CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 493
presentata presentata dai Consiglieri regionali
PERU - PITTALIS - CAPPELLACCI - CONTU - FASOLINO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandrail 27 febbraio 2018
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 10
(Disposizioni urgenti in materia di enti locali) e alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge integra e modifica la normativa Regionale in materia di organizzazione degli enti locali. In particolare, considerate le particolari problematiche sulla necessità di coniugare le esigenze del riordino del sistema delle autonomie locali e l'esigenza di assegnare un nucleo definito di competenze, espressione e sintesi delle comunità municipali, ai diversi enti territoriali. In questa cornice, sebbene siano state definite le Circoscrizioni di decentramento, il disegno organizzativo della riforma sembra aver derubricato il necessario coinvolgimento delle frazioni di Sassari - con i relativi compiti e funzioni - al ruolo di meri spettatori delle decisioni prese dal Comune capoluogo Con la presente proposta di legge si intende quindi innescare un nuovo processo virtuoso, espressione e sintesi delle diverse comunità municipali, con il riconoscimento del ruolo svolto dalle borgate del capoluogo turritano.
Si costituisce così la Municipalità rappresentativa di Tottubella, La Pedraia, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Argentiera, nel Comune di Sassari.
La municipalità sarà chiamata a dare una giusta e adeguata rappresentatività alle esigenze delle diverse frazioni, alcune distanti decine di chilometri da Sassari, demarcando così una propria specificità funzionale rispetto al ruolo del Consiglio comunale.
La municipalità avrà forma di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale. Potrà inoltre decidere direttamente su materie importanti per la vita dei cittadini, portando così nell'ambito del consiglio comunale le criticità inerenti i servizi di trasporto, le carenze in ambito di viabilità, le specificità culturali e storiche di ogni singola frazione.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011 (Riduzione dei costi)1. Il comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), è sostituito dal seguente:
"1. Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modificazioni, sono soppresse, tranne la Municipalità di Pirri, nel Comune di Cagliari, la costituenda Municipalità rappresentativa delle frazioni di Tottubella, La Pedraia, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Argentiera, nel Comune di Sassari. Al presidente e ai componenti i consigli circoscrizionali è riconosciuto il solo gettone di presenza per le sole riunioni dell'assemblea. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco. Il presente comma si applica dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.".
Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2
016 (Decentramento e partecipazione)1. Il comma 1 dell'articolo 23, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini del decentramento delle funzioni comunali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), che prevede il mantenimento della Municipalità di Pirri e della Municipalità rappresentativa delle frazioni di Tottubella, La Pedraia, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Argentiera, nel Comune di Sassari, con funzioni e organizzazione disciplinate dagli statuti comunali.".
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).