CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 483

presentata presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Pietro - PITTALIS - CONGIU - CARTA - TRUZZU - COCCO Daniele Secondo - GAIA - DEDONI - RUBIU - AGUS

il 13 febbraio 2018

Disposizioni urgenti in materia di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali.
Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2
(Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

***************

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, al titolo III, capo II, articoli 26, 27 e 28, ha dettato norme in materia di organi delle province e, in particolare, ha disciplinato le elezioni di secondo grado dei presidenti e dei consigli provinciali.

La presente proposta di legge stabilisce che le predette elezioni sono indette dal Presidente della Regione e si svolgono in una data compresa tra il quarantacinquesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data del primo turno delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali.

La disposizione normativa testé citata, sebbene con una diversa scansione temporale, era già prevista dall'articolo 27, comma 7, della stessa legge regionale n. 2 del 2016, dapprima sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 29, e poi abrogato dall'articolo 2, comma 13, lettera d) della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5.

Si ripristina, quindi, tale procedura, stabilendo inoltre che nelle elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali del 2018 non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 60, della legge n. 56 del 2014.

Si stabilisce, inoltre, la durata in carica del presidente della provincia, quattro anni, e che gli amministratori straordinari di cui all'articolo 24, comma 7, della legge regionale di cui trattasi, rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2016 (Presidente della Provincia)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
3 ter. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.
3 quater. Nella prima elezione dei presidenti delle province non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e successive modifiche ed integrazioni.".

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio provinciale)

1. Nell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 4, dopo le parole: "sul voto ponderato di cui all'articolo 28." Sono aggiunte le seguenti: "I sindaci e i consiglieri comunali delle zone omogenee esprimono il voto per il presidente nel relativo seggio.";
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6 bis. Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione e si svolgono in una data compresa tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno successivo alla data del primo turno delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali.
6 ter. Gli amministratori straordinari di cui all'articolo 24, comma 7, rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.".

 

Art. 3
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).