CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 495

presentata presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - COCCO Pietro - COLLU - COMANDINI - COZZOLINO - DERIU - FORMA - MANCA Gavino - MELONI Giuseppe - MORICONI - PINNA Rossella - PISCEDDA - SABATINI - SOLINAS Antonio - TENDAS - GAIA - CRISPONI - RUBIU - LEDDA

l'8 marzo2018

Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

L'allevamento suinicolo in Sardegna ha profonde radici nella tradizione e ha da sempre rappresentato un fattore alimentare e economico importante.

Il patrimonio suinicolo isolano, secondo i dati riportati nell'Annuario dell'agricoltura dall'INEA, nel 1975 registrava 282.600 capi che nel 1976 erano arrivati a 302.000 pari al 3,32 per cento del totale nazionale. Nel volume "La zootecnia in Italia" pubblicato dal CREA nel 2017 vengono riportati ì dati dell'ISTAT dell'Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole (SPA), 2013 che attribuiscono alla Sardegna 128.457 suini pari al 1,49 per cento del patrimonio nazionale con un crollo rispetto al 1976 del 50 per cento circa.

Elaborazioni effettuate dall'Agenzia LAORE sui dati dell'Anagrafe zootecnica nazionale confermano l'andamento di cui sopra presentando un progressivo declino del patrimonio suinicolo regionale dal 2006 con un numero di capi suini di 237.306, al 2010 con 176.731, fino al 2015 con 166.648 capi.

Quindi, al di là delle diverse fonti di rilevamento del dato, la suinicoltura sarda non solo non è cresciuta, ma si è anzi contratta nonostante la grande tradizione isolana per l'allevamento del maiale.

A determinare il calo del patrimonio suinicolo, oltre alle dinamiche economiche, ha sicuramente contribuito la comparsa nell'Isola della Peste suina africana (PSA), che risale al lontano 1978.

Da allora tale malattia è presente in via endemica e determina un'elevata mortalità negli animali condizionando in modo oramai strutturale la suinicoltura sarda.

La presenza della Peste suina africana nel territorio condiziona infatti il libero scambio dei suini e dei prodotti derivati tra l'Isola e il resto dell'Europa e ha determinato quindi un vero e proprio crollo del comparto.

I tentativi adottati per arginare il diffondersi della malattia nonostante gli sforzi e le ingenti risorse economiche utilizzate, si sono rivelati insufficienti soprattutto per la difficoltà di contrastare l'allevamento illegale del suino e il pascolo brado. Obiettivo fondamentale resta l'eradicazione della Peste suina africana dall'intero territorio regionale e solo in questi ultimi anni, a seguito delle misure restrittive adottate dalla Commissione europea con le decisioni n. 2011/852/CE e n. 2014/709/UE, per evitare ulteriori misure da parte della stessa che potessero ulteriormente penalizzare l'Italia e la Sardegna, con la delibera di Giunta regionale n. 25/18 del 2 luglio 2014, sono state date disposizioni per la costituzione di una Unità di progetto in grado di coordinare a livello regionale le attività per l'eradicazione della PSA.

Sul finire del 2014 il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana), con la quale ha disegnato il quadro normativo fondamentale per consentire un intervento unitario di tutte le strutture regionali finalizzato alla eradicazione della malattia A tal fine è stato predisposto il Piano straordinario di eradicazione della PSA in Sardegna in accordo con il Governo nazionale e con la Commissione europea.

L'attuazione del Piano di eradicazione sta incontrando delle difficoltà all'introduzione di norme sulla prevenzione delle malattie e sulla biosicurezza e controllo della filiera suina dovute alla resistenza opposta dal sistema tradizionale locale di allevamento dei suini. Nonostante ciò, la graduale diffusione delle conoscenze sanitarie e l'opera decisa di contrasto delle pratiche illegali, sta progressivamente riducendo la comparsa dei focolai. Il cambio di atteggiamento da parte degli allevatori sta consentendo l'impostazione dell'allevamento suino con criteri moderni e di serio contrasto al virus, salvaguardando in parte le pratiche tradizionali quando compatibili con la prevenzione sanitaria, come nel caso degli allevamenti semibradi confinati.

Il rilancio della suinicoltura, di pari passo con l'eradicazione della PSA, ha come punto fermo la corretta identificazione degli animali e degli allevamenti imponendo senza nessuna possibilità di deroga l'obbligo al riconoscimento e la relativa tracciabilità di provenienza delle carni e dei prodotti derivati. Appare essenziale, in un quadro complessivo di sviluppo controllato dell'intero comparto, una netta demarcazione tra gli allevamenti familiari, ai quali è consentita la sola attività di ingrasso (e non di riproduzione) fino a un massimo di 4 capi per autoconsumo, e gli allevamenti professionali le cui produzioni sono destinate alla vendita.

Le produzioni del comparto dovranno trovare nella valorizzazione dell'allevamento della razza sarda un contributo qualitativo in quanto, con le caratteristiche delle sue carni, potrà determinare un filone di nicchia delle produzioni regionali sia in purezza che attraverso l'individuazione di incroci che ne valorizzino i pregi e ne migliorino le rese.

Anche la scelta delle modalità di allevamento potranno essere determinanti nella qualità dei prodotti in quanto, con il progressivo recedere della PSA, il tradizionale pascolo in foresta, rivisto con le regole della biosicurezza nell'allevamento e il dovuto confinamento degli animali in recinti, consentirà sia di allevare i maiali all'aperto che di condurli all'aperto il tempo necessario per il finissaggio delle carni e il raggiungimento dei parametri qualitativi individuati per i prodotti tipici.

La presente proposta di legge intende quindi porre le condizioni per affiancare le attività di eradicazione della PSA con la predisposizione di una serie di azioni che possano determinare, nel momento di raggiungimento della definitiva eradicazione della PSA, il duraturo rilancio dell'allevamento suino in Sardegna e dei suoi derivati, nonché la valorizzazione dei suini nati e allevati in Sardegna e del suino di razza sarda.

Nel capo I - Disposizioni generali, all'articolo 1 sono richiamati i punti essenziali della problematica della lotta alla PSA e l'obiettivo finale della proposta di legge.

Nell'articolo 2 sono elencate le azioni attraverso le quali si intende impostare il rilancio della suinicoltura a partire dal consolidamento delle buone pratiche adottate con il Piano contro la PSA.

L'articolo 3 riporta le definizioni che nella legge hanno un significato specifico.

Nell'articolo 4 le forme di allevamento compatibili sono quelle consentite dalle leggi sanitarie e sono schematizzate e suddivise tra familiari e professionali per segnare un chiaro limite tra l'attività di allevamento di chi può commercializzate la propria produzione e chi per tradizione e consuetudine intende ancora allevare il maiale per autoconsumo casalingo senza cedere i prodotti ad esterni al nucleo familiare.

All'articolo 5 per l'allevamento semibrado confinato si introducono i parametri dimensionali dell'estensione delle superfici ammissibili ai sensi delle norme di biosicurezza della lotta alla PSA nelle aree individuate secondo i dati epidemiologici per l'attribuzione delle fasce di rischio.

L'articolo 6 tratta la problematica delle terre pubbliche e di quelle gravate a uso civico in quanto è su queste terre che l'allevamento tradizionale si è sviluppato per la possibilità di sfruttare le risorse alimentari dei boschi, ma dove poi è diventato un sistema di allevamento illegale non potendo garantire i controlli sanitari per popolazioni di maiali non identificati e in costante contatto con cinghiali e maiali inselvatichiti. L'infrastrutturazione delle terre pubbliche potrebbe riproporre in forme compatibili la reintroduzione dell'allevamento suino con la garanzia di poter effettuare i controlli sanitari su superfici possibilmente geolocalizzate.

All'articolo 7 è istituita la Rete permanente degli allevamenti suinicoli per la tracciabilità a cui sono iscritti tutti gli allevamenti. La Rete si avvarrà di sistemi innovativi per la fornitura di servizi di informazione per il raggiungimento di ottimi livelli di conoscenza delle norme sanitarie e la loro applicazione nella filiera. Tra le informazioni importanti per l'allevamento vi è il livello di rischio del territorio di insediamento che evolve in funzione delle indagini epidemiologiche e il manifestarsi dei focolai che determinano situazioni di emergenza per le quali sarà necessario disporre percorsi personalizzati.

Nell'articolo 8 è prevista la formazione, l'aggiornamento e la professionalizzazione di tutti gli addetti al comparto nell'intento di arrivare a un livello di qualità professionale elevato tra gli operatori per garantire produzioni di qualità e il rispetto delle norme sanitarie.

L'articolo 9 affronta la necessità di porre alla base del rilancio del comparto anche la qualità delle razze suine allevate in Sardegna e la possibilità di mettere a disposizione degli allevatori dei soggetti riproduttori in grado di soddisfare le produzioni di qualità a cui si vorrebbe arrivare per dare prospettive alla suinicoltura.

Indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi e il loro mantenimento è la disponibilità dell'assistenza tecnica al comparto prevista nell'articolo 10 anche per arrivare a definire marchi di qualità per i principali prodotti della filiera.

Il capo III è dedicato alle produzioni suinicole e ai marchi di qualità.

L'articolo 11 prevede la valorizzazione della filiera suinicola sarda con il coinvolgimento di tutti gli operatori del comparto alla partecipazione in accordi e programmi di filiera.

L'articolo 12 propone la caratterizzazione dei prodotti dell'allevamento suino in funzione della tipologia di razza suina, del tipo di allevamento e dell'alimentazione del bestiame. Potranno essere individuate particolari tipologie di pascolo da associare alla qualità dei prodotti. Si prevede l'istituzione di un tavolo tecnico che sostenga i produttori nell'affrontare le procedure per il riconoscimento delle denominazioni e dei marchi di qualità tra i quali quelli per i derivati dal suino di razza sarda.

Con l'articolo 13 si vuole riservare una particolare attenzione alla tutela del "porcetto sardo da latte" e promuovere l'avvio del riconoscimento del marchio comunitario.

L'articolo 14 prevede norme contro la produzione illegale di carni suine e prodotti trasformati che possano creare un rischio per la diffusione della PSA e la concorrenza sleale ai produttori autorizzati.

Nel capo IV (Tutela e valorizzazione del suino di razza sarda), all'articolo 15 si prevedono le azioni di tutela della razza sarda per la conservazione della biodiversità.

L'articolo 16 dispone azioni di valorizzazione del suino di razza sarda con particolare attenzione alle caratteristiche di pregio delle carni e dei suoi derivati.

L'articolo 17 si pone l'obiettivo di aumentare il numero dei soggetti riproduttori di suino di razza sarda al fine di consolidarne ed espanderne l'allevamento nell'isola.

L'articolo 18 intende sostenere la costituzione di aggregazioni di agricoltori custodi che siano allevatori di suino di razza sarda.

Nel capo V sono previste azioni di regolamentazione e agevolazione delle attività di macellazione e lavorazione delle carni.

All'articolo 19 si definiscono le caratteristiche dei locali idonei a effettuare le attività di preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione delle carni (minisalumificio).

Nell'articolo 20 le macellazioni aziendali sono suddivise in base ai quantitativi ammissibili alla macellazione.

All'articolo 21 tratta l'attività di macellazione domestica per l'autoconsumo per gli allevamenti familiari.

L'articolo 22 introduce la figura di una "persona formata" individuabile con il termine di "norcino", esperta nella macellazione domestica e nella lavorazione e trasformazione delle carni a tutela delle pratiche tradizionali nel rispetto delle norme sanitarie e di benessere animale.

Nel capo VI (Disposizioni finali), l'articolo 23 ha le disposizioni per le direttive di attuazione dell'intera proposta di legge.

Gli ultimi articoli, 24 e 25, riguardano la norma finanziaria e l'entrata in vigore.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. La Regione riconosce l'importanza del comparto suinicolo nell'economia della Sardegna e con la presente legge intende porre in atto un percorso di graduale rilancio delle attività ad esso collegate.

2. Per il conseguimento dell'obiettivo di eradicazione della Peste suina africana (PSA) presente nell'Isola in via endemica dal 1978, è stata approvata la legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana), che prevede l'istituzione dell'Unità di progetto e la predisposizione di un Piano d'azione straordinario per il contrasto e l'eradicazione della PSA in Sardegna adottato in via definitiva nel 2015.

3. La Regione, fino al raggiungimento della completa eradicazione della Peste suina africana, prevede attività di supporto all'azione dell'Unità di progetto di cui al comma 2 al fine di consolidare i risultati conseguiti.

4. Gli Assessorati competenti e le agenzie agricole regionali promuovono ogni azione che contribuisca a creare le condizioni per il rilancio del comparto ripristinando la fiducia tra gli allevatori, le popolazioni interessate, le amministrazioni locali e la Regione.

5. Destinatari principali della presente legge sono l'insieme degli allevamenti suinicoli professionali variamente organizzati e l'intera filiera ad essi collegata. Va peraltro tenuta presente la diffusa forma di allevamento familiare per autoconsumo da ricondurre negli ambiti previsti dalia legislazione vigente e il cui controllo è essenziale per la riuscita del programma di eradicazione della PSA e il conseguente rilancio dell'intero comparto.

6. Le modalità di allevamento consentite, e pertanto oggetto di promozione e di incentivazione con la presente legge, sono quelle che permettono il costante controllo dei capi allevati, stabulato e semibrado confinato, con esclusione quindi del pascolo brado che costituisce il principale fattore di diffusione della malattia.

 

Art. 2
Finalità

1. La principale finalità della presente legge è di riordinare e rilanciare il settore della suinicoltura in Sardegna con azioni di sostegno e valorizzazione destinate a:
a) consolidare le buone pratiche di contrasto alla diffusione e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) e delle altre malattie diffusive;
b) razionalizzare l'allevamento suino in Sardegna con una netta distinzione tra l'attività familiare e quella professionale;
c) regolamentare 1'allevamento nelle terre pubbliche;
d) formare e aggiornare gli operatori del settore suinicolo regionale;
e) rinnovare e adeguare le fasi della filiera suinicola dall'allevamento alla trasformazione delle carni;
f) istituire una Rete permanente degli allevamenti suinicoli per la tracciabilità nella filiera suina;
g) individuare e istituire i marchi di valorizzazione per i prodotti di spicco della filiera;
h) tutelare e valorizzare l'allevamento del suino di razza sarda;
i) regolamentare l'attività di macellazione e il trattamento carni.

 

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di:
a) PSA: Peste suina africana;
b) Azienda controllata per PSA: azienda sottoposta negli ultimi dodici mesi ad almeno un controllo ufficiale da parte del servizio veterinario competente, il cui esito complessivo sia stato sfavorevole, ma conforme almeno per i parametri clinico e sierologico;
c) Azienda certificata per PSA: azienda sottoposta negli ultimi dodici mesi ad almeno un controllo ufficiale da parte del servizio veterinario competente, il cui esito sia stato favorevole per tutti i parametri considerati;
d) fasce di rischio: aree del territorio regionale classificate sulla base delle indagini epidemiologiche;
e) semibrado confinato: sistema di allevamento che prevede la disponibilità di strutture per il ricovero dei suini e il pascolo all'aria aperta in spazi "confinati" delimitati da recinzioni idonee a evitare il contatto con altri suidi nel rispetto delle norme di biosicurezza;
f) brado: allevamento dei suini al pascolo libero in terreni non confinati con possibilità di promiscuità con altri suini sia domestici che selvatici;
g) stabulato: allevamento dei suini in strutture chiuse che prevedono la raccolta e la gestione delle deiezioni;
h) biosicurezza: l'insieme delle norme di allevamento di cui al Piano straordinario per l'eradicazione della PSA.

 

Capo II
Azioni a supporto delle attività di rilancio

Art. 4
Tipologie di allevamento

1. Gli allevamenti suinicoli presenti in Sardegna sono differenziati in funzione della finalità produttiva e della modalità di conduzione dell'allevamento nel rispetto delle norme per l'identificazione e registrazione dei suini di cui al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini).

2. Nell'allevamento definito come familiare si possono detenere fino quattro capi suini da ingrasso e non è prevista la presenza di capi riproduttori. Nella stessa azienda non può essere presente più di un allevamento di tipo familiare, tutti i capi allevati sono destinati all'autoconsumo e non possono essere oggetto di attività commerciale o di movimentazione verso altri allevamenti. In questo ambito possono distinguersi allevamenti familiari che:
a) allevano un solo suino da ingrasso e non sono obbligati alla registrazione dell'azienda nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute (BDN) per la deroga di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 200 del 2010;
b) allevano fino a quattro capi suini da ingrasso e hanno l'obbligo di registrazione dell'azienda in BDN.

3. L'allevamenti professionale ha come finalità produttiva la vendita di capi suini a vita o per il macello. In questo ambito possono distinguersi allevamenti professionali con:
a) ciclo completo: dove sono allevati sia i suini riproduttori che tutte le categorie di suini fino ai capi che raggiungono le caratteristiche scelte per la loro destinazione al macello;
b) ciclo aperto: dove sono allevati suini riproduttori e sono venduti capi a vita o sono allevati suini non riproduttori provenienti da altri allevamenti.

4. Tutti gli allevamenti, sia familiari che professionali, possono essere condotti con la modalità di:
a) stabulato;
b) semibrado confinato.

5. Gli allevamenti in base alla razza allevata si distinguono in:
a) allevamenti per suini di razza sarda in purezza e/o in incrocio certificato;
b) allevamenti per suini di altre razze.

6. Tutte le tipologie di allevamento di cui al presente articolo sono tenute al rispetto delle norme sanitarie, di biosicurezza e benessere animale e sono altresì soggette alle procedure di autorizzazione e registrazione secondo le norme vigenti.

 

Art. 5
Allevamento semibrado confinato

1. Sono allevamenti di tipo semibrado confinato quelli che comportano la detenzione di suini all'aperto in spazi confinati, di superficie variabile in funzione delle fasce di rischio di cui all'articolo 7 comma 4, che per via della separazione esistente tra detta struttura e l'esterno, realizzata grazie a recinti o altri manufatti, non sia accessibile da parte di altri suini presenti al di fuori di detto allevamento o da cinghiali selvatici. Il carico sostenibile è di 15 quintali per ettaro con obbligo di rispetto della Disciplina regionale di gestione degli effluenti zootecnici.

2. L'allevamento semibrado confinato, sulla base della titolarità dei terreni, si distingue in:
a) allevamento semibrado confinato stanziale in terre pubbliche;
b) allevamento semibrado confinato stanziale in terre private;
c) allevamento semibrado confinato stagionale in terre pubbliche e private.

3. Le dimensioni degli spazi confinati di cui al comma 1 possono subire variazioni in relazione alla evoluzione delle fasce di rischio sanitario e sono aggiornate sulla base dell'evoluzione del Piano straordinario per l'eradicazione della peste suina africana con possibilità di graduale incremento a seguito della diminuzione del livello di rischio.

 

Art. 6
Allevamento in terre pubbliche e razionalizzazione degli usi civici

1. Nelle terre pubbliche, tradizionalmente luoghi dedicati anche all'allevamento brado del suino, è proibita qualsiasi forma di allevamento brado in virtù delle tematiche sulla PSA, è solamente possibile promuovere l'allevamento suinicolo nelle forme compatibili con il programma di eradicazione della PSA: allevamento stabulato e semibrado confinato.

2. Le aree di allevamento semibrado confinato in terre pubbliche dei suini possono essere inserite in un programma di valorizzazione in funzione della tipizzazione del prodotto di trasformazione ritraibile dagli animali al pascolo.

3. A seguito delle zonizzazioni conseguenti al Piano per l'eradicazione della PSA di cui all'articolo 7, comma 4, la reintroduzione degli allevamenti è preceduta dalla valutazione delle strutture e infrastrutture che caratterizzano le aree di allevamento al fine di mettere le aziende in condizioni di operare in sicurezza e con strumenti tecnologici innovativi.

4. Le perimetrazioni degli allevamenti costituiscono parcelle aziendali geolocalizzate e visionabili sui sistemi informativi di gestione del territorio.

5. L'accesso e il carico di bestiame è regolato sulla base di quanto stabilito all'articolo 5, comma 1; per i terreni classificati superficie forestale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), la disponibilità è sottoposta alle indicazioni del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

6. Nei comuni nei cui territori sono presenti usi civici la possibilità di attivare aree di allevamento semibrado confinato per i suini è sottoposta al rispetto di un Piano di valorizzazione ove presente, o alle manifestazioni di interesse sulla riserva d'esercizio di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda).

7. Le aree di allevamento semibrado confinato ricadenti nelle superfici gravate da usi civici nel caso in cui il comune le abbia dotate delle infrastrutture necessarie, a partire dalle recinzioni a norma per la biosicurezza, sono assegnate agli allevatori interessati con procedure ad evidenza pubblica.

8. La Regione supporta l'attività dei comuni che intendono delimitare e/o infrastrutturare aree idonee all'allevamento suinicolo.

 

Art. 7
Rete permanente degli allevamenti suinicoli per la tracciabilità nella filiera

1. È istituita la Rete permanente degli allevamenti per la tracciabilità nella filiera suina alla quale sono iscritti tutti gli allevamenti suinicoli e gli altri soggetti della filiera che rispettano le norme di biosicurezza previste dalla normativa.

2. In continuità con le disposizioni normative e con i provvedimenti adottati nel Piano straordinario per l'eradicazione della PSA ai fini della tracciabilità nella filiera sono codificati i seguenti elementi dei comparto:
a) tutte le informazioni riportate nella BDN;
b) informazioni riportate nei registri aziendali;
c) livello di formazione dell'allevatore, macellatore e trasformatore;
d) delimitazione e identificazione dell'azienda.

3. La Regione predispone per la Rete permanente degli allevamenti suinicoli dei sistemi innovativi di informazione e condivisione per il coinvolgimento capillare dei soggetti della filiera suina nelle attività di valorizzazione del comparto anche con il contributo del tavolo tecnico di cui all'articolo 12, comma 5.

4. Il territorio della Sardegna, fino a completa eradicazione della PSA, è classificato in fasce di rischio sulla base delle indagini epidemiologiche effettuate dall'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale (OEVR). Le aree sono riconosciute come idonee all'allevamento dei suini e ottengono il riconoscimento di "area indenne" quando la PSA è assente, nel perimetro definito, da almeno tre anni.

5. Qualora in un'area si manifesti un focolaio di malattia, è previsto, per le aziende certificate per PSA non sede di focolaio, un percorso viario che consenta la movimentazione del bestiame e il conferimento degli animali al macello. Al fine di disporre di un percorso personalizzato da attuare nei casi di emergenza è prevista la predisposizione di un protocollo aziendale approvato dall'autorità competente e da applicare al momento della dichiarazione di emergenza e individuazione della zona da sottoporre a restrizione.
6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge tutte le aziende suinicole sono sottoposte alla verifica delle certificazioni di biosicurezza.

 

Art. 8
Formazione, aggiornamento, professionalizzazione addetti

1. La Regione programma la formazione degli addetti al comparto suinicolo al fine di raggiungere un livello professionale degli operatori in grado di garantire il mantenimento sanitario per l'eradicazione della PSA e la qualità nelle diverse componenti: allevamento, macellazione, trasformazione e commercializzazione.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 la Regione si avvale della collaborazione oltre che delle agenzie agricole, anche delle università e centri di ricerca operanti nell'Isola.

3. L'Assessore competente in materia, sentite le associazioni di categoria, individua le figure professionali del comparto.

4. Gli operatori del comparto suinicolo acquisiscono un livello di formazione adeguato alle esigenze delle attività svolte e al loro grado di complessità per il conseguimento di apposito titolo per la pratica dell'allevamento suinicolo.

5. Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme sul benessere animale e sull'allevamento in biosicurezza si prevede un livello minimo di formazione anche per i titolari di allevamenti familiari di cui all'articolo 4, comma 2.

6. Al fine di promuovere prassi idonee a garantire un più efficace livello di sicurezza alimentare e di protezione animale nel contesto della macellazione a domicilio e, quindi, semplificare le procedure legate ai relativi controlli da parte dell'autorità competente, è prevista la formazione per l'abbattimento degli animali e del trattamento delle carni secondo le specifiche di cui all'articolo 22 finalizzata alla salvaguardia del tradizionale consumo domestico nel rispetto delle norme sanitarie.

7. Per gli allevatori in attività la formazione è attestata dalla regolarità della tenuta dell'allevamento rispetto alle norme sanitarie negli ultimi cinque anni e certificata dai servizi veterinari territorialmente competenti o da titoli di formazione già conseguiti ed è sufficiente per il rilascio del titolo di cui al comma 4.

8. Il livello di formazione, le modalità e i tempi di attuazione delle azioni di cui al presente articolo sono disciplinate nelle direttive di cui all'articolo 23.

 

Art. 9
Programmi di miglioramento e valorizzazione delle razze suine

1. La Regione, al fine di rilanciare su nuove basi l'allevamento suinicolo in Sardegna, promuove:
a) programmi mirati al miglioramento del patrimonio suinicolo allevato in Sardegna;
b) programmi di studio e valorizzazione di soggetti derivati dall'incrocio della razza sarda con altre razze;
c) la nascita di "Centri gran parentali" per la produzione di riproduttori e la nascita di "Centri per la fecondazione artificiale";
d) l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione abilitanti alla pratica della fecondazione artificiale suina e la gestione dell'albo dei fecondatori.

 

Art. 10
Assistenza tecnica e consulenza

1. La Regione predispone un programma di assistenza tecnica al comparto suinicolo al fine di consolidare gli obiettivi raggiunti con il Piano di eradicazione della PSA e per il deciso rilancio del comparto.

2. Le attività di assistenza tecnica sono rivolte agli imprenditori del comparto e realizzate dalle agenzie agricole competenti e sono coordinate con le azioni di controllo sanitario svolto dai servizi veterinari delle ASL.

3. Tra le attività di cui al comma 2 sono compresi servizi di supporto e consulenza nell'ambito dell'applicazione dei marchi di qualità di cui agli articoli 11, 12 e 13.

4. Le modalità di attuazione delle azioni di cui al presente articolo sono disciplinate nelle direttive di cui all'articolo 23.

 

Capo III
Produzioni suinicole e marchi di qualità

Art. 11
Valorizzazione della filiera sarda

1. La Regione, riconoscendo l'importanza di sostenere e rilanciare la suinicoltura e di migliorare l'offerta al consumatore, valorizza la filiera delle tipologie delle preparazioni a base di carne di maiale di suini nati e allevati in Sardegna tipiche della tradizione della Sardegna attraverso accordi o programmi di filiera attuati dai soggetti interessati, evidenziando oltre alla qualità dei prodotti, la sostenibilità ambientale e il rispetto del benessere animale.

2. Gli accordi e i programmi di filiera prevedono la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, tra i quali allevatori, agricoltori, produttori, macelli, salumifici, bar, ristoratori, rivenditori e consumatori finali.

3. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria, con apposite direttive di cui all'articolo 23, definisce gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche degli accordi e dei programmi di filiera, con particolare riguardo ai principi di trasparenza, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale.

4. La Giunta regionale anche in coordinamento con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo può, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumere iniziative dirette a promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sul consumo dei prodotti di qualità regionali.

5. La Regione coinvolge gli operatori del settore ristorazione specializzati in menù tipici per sensibilizzare la popolazione e i turisti al rispetto delle regole sanitarie per l'eradicazione della PSA.

 

Art. 12
Caratterizzazione dei prodotti di qualità

1. La Regione promuove la caratterizzazione dei prodotti dell'allevamento suino in funzione della valorizzazione delle pratiche e dei processi produttivi connessi alla tutela del territorio e al suo corretto utilizzo per l'alimentazione dei suini.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, e considerato che l'intera Regione è vocata alla produzione suinicola, possono essere individuate tipologie di alimentazione e di pascolo in base alla particolare incidenza sulle caratteristiche qualitative delle produzioni ottenibili, anche al fine di consentire la valorizzazione dei prodotti trasformati.

3. I titolari degli allevamenti sono coinvolti dagli enti preposti alla caratterizzazione delle carni di suino allevato in Sardegna per l'ottimizzazione della qualità dei prodotti a marchio di cui al presente articolo in funzione dell'alimentazione del bestiame e delle caratteristiche delle aree d'allevamento.

4. La Regione, ai sensi delle disposizioni di cui al capo II della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agro-biodiversità, marchio collettivo e distretti), approva i disciplinari di produzione delle preparazioni a base di carne di maiale ai fini dell'accesso all'utilizzo del marchio collettivo di qualità di cui all'articolo 16 della medesima legge regionale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce, presso l'Assessorato regionale competente in materia, un apposito tavolo tecnico composto da rappresentanti degli assessorati e delle agenzie regionali e da esperti del settore designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto suinicolo. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi. Compito del tavolo tecnico è quello di contribuire con l'Assessorato all'agricoltura all'elaborazione delle politiche di settore e alla predisposizione di apposite strategie di intervento dirette a agevolare, assistere ed incentivare i produttori locali nell'avvio e nell'espletamento delle procedure finalizzate all'accesso al regime delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, per le preparazioni a base di carne di maiale tipiche della tradizione della Sardegna.

6. Per i prodotti ottenuti da suini di razza sarda e da animali ottenuti con incroci da essa derivati è istituito un marchio di riconoscimento dedicato.

 

Art. 13
Tutela del "porcetto sardo da latte"

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 11 e 12 sulla valorizzazione delle produzioni suinicole sarde, la Regione tutela e valorizza il prodotto agroalimentare tradizionale "porcetto sardo da latte" e in particolare:
a) riconosce al prodotto "porcetto sardo da latte" un molo nel processo di valorizzazione del comparto suinicolo isolano;
b) promuove l'avvio delle procedure relative al riconoscimento del marchio Denominazione di origine protetta e/o della Indicazione geografica protetta per il prodotto "porcetto sardo da latte".

 

Art. 14
Norme contro l'abusivismo nel settore dell'attività di salumificio

1. La Giunta regionale, in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e in collaborazione con gli organi preposti ai controlli, sottoscrive appositi protocolli per il contrasto al fenomeno dell'abusivismo e della concorrenza sleale.

2. Per la tutela della salute pubblica e il perseguimento degli obiettivi di eradicazione della PSA, sono predisposte campagne d'informazione e prevenzione dei rischi, dirette alle produzioni casalinghe dei salumi con particolare attenzione alle manifestazioni folkloristiche e alle sagre paesane.

3. Tutti coloro che, imprese o famiglie, non adempiono a quanto previsto dalle norme sanitarie in materia sono sottoposti alle sanzioni di cui alle norme vigenti.

 

Capo IV
Tutela e valorizzazione del suino di razza sarda

Art. 15
Tutela del suino di razza sarda

1. La Regione, nell'ambito del rilancio della suinicoltura sarda, promuove le azioni di tutela del suino di razza sarda e ne incentiva l'allevamento nell'Isola per la conservazione delle tradizioni allevatoriali e del patrimonio di biodiversità da essa rappresentata nel rispetto delle direttive di attuazione del capo I della legge regionale n. 16 del 2014.

2. Le azioni di tutela prevedono:
a) monitoraggio della razza e salvaguardia della biodiversità;
b) caratterizzazione e tipizzazione dei prodotti derivati da suini di razza sarda o da incroci con la stessa con particolare riferimento ai sistemi di allevamento basati sull'uso delle risorse alimentari al pascolo;
c) costituzione di aggregazioni degli allevatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

 

Art. 16
Valorizzazione e promozione della razza sarda

1. Ai fini dello sviluppo della filiera produttiva del suino di razza sarda, la Regione predispone programmi di valorizzazione e promozione, con l'obiettivo di incrementare il commercio delle sue carni e dei suoi derivati su tutto il territorio nazionale ed estero, attraverso una maggiore conoscenza delle caratteristiche di pregio dei prodotti con particolare riferimento alle qualità organolettiche, oltre che alla tipicità delle lavorazioni, anche attraverso processi di tracciabilità e rintracciabilità.

2. Per dare sviluppo alle azioni per la valorizzazione della filiera dei prodotti di cui al comma 1 e a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 12, sono individuati i parametri che consentano la distinzione dei derivati dai suini di razza sarda al fine di poterli proporre sul mercato con le specificità e peculiarità che li caratterizzano e renderli riconoscibili ai consumatori.

 

Art. 17
Azioni di conservazione della razza sarda

1. La Regione sostiene l'incremento dei soggetti riproduttori di suino di razza sarda nell'ambito delle azioni di tutela dell'agrobiodiversità di cui alle direttive di attuazione del capo I della legge regionale n. 16 del 2014 e nelle misure del Programma di sviluppo rurale, al fine di garantire la disponibilità di riproduttori di razza sarda in numero sufficiente per avviare la diffusione del suo allevamento nell'ottica di incentivarne il consumo delle carni fresche o trasformate.

 

Art. 18
Sostegno alla costituzione di aggregazioni di agricoltori custodi allevatori di suino di razza sarda

1. La Regione sostiene la costituzione di aggregazioni di agricoltori custodi allevatori di suino di razza sarda.
2. Sono riconosciute alle aggregazioni degli allevatori di cui al comma 1 agevolazioni negli adempimenti burocratici finalizzati a incentivare il diffondersi del suino di razza sarda per la tutela della sua biodiversità.

 

Capo V
Macellazioni e lavorazione delle carni

Art. 19
Macellazione e trattamento carni

1. Al fine di regolamentare l'attività di macellazione dei capi suini in sintonia con le norme sanitarie vigenti in materia, negli articoli 20 e 21 si individuano diverse modalità di esecuzione a seconda della dimensione dell'attività interessata. In ogni caso la macellazione dei suini è sempre eseguita nel pieno rispetto delle norme sanitarie e del benessere animale.

2. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 20 e 21, per tutti gli allevamenti la macellazione è effettuata presso i macelli riconosciuti.

3. Per le aziende suinicole certificate per PSA che intendano trattare e trasformare in azienda le proprie produzioni, minisalumificio, è previsto che siano dotate dei locali idonei a effettuare le attività di preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione, per la somministrazione o vendita diretta di carni, effettuate in un locale polivalente artigianale posto all'interno dell'azienda; esse sono soggette alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di igiene dei prodotti alimentari e, in particolare, al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e dei locali adibiti alla preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione, per la somministrazione o vendita diretta di carni, e del piano aziendale di autocontrollo, si tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti propri. Ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, le attività di cui al presente comma sono soggette a registrazione presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, previa presentazione da parte dell'impresa di una dichiarazione autocertificativa dell'avvio dell'attività allo sportello SUAPE del comune competente.

 

Art. 20
Macellazioni aziendali

1. Per gli allevamenti condotti in aziende agrituristiche è consentita la macellazione di suini sino a un massimo di 30 UBE/anno ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11(Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998).

2. Per gli allevamenti condotti in aziende certificate per PSA interessate alla vendita diretta o trasformazioni di modesti quantitativi di carni, è consentita ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2015, la macellazione in azienda di animali di specie suina fino al limite massimo di 3 UBE all'anno (una Unità bovina equivalente = 7 suini o cinghiali di peso tra 15 e 100 kg = 20 suinetti di peso inferiore a 15 kg, o combinazioni) secondo le modalità previste per la macellazione per il consumo privato delle carni.

3. Le macellazioni di cui al comma 2 sono effettuate in locali destinati esclusivamente all'attività di macellazione le cui caratteristiche rispondono a quanto previsto per i locali registrati di cui al regolamento (CE) n. 852 del 2004 e conformemente alle direttive di attuazione di cui all'articolo 23.

 

Art. 21
Macellazione domestica

1. Per gli allevamenti familiari di cui all'articolo 4, comma 2, è consentita la macellazione domestica fino a quattro capi suini all'anno per autoconsumo secondo le norme sanitarie vigenti e le prescrizioni di cui all'articolo 10 (Consumo domestico privato) del regolamento (CE) del Consiglio n. 1099/2009 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (Testo rilevante ai fini del SEE).

 

Art. 22
"Persona formata" per la macellazione e trattamento carni (norcino)

1. Al fine di semplificare le procedure legate alla macellazione domestica e per agevolare le autorità sanitarie nei controllo diretto sulle macellazioni può farsi ricorso all'opera di "personale formato", con certificato di abilitazione conseguito presso le autorità sanitarie, per condurre tutte le fasi della macellazione a domicilio dei suini.

2. Il ricorso al "personale formato" di cui al comma 1 è possibile in tutte quelle attività che ricadono nelle fasce a basso rischio per PSA e trichinella o altre malattie diffusive secondo le specifiche delle direttive di cui all'articolo 23.

3. La Regione organizza i corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'assistenza e alla effettuazione della pratica della macellazione domestica (norcino).

4. I corsi di formazione sono dedicati prevalentemente agli allevatori familiari e agli imprenditori del comparto nell'ambito delle attività di formazione di cui all'articolo 8.

5. Presso l'Assessorato competente è istituito l'Albo dei norcini.

6. Le competenze e i limiti di attività del norcino sono definite nelle direttive di attuazione di cui all'articolo 23.

 

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 23
Direttive di attuazione

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta degli assessorati regionali competenti, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore della suinicoltura, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) modalità di istituzione e gestione della Rete permanente degli allevamenti suinicoli per la tracciabilità di cui all'articolo 7;
b) modalità di stesura dei protocolli aziendali per affrontare le situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 5;
c) programma e modalità di verifica delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 6;
d) programma le modalità di attuazione delle norme sulla formazione di cui all'articolo 8;
e) le modalità di attuazione dei programmi di valorizzazione di cui all'articolo 9;
f) le linee guida per la stesura del Programma di assistenza tecnica finalizzato al rilancio del comparto e al mantenimento e consolidamento dei risultati raggiunti dal Piano di eradicazione della PSA di cui all'articolo 10;
g) gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche degli accordi e dei programmi di filiera di cui all'articolo 11;
h) le modalità di individuazione delle tipologie di pascolo di cui all'articolo 12, comma 2;
i) le modalità di tenuta e le caratteristiche del marchio dedicato ai prodotti dei suini di razza sarda di cui all'articolo 12;
j) le modalità di attuazione delle azioni di conservazione e diffusione del suino di razza sarda di cui all'articolo 17;
k) i requisiti di idoneità dei locali polivalenti per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 19, comma 3, e 20 comma 3;
l) le competenze del norcino di cui all'articolo 22.

 

Art. 24
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 25
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).