della Rete e la copertura progressiva del territorio regionale con i presidi di cardio-protezione.

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri di realizzazione e modalità di funzionamento della Rete regionale delle aree cardio-protette secondo quanto stabilito nella presente legge.

 

Art. 4
Localizzazione prioritaria
dei presìdi di cardio-protezione

1. La Regione riconosce le farmacie come punto di riferimento per la popolazione in caso di emergenza sanitaria. Le farmacie sono luoghi strategici per la localizzazione ottimale dei presìdi di cardio-protezione in virtù della loro omogenea distribuzione nel territorio regionale e per la facilità della loro individuazione da parte degli abitanti.

2. Al fine di garantire una distribuzione diffusa e omogenea nel territorio regionale dei presìdi costituenti la Rete regionale della aree cardio-protette, sono erogati euro 120.000 per gli oneri derivanti dal funzionamento di presìdi di cardio-protezione nelle farmacie ubicate nel territorio regionale.

3. Gli oneri di cui al comma 2 comprendono le spese per la formazione e il retraining del personale non medico delle farmacie per l'abilitazione all'utilizzo dei DAE (corsi BLS-D).

4. Per il solo anno 2018 sono erogati euro 700.000 per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici per la costituzione dei presìdi nelle farmacie.

5. Per garantire nel tempo la corretta funzionalità dei defibrillatori di cui al comma 4, la Regione garantisce le risorse necessarie per il ricambio periodico degli accessori in dotazione ai DAE e per le attività di manutenzione straordinaria dei medesimi apparecchi.

 

Art. 5
Strumenti informativi
della Rete regionale delle aree cardio-protette

1. Sono realizzati strumenti informativi per la divulgazione della mappatura regionale dei presìdi di cardio-protezione e di ogni altro dato utile che concorre al perseguimento degli obiettivi della presente legge.

2. Gli strumenti informativi sono progettati e gestiti con modalità che garantiscono ampia diffusione e accessibilità dei dati della rete da parte dei cittadini. I dati correntemente accessibili al pubblico contengono informazioni sulla geolocalizzazione dei DAE, sull'accessibilità del presìdio, sull'eventuale disponibilità di operatori abilitati all'utilizzo extraospedaliero dei DAE.

 

Art. 6
Promozione delle attività salvavita

1. La Regione promuove la predisposizione di piani di informazione e sensibilizzazione per la diffusione della cultura del primo soccorso, e per favorire l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in contesti extraospedalieri. Le attività di cui al periodo precedente sono disposte prioritariamente in favore di scuole, università e luoghi di lavoro.

2. La Regione eroga contributi per la partecipazione di personale non sanitario a corsi di formazione per il supporto di base alla vita e defibrillazione (corsi BLS-D).

3. Sono predisposti progetti sperimentali per l'allertamento di personale non medico abilitato all'utilizzo dei DAE che si trova in prossimità di casi di arresto cardiaco in contesti extraospedalieri.

 

Art. 7
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 970.000 per l'anno 2018 e in euro 270.000 per gli anni successivi, si provvede mediante:
a) aumento di euro 120.000 nella missione 13 - programma 01 - capitolo di N.I "Funzionamento presìdi della Rete regionale delle aree cardio-protette" e corrispondente diminuzione nella missione 13- programma 01- capitolo SC05.0001, per l'attuazione dell'articolo 4, comma 2;
b) per il solo anno 2018, aumento di euro 700.000 nella missione 13 - programma 01 - capitolo di N.I "Acquisto defibrillatori per la Rete regionale delle aree cardio-protette" e corrispondente diminuzione nella missione 13 - programma 01 - capitolo SC05.0001, per l'attuazione dell'articolo 4, comma 4;
c) aumento di euro 50.000 nella missione 13 - programma 01 - capitolo di N.I "Sistemi informativi della Rete regionale delle aree cardio-protette" e corrispondente diminuzione nella missione 13 - programma 01 - capitolo SC05.0001, per l'attuazione dell'articolo 5, comma 1;
d) aumento di euro 100.000 nella missione 13 - programma 01 - capitolo di N.I "Promozione attività salvavita e formazione primo soccorso" e corrispondente diminuzione nella missione 13 - programma 01 - capitolo SC05.0001, per l'attuazione dell'articolo 6.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, articolo 4, si provvede mediante legge di bilancio regionale ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

Art.8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).