CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 482
presentata presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Pietro - PITTALIS - CONGIU - CARTA - TRUZZU - COCCO Daniele Secondo - GAIA - DEDONI - RUBIU - AGUSil 13 febbraio 2018
Disposizioni varie in materia sanitaria
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La sanità convenzionata costituisce il perno della riforma delle cure primarie, funzionale ad una corretta gestione dell'ospedalità. Con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 2, si chiarisce che fino all'adozione del parere reso ai sensi dell'articolo 35 della deliberazione della Giunta regionale n. 54/20 del 6 dicembre 2017, l'organizzazione del personale convenzionato delle centrali operative, in sintonia con gli obiettivi imposti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, sia stata tale da garantire i livelli essenziali di assistenza con l'apporto di tutto il personale garantito anche in termini di disponibilità allo svolgimento degli obiettivi assistenziali normativamente previsti.
Il medesimo principio è chiarito, al comma 2, per le attività dei medici di continuità assistenziale.
Il comma 3, ha lo scopo di adeguare gli stanziamenti destinati al finanziamento delle indennità aggiuntive della continuità assistenziale che, nei precedenti accordi integrativi sono stati fortemente sottodimensionati. In particolare, l'AIR del 2010 nella quantificazione dello stanziamento ha tenuto conto esclusivamente dell'incremento intercorso in termini di adeguamento contrattuale tra il 1999 ed il 2002 e non dell'intera indennità aggiuntiva spettante a ciascun medico, con riferimento invece all'accordo integrativo del 2013, il relativo capitolo di spesa deve tenere conto anche degli oneri previdenziali e fiscali.
È da rilevare che al fine di non arrecare pregiudizio ai livelli essenziali di assistenza le aziende hanno sempre provveduto all'erogazione delle indennità, pertanto l'adeguamento dello stanziamento determina di fatto minore disavanzo e non genera costi aggiuntivi ma costituisce esclusivamente una corretta allocazione della spesa nel bilancio regionale.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Disposizioni in materia di sanità convenzionata1. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 54/20 del 6 dicembre 2017, le indennità aggiuntive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) dell'Accordo integrativo regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 39/62 del 10 dicembre 2002, in quanto correlate a servizi resi da tutto il personale a garanzia del miglioramento dell'assistenza tramite una forte integrazione fra tutti i professionisti operanti nell'emergenza sanitaria territoriale in sintonia con gli obiettivi posti dall'articolo 95, comma 3, dell'ACN del 23 marzo 2005, e successive modifiche ed integrazioni, si intendono finalizzate alla remunerazione del contributo anche in termini di disponibilità allo svolgimento delle attività correlate.
2. Fino al termine di cui al comma 1, le indennità di cui all'articolo 21, comma 3 dell'Accordo integrativo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 19/9 del 12 maggio 2010, poiché finalizzate ad assicurare la partecipazione dei medici di continuità assistenziale alle attività previste dagli accordi regionali primariamente orientate, in coerenza con l'impianto generale dell'accordo collettivo nazionale vigente, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della Medicina generale, si intendono perseguite con l'apporto di tutti i professionisti che non abbiano negato la disponibilità allo svolgimento delle attività correlate.
3. Al fine di assicurare i servizi di emergenza sanitaria territoriale nel territorio regionale, nei termini previsti dagli accordi integrativi è autorizzata l'ulteriore spesa annua di euro 2.030.000.000 (missione 13 - programma 03).
Art. 2
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati in euro 2.030.000 annui.
2. Agli stessi oneri si provvede quanto a euro 2.030.000, per gli anni 2018, 2019 e 2020, mediante pari riduzione delle somme iscritte in conto della missione 13 - programma 03 (capitolo SC08.7146) del bilancio regionale.